Cassazione Civile, Ordinanza n. 33629/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società e dal reclamo proposto dal socio unico avverso la sentenza del tribunale che aveva aperto la procedura concorsuale. La corte d'appello ha confermato il fallimento sulla base della relazione ex art. 33 l.f., evidenziando plurimi debiti della società verso diversi creditori pubblici e privati, per un importo complessivo molto superiore al credito dell’istante, nonché ulteriori indici sintomatici dell’insolvenza quali l’intervenuto sfratto esecutivo, l’assenza di effettività della sede legale e l’irreperibilità dell’amministratore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo falsa applicazione dell’art. 5 l.fall. e sostenendo l’insussistenza dello stato di insolvenza, perché l’unico credito realmente inadempiuto sarebbe stato quello della creditrice istante, peraltro di esiguo importo, mentre gli altri elementi valorizzati dalla corte territoriale sarebbero stati irrilevanti o comunque inidonei a fondare la declaratoria di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una censura di merito, diretta a contestare l’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di appello sulla sussistenza dello stato di insolvenza. Ha richiamato il principio per cui tale valutazione, se sorretta da motivazione adeguata e non specificamente censurata nei limiti del vizio motivazionale consentito, è incensurabile in sede di legittimità. Poiché il ricorrente aveva reiterato doglianze generiche senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e, poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., disponendo il pagamento di una somma in favore della resistente e di un’ulteriore somma alla cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 L.F.
relazione ex art. 33 L.F.
è richiamata come fonte delle risultanze istruttorie sulla situazione debitoria della società poi fallita
art. 5 l.fall.
falsa applicazione dell’art. 5 l.fall.
norma evocata come parametro per la verifica dello stato di insolvenza; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto
art. 18 l.f.
ricorso, proposto in unico motivo avverso la sentenza di rigetto del reclamo ex art. 18 l.f.
disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento richiamata nel giudizio di rinvio
art. 360 n. 5 c.p.c.
nei limiti ancora possibili in base all’art. 360. n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è l’unico spazio residuo per censurare l’accertamento di fatto, ma nel caso concreto non è stato validamente dedotto
art. 371-bis c.p.c.
istanza ... di concessione, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., di un termine per integrare il contraddittorio
la Corte ha disatteso l’istanza ritenendo assorbita la questione della partecipazione del creditore istante
art. 380 bis.1 c.p.c.
memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale e il deposito di memoria
art. 380-bis c.p.c.
ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ.
la conformità tra proposta e decisione finale comporta l’applicazione del comma 3 e delle correlate conseguenze sanzionatorie
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
devono essere applicati ... il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
la mancata adesione alla proposta confermata dalla decisione finale integra una valutazione legale tipica di abuso del processo, con condanna aggravata e somma alla cassa delle ammende
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
prevede il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di soccombenza nei casi previsti
art. 96 c.p.c.
il richiamo è usato per giustificare la responsabilità aggravata in caso di ricorso infondato deciso in conformità alla proposta
Massime di principio
- Lo stato di insolvenza ai fini del fallimento è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale e non può essere rivalutato attraverso censure che mirino a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La declaratoria di insolvenza può essere sorretta non solo dall’inadempimento verso il creditore istante, ma anche da plurimi indici sintomatici desumibili dalla situazione complessiva dell’impresa, come la consistenza dei debiti, l’assenza di una sede effettiva, lo sfratto esecutivo e l’irreperibilità dell’amministratore.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare contestazioni generiche di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando la decisione finale conferma integralmente la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., il sistema processuale prevede l’applicazione delle sanzioni aggravate di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale ipotesi legale di abuso del processo, salva una valutazione concreta del caso.
- La parte soccombente in cassazione sopporta le spese di lite e, ricorrendone i presupposti, l’ulteriore importo del contributo unificato.
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