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Provvedimento

Deliberazione n. 492 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente per impedire la diffusione, su Facebook, Instagram, Telegram e YouTube, di materiale a contenuto sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure avevano imposto ai gestori delle piattaforme di bloccare la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento finale ha natura di ratifica delle determinazioni già adottate in via d’urgenza.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram e YouTube per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di tre determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. L’intervento si inserisce nel procedimento speciale previsto dall’art. 144-bis del Codice privacy in materia di c.d. revenge porn.

Presupposti della segnalazione

La persona interessata ha segnalato all’Autorità il rischio che materiale informatico a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, potesse essere inviato, ceduto, pubblicato o diffuso attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso. La segnalazione ha riguardato le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e YouTube.

Intervento urgente adottato dal dirigente

Ai sensi dell’art. 144-bis del Codice e dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 361, 362 e 363 del 25 luglio 2024. Le misure erano finalizzate a impedire un’eventuale diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.

Contenuto delle misure imposte alle piattaforme

Alle società destinatarie è stato ordinato:

  • di adottare misure immediate volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione;
  • di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti di prevenzione della diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardavano e che erano destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e YouTube.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 361-363 del 25 luglio 2024 per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.

Misure imposte ai gestori delle piattaforme

Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland è stato ingiunto di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza già adottati il 25 luglio 2024.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure d'urgenzaconservazione probatoriapubblica sicurezza digitale

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