Deliberazione n. 510 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati il 9 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Le misure urgenti hanno imposto alle piattaforme di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare per 12 mesi eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, con modalità tali da impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento riguarda esclusivamente la ratifica di tali determinazioni d'urgenza, adottate in applicazione della disciplina sul c.d. revenge porn.
Ratifica dei provvedimenti d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni urgenti adottate il 9 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento si colloca nel procedimento previsto dall'art. 144-bis del Codice privacy per le segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Origine del procedimento e segnalazione
La procedura prende avvio da una segnalazione presentata da una persona interessata, la quale ha rappresentato di versare in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama la propria competenza a intervenire in tempi rapidi in presenza del rischio di diffusione del materiale segnalato.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l'art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e prevede una decisione del Garante entro 48 ore;
- gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati quale base della decisione;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione d'urgenza di provvedimenti volti a impedire l'eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell'Autorità.
Provvedimenti d'urgenza adottati il 9 agosto 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza due misure principali:
- l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati e comunicando tempestivamente tali modalità all'Autorità.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle note di trasmissione dei provvedimenti ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante ratifica, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 397/2024 e 398/2024 adottati d'urgenza il 9 agosto 2024 nei confronti dei destinatari indicati.
Profili applicativi
Il provvedimento non contiene una valutazione sanzionatoria né una quantificazione di importi: si tratta di un atto di ratifica di misure urgenti finalizzate alla prevenzione della diffusione del materiale segnalato e alla conservazione probatoria dell'eventuale contenuto già acquisito in chiaro. Il focus operativo è quindi sulla tempestività dell'intervento, sulla limitazione della circolazione del materiale e sulla tutela immediata della persona interessata.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
Una persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, senza il proprio consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Base normativa dell'intervento urgente
Il Garante richiama l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all'Autorità la competenza a ricevere segnalazioni in materia di revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene richiamato anche l'art. 33-bis del regolamento Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in urgenza un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.
Misure urgenti adottate il 9 agosto 2024
Con le determinazioni nn. 397 e 398 del 9 agosto 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale ai fini probatori
Alle stesse società è stato prescritto di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni pervenute, ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d'urgenza nn. 397/2024 e 398/2024 adottati nei confronti delle tre società indicate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 516 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 525 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 495 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 535 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 518 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 507 del 29/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →