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Provvedimento

Deliberazione n. 535 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza già adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforma digitale senza consenso. L’Autorità conferma l’ingiunzione a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarne eventuale copia in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento è adottato in via rapida secondo il meccanismo speciale previsto per i casi di c.d. revenge porn.

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un intervento urgente adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito del procedimento speciale previsto per le ipotesi di c.d. revenge porn. La decisione trae origine da una segnalazione dell’interessato relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e suscettibile di diffusione tramite piattaforma digitale senza consenso.

Quadro normativo di riferimento

La decisione si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che consente al Garante di ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il proprio consenso. La norma prevede inoltre che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel provvedimento è richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.

Segnalazione e intervento del dirigente

L’interessato ha presentato una segnalazione all’Ufficio del Garante, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, sulla base della nota del Segretario generale del 29 luglio 2024, ha adottato la determinazione n. 437 del 28 agosto 2024.

Misure disposte in via d’urgenza

Con tale determinazione è stato ordinato a Telegram FZ-LLC di:

  • adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
  • adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Il provvedimento dirigenziale è stato trasmesso al gestore della piattaforma il 28 agosto 2024. Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 29 agosto 2024, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 437/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Profili pratici

Il provvedimento evidenzia il funzionamento del canale accelerato previsto dall’art. 144-bis per contrastare la diffusione non consensuale di contenuti intimi su piattaforme digitali. Il focus dell’intervento è preventivo: impedire la circolazione del materiale e, ove esso sia già stato acquisito in chiaro, assicurarne la conservazione limitata e probatoria, senza indicazione di una sanzione pecuniaria nel testo esaminato.

Punti principali

Base normativa e presupposti della decisione

Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e soprattutto l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di intervenire su segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

Intervento d’urgenza su Telegram

A fronte della segnalazione dell’interessato, protocollata presso l’Ufficio del Garante, il dirigente facente funzioni ha verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis e, con determinazione n. 437 del 28 agosto 2024, ha disposto in via d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione probatoria

Alla società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 29 agosto 2024, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 437/2024 adottato il giorno precedente, confermandone gli effetti nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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