Deliberazione n. 518 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy su contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite Instagram senza consenso. L’Autorità conferma l’ingiunzione a impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarne eventuale copia in chiaro per soli fini probatori per 12 mesi con misure idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento urgente per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato dall’interessato
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento urgente su contenuti sessualmente espliciti su Instagram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso.
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Instagram. La disposizione, introdotta per i casi di c.d. revenge porn, attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente competente
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 408 del 14 agosto 2024, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019. Il provvedimento ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione su Instagram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale acquisizione del materiale.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né ulteriori valutazioni di merito oltre alla conferma dell’ordine urgente e della prescrizione di conservazione a fini probatori.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una situazione riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Instagram. La norma attribuisce all’Autorità il potere di intervenire in caso di possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito senza consenso, anche in relazione al c.d. revenge porn.
Provvedimento urgente adottato il 14 agosto 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 408/2024. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione su Instagram del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
La determinazione urgente ha inoltre prescritto alla società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 14 agosto 2024. La decisione conferma quindi gli effetti dell’ordine immediato nei confronti dei gestori della piattaforma, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie nel testo esaminato.
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