Cassazione Civile, Ordinanza n. 04283/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da sei avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva, oltre a un atto di contestazione di sanzioni, emessi a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società poi scissa. Gli atti furono notificati alla società beneficiaria della scissione, quale responsabile solidale ex art. 173, comma 13, TUIR, e anche agli ex soci e amministratori della società scissa. Solo per l’atto di contestazione sanzionatorio l’Ufficio precisò che la notifica alle persone fisiche era per conoscenza; successivamente, nelle controdeduzioni, sostenne che tutte le notifiche verso costoro erano meramente informative, senza alcuna pretesa diretta nei loro confronti. I contribuenti impugnarono gli atti anche per contestare le ricadute nei propri confronti. In primo grado la CTP accolse solo parzialmente i ricorsi, riducendo la pretesa fiscale e ponendo le spese a carico della sola società, rilevando che nulla era stato richiesto ai soci-amministratori. In appello la CTR accolse il gravame dell’Amministrazione, confermando integralmente gli atti e condannando società ed ex soci/amministratori in solido alle spese di entrambi i gradi. Nel ricorso per cassazione furono dedotti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/inintelligibile sulla condanna alle spese; 2) violazione delle norme sulle spese processuali, sostenendo che i ricorrenti non fossero soccombenti e quindi non potessero essere condannati; 3) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c., poiché la statuizione di primo grado che li aveva tenuti indenni dalle spese non sarebbe stata impugnata; 4) nullità per ultrapetizione/extrapetizione, per avere la CTR regolato le spese in modo difforme dal primo grado in assenza di specifico motivo di appello dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che la motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente né inesistente, perché idonea a sorreggere la condanna alle spese sulla base della soccombenza complessiva. Ha inoltre affermato che la regola della soccombenza consente la condanna alle spese anche nei confronti di chi non abbia partecipato al giudizio di appello, se sia risultato soccombente sulla domanda principale; la mancata impugnazione del capo sulle spese di primo grado non impediva il diverso regolamento in appello, poiché la riforma della sentenza di merito comportava la rideterminazione delle spese in relazione all’esito complessivo della lite. Ha poi escluso la violazione del giudicato interno e dell’art. 112 c.p.c., richiamando il principio secondo cui il giudice d’appello può ridefinire le spese quando riforma la decisione di merito, e ha anche rilevato che l’Agenzia aveva comunque chiesto in appello la condanna alle spese di entrambi i gradi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 173, comma 13, TUIR
La società beneficiaria della scissione risponde in solido per gli obblighi tributari della società scissa; tale dato è richiamato come contesto della notifica degli atti.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude il vizio.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte reputa sufficiente la motivazione resa.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente o radicalmente incomprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norma evocata per l’obbligo di motivazione; la Corte esclude che sia violata.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro usato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazione di legge in tema di spese processuali e giudicato interno.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per chiarire che il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Usato come criterio interpretativo della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che solo la compensazione richiede specifica motivazione; la soccombenza no.
art. 97 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo sulle spese; la Corte ne esclude la violazione.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Norma sulle spese nel processo tributario, applicata secondo il criterio della soccombenza.
art. 2909 c.c.
Invocato per il giudicato interno sul capo delle spese di primo grado; la Corte esclude che esso impedisse la riforma in appello.
art. 112 c.p.c.
È esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la modifica delle spese era conseguenza della riforma della decisione e comunque richiesta in appello.
art. 336, primo comma, c.p.c.
L’effetto espansivo interno consente la caducazione del capo sulle spese quando la sentenza è riformata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza d’appello che riformi il merito può rideterminare d’ufficio le spese di lite secondo l’esito complessivo della controversia, anche se il capo sulle spese di primo grado non sia stato specificamente impugnato, purché non vi sia un giudicato interno ostativo sulla base di una conferma della decisione di merito.
- La condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza non richiede una motivazione specifica, essendo sufficiente che la sentenza renda comprensibile la base della decisione; la motivazione particolarmente analitica è invece necessaria soprattutto quando il giudice disponga la compensazione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che supera il "minimo costituzionale": mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è invece censurabile il mero difetto di sufficienza o di maggiore ampiezza argomentativa.
- Il fatto che una parte non abbia partecipato al giudizio di appello non esclude di per sé la sua soccombenza, se essa sia rimasta parte del rapporto processuale e la domanda originaria sia stata respinta nel merito anche nei suoi confronti.
- Quando l’Amministrazione finanziaria abbia chiesto in appello la riforma integrale della decisione, la conseguente modifica del regime delle spese non integra ultrapetizione, perché si collega alla nuova valutazione dell’esito del giudizio.
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