Provvedimento del 17/11/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni che evidenziano una possibile anomalia nella dichiarazione IVA 2015: omessa presentazione o presentazione con il solo quadro VA. Sono indicati i dati comunicati, i canali di trasmissione tramite PEC e Cassetto fiscale, le modalità di interlocuzione del contribuente con l’Agenzia e le forme di regolarizzazione con riduzione delle sanzioni, inclusa la presentazione tardiva entro 90 giorni e il ravvedimento operoso.
Comunicazione per favorire l’adempimento spontaneo dei soggetti con omessa dichiarazione IVA o dichiarazione IVA con solo quadro VA
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo in materia IVA
Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Definisce come l’Agenzia delle entrate segnala ai contribuenti specifiche anomalie emerse dal confronto tra comunicazione annuale dei dati IVA e dichiarazione IVA, così da favorire la correzione spontanea di omissioni ed errori.
Finalità e ambito della comunicazione
L’obiettivo è introdurre forme più avanzate di comunicazione tra Amministrazione fiscale e contribuente, stimolare l’adempimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. Le comunicazioni riguardano soggetti passivi IVA per i quali dal raffronto dei dati risulti:
- la mancata presentazione della dichiarazione IVA;
- la presentazione della dichiarazione IVA con la sola compilazione del quadro VA.
Informazioni rese disponibili al contribuente
Il contribuente riceve i dati necessari per verificare la correttezza delle informazioni in possesso dell’Agenzia e per fornire eventuali elementi non conosciuti dall’Amministrazione in grado di giustificare l’anomalia presunta. Le informazioni contenute nella comunicazione sono:
- codice fiscale, denominazione e cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- indicazione della comunicazione annuale dei dati IVA presentata per l’anno d’imposta 2015;
- indicazione della dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2015;
- protocollo identificativo e data di invio della comunicazione e della dichiarazione.
L’informazione relativa alla dichiarazione IVA presentata è resa disponibile solo se presente nell’anagrafe tributaria; in caso contrario, l’assenza dell’informazione viene comunque comunicata al contribuente.
Modalità di trasmissione e consultazione
L’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi:
- dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
La medesima comunicazione è inoltre consultabile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto fiscale”.
Interlocuzione del contribuente con l’Agenzia
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, può:
- richiedere informazioni;
- segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia.
Tali comunicazioni devono avvenire con le modalità indicate nella comunicazione inviata dall’Agenzia.
Disponibilità dei dati alla Guardia di finanza
Gli elementi e le informazioni oggetto del provvedimento sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.
Regolarizzazione delle violazioni e riduzione delle sanzioni
Il provvedimento richiama due diverse ipotesi di regolarizzazione:
- per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA 2015, è possibile presentarla entro novanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2016, versando le sanzioni in misura ridotta;
- per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2015 con la sola compilazione del quadro VA, gli errori o le omissioni possono essere regolarizzati secondo l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione.
Chiarimenti sulle condizioni del ravvedimento
La motivazione del provvedimento precisa che l’istituto del ravvedimento operoso, come rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge n. 190 del 2014, consente al contribuente di correggere le violazioni e versare le somme dovute con sanzioni ridotte, graduate in base alla tempestività dell’intervento.
Tale possibilità opera anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo i casi in cui sia già stato notificato:
- un atto di liquidazione;
- un atto di irrogazione delle sanzioni;
- un atto di accertamento;
- una comunicazione di irregolarità ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972;
- l’esito del controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Riferimenti normativi essenziali richiamati
Tra i principali riferimenti normativi citati figurano:
- DPR 26 settembre 1972, n. 633, sull’IVA;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, sugli accertamenti delle imposte sui redditi;
- decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sul sistema sanzionatorio e ravvedimento;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, sulle dichiarazioni fiscali;
- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, per i canali PEC;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 634-636 e 637 dell’articolo 1.
Pubblicazione e efficacia
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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