Circolare numero 111 del 29-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'aggiornamento annuale dei livelli di reddito e delle maggiorazioni per l'assegno per il nucleo familiare, in base alla variazione ISTAT del 6,1% tra il 1989 e il 1990. I nuovi valori, arrotondati alle lire 1.000 superiori, si applicano dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992 e sono riportati nelle tabelle allegate per importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. Le sedi sono invitate a diffondere tempestivamente il contenuto a datori di lavoro, associazioni di categoria, consulenti del lavoro ed enti di patronato.
Rivalutazione annuale dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare dal 1 luglio 1991
Rivalutazione annuale dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare
La circolare disciplina l'aggiornamento annuale dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dalla normativa richiamata, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo. Il documento comunica i nuovi valori applicabili per il periodo 1 luglio 1991 - 30 giugno 1992 e allega le tabelle di riferimento per le diverse cadenze di pagamento.
Base normativa e criterio di aggiornamento
L'aggiornamento discende dall'art. 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. La disposizione prevede che i livelli di reddito indicati nella tabella allegata al decreto e le maggiorazioni di cui al comma 2 siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1 luglio, in misura corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Misura della rivalutazione e periodo di efficacia
Secondo i calcoli ISTAT, la variazione percentuale dell'indice tra il 1989 e il 1990 è pari al 6,1%. Su tale base sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore nel periodo 1 luglio 1990 - 30 giugno 1991. Gli importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori e si applicano dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992.
Tabelle allegate e criteri di determinazione dell'assegno
La circolare segnala l'allegazione di cinque tabelle:
- importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare;
- importo giornaliero;
- importo settimanale;
- importo quattordicinale;
- importo quindicinale.
Le tabelle sono strutturate per livelli di reddito familiare espressi in migliaia di lire e per numero dei componenti del nucleo familiare, da 1 a 7.
Tipologie di beneficiari previste nelle tabelle
Le note alle tabelle distinguono quattro casistiche di applicazione dei livelli di reddito:
- I: applicabile alla generalità dei richiedenti, salvo le esclusioni previste dalle note successive;
- II: applicabile ai richiedenti vedovi, separati legalmente, divorziati, celibi o nubili o in stato di abbandono;
- III: applicabile ai richiedenti nei cui nuclei familiari siano presenti soggetti con infermità o difetto fisico o mentale tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere un proficuo lavoro, oppure minorenni con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età;
- IV: applicabile ai richiedenti nelle condizioni di cui alla tipologia II e con nel nucleo soggetti rientranti nella tipologia III.
Nota sul nucleo familiare di un solo componente
La nota a margine chiarisce che l'ipotesi di unico componente del nucleo familiare riguarda il figlio minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente. La circolare specifica che tale ipotesi non interessa, quindi, i datori di lavoro.
Diffusione agli operatori interessati
Le sedi sono invitate a diffondere con urgenza il contenuto della circolare ai datori di lavoro, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e agli enti di patronato, affinché i nuovi importi siano applicati correttamente nel periodo di riferimento.
Punti principali
Base normativa e criterio di rivalutazione
La circolare richiama l'art. 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che prevede la rivalutazione annuale, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito della tabella dell'assegno per il nucleo familiare e delle relative maggiorazioni. La rivalutazione avviene in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno di riferimento dei redditi e l'anno immediatamente precedente.
Misura della variazione ISTAT e decorrenza
Sulla base dei calcoli ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 1989 e il 1990 è risultata pari al 6,1%. Tale percentuale è stata utilizzata per rivalutare i livelli di reddito in vigore per il periodo 1 luglio 1990 - 30 giugno 1991. I nuovi importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori e valgono per il periodo 1 luglio 1991 - 30 giugno 1992.
Tabelle degli importi dell'assegno per il nucleo familiare
Sono allegate le tabelle per la determinazione degli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali dell'assegno per il nucleo familiare. Le tabelle sono articolate per livelli di reddito familiare e per numero dei componenti del nucleo, con quattro tipologie di applicazione (I, II, III, IV) in base alla condizione del richiedente e alla composizione del nucleo.
Tipologie di applicazione dei livelli di reddito
Le note alle tabelle precisano che: I si applica alla generalità dei richiedenti, salvo i casi successivi; II si applica ai richiedenti vedovi, separati legalmente, divorziati, celibi o nubili o in stato di abbandono; III si applica ai richiedenti con nel nucleo soggetti con infermità o difetto fisico o mentale in assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, oppure minorenni con difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'età; IV si applica ai richiedenti nelle condizioni della tipologia II e con nel nucleo soggetti rientranti nella tipologia III.
Numerosità del nucleo e casi particolari
Le tabelle riportano importi differenziati per nuclei da 1 a 7 componenti. La nota sul nucleo di un solo componente specifica che tale ipotesi riguarda il figlio minore o inabile titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non interessa quindi i datori di lavoro.
Diffusione della circolare
Le sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli enti di patronato il contenuto della circolare con ogni possibile sollecitudine.
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