Circolare numero 108 del 26-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 2 del d.l. n. 108/1991, che estende per il periodo 1° gennaio 1989-30 aprile 1991 il trattamento speciale di disoccupazione ex lege n. 427/1975 ai lavoratori edili licenziati da aziende operanti nel Mezzogiorno in grave crisi occupazionale. Sono indicati i requisiti soggettivi e territoriali, le modalità di domanda e di istruttoria, le verifiche da compiere tramite SAP, sezioni circoscrizionali per l’impiego e Ispettorati del lavoro, nonché le regole su durata della prestazione, cumuli, incompatibilità e recuperi di somme già corrisposte.
Concessione del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori edili licenziati nel Mezzogiorno (d.l. 29 marzo 1991, n. 108)
Trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori edili licenziati nel Mezzogiorno
La circolare disciplina l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, pubblicato il 5 aprile 1991 ed entrato in vigore il giorno stesso. La norma estende, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1989 e il 30 aprile 1991, il trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, ai lavoratori edili licenziati da aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, in un contesto in cui il decreto ripropone disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle già contenute in precedenti decreti-legge non convertiti.
Ambito di applicazione e presupposti sostanziali
Il beneficio è riconosciuto ai disoccupati che presentino congiuntamente specifiche condizioni. In primo luogo, il licenziamento deve provenire da aziende operanti in aree del Mezzogiorno per le quali il CIPI abbia accertato una grave crisi occupazionale. Inoltre, il licenziamento deve essere intervenuto dopo un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento. È richiesto, poi, un rapporto di lavoro alle dipendenze di una o più imprese edili, senza soluzione di continuità, di durata non inferiore a diciotto mesi. Infine, alla data del licenziamento, il lavoratore deve risultare residente nell’area in crisi oppure in circoscrizioni nelle quali il rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro sia superiore alla media nazionale.
Regime normativo applicabile
Per la concessione della prestazione trovano applicazione, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge n. 427/1975. Ciò comporta che il lavoratore debba risultare regolarmente iscritto nelle liste di collocamento per i periodi stabiliti di volta in volta dagli specifici decreti con cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dà attuazione alle deliberazioni del CIPI. La circolare precisa anche che il licenziamento deve essere avvenuto a decorrere dalle date indicate nei singoli decreti attuativi.
Restano inoltre ferme tutte le regole vigenti in materia di massimali, prestazioni accessorie e incompatibilità o incumulabilità, anche nel caso di concorso con altre prestazioni previdenziali, comprese quelle pensionistiche.
Domanda, documentazione e istruttoria
Ai fini della liquidazione del trattamento speciale, l’interessato deve presentare apposita domanda, indicando espressamente la norma in base alla quale richiede la prestazione e utilizzando la modulistica ordinaria. Alla domanda devono essere allegati la documentazione di rito e gli atti necessari a dimostrare il requisito della durata minima del rapporto di lavoro.
È inoltre richiesta una certificazione anagrafica attestante la residenza al momento del licenziamento; tale requisito può essere provato anche tramite autocertificazione secondo la normativa vigente. Quando il lavoratore abbia già presentato in passato domanda di trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/1975 e abbia già percepito la prestazione secondo le regole ordinarie, può presentare istanza direttamente alle SAP territorialmente competenti, le quali svolgeranno l’istruttoria utilizzando anche la documentazione già presente agli atti. In ogni caso, dovranno comunque essere verificati sia la residenza alla data del licenziamento sia la durata del rapporto di lavoro.
Verifiche degli uffici competenti
Per i lavoratori non residenti nell’area in crisi, le SAP devono accertare la presenza della condizione prevista richiedendo informazioni alle competenti sezioni circoscrizionali per l’impiego. Inoltre, per individuare le aziende cui si applicano i decreti ministeriali e per verificare che il licenziamento sia avvenuto successivamente a un avanzamento dei lavori superiore al 70 per cento, le SAP devono prendere contatti con i competenti Ispettorati Provinciali del Lavoro.
Durata della prestazione e recuperi
La durata del trattamento deve essere determinata in relazione ai periodi stabiliti dai decreti emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Devono essere sottratte le giornate che siano già state indennizzate a titolo di trattamento speciale per l’edilizia ex lege n. 427/1975. La circolare dispone inoltre il recupero degli importi eventualmente già erogati come indennità ordinaria in prosecuzione del trattamento speciale.
Disposizioni finali
La circolare conclude segnalando che ulteriori istruzioni saranno emanate successivamente con riferimento alle modifiche tecnico-procedurali e agli adempimenti di natura contabile.
Punti principali
Oggetto e ambito della disciplina
La circolare dà attuazione al d.l. 29 marzo 1991, n. 108, pubblicato il 5 aprile 1991 ed entrato in vigore lo stesso giorno. L’art. 2, commi 3 e 4, riconosce il trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo 1° gennaio 1989-30 aprile 1991, in favore dei lavoratori edili licenziati da aziende operanti nei territori del Mezzogiorno. Il provvedimento riproduce norme sostanzialmente identiche a quelle di precedenti decreti-legge non convertiti.
Requisiti per l’accesso alla prestazione
La prestazione spetta ai disoccupati che si trovino congiuntamente nelle condizioni indicate nella circolare: licenziamento da aziende operanti in aree del Mezzogiorno in cui il CIPI abbia accertato una grave crisi occupazionale; licenziamento avvenuto dopo un avanzamento dei lavori edili superiore al 70%; possesso di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una o più aziende edili, senza soluzione di continuità, di durata non inferiore a 18 mesi; residenza, alla data del licenziamento, nell’area in crisi oppure in circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Condizioni ulteriori e norme applicabili
Per ottenere il trattamento continuano ad applicarsi, salvo diversa previsione, le disposizioni della legge n. 427/1975. In particolare, i lavoratori devono risultare regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per i periodi fissati dagli specifici decreti attuativi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e devono essere stati licenziati a decorrere dalle date indicate nei singoli decreti. Restano applicabili anche le regole su massimali, prestazioni accessorie e incompatibilità o incumulabilità con altre prestazioni previdenziali, comprese quelle pensionistiche.
Domanda e documentazione da presentare
Ai fini della liquidazione, il lavoratore avente diritto deve presentare apposita domanda, indicando la specifica norma sulla base della quale chiede la prestazione e utilizzando la modulistica ordinaria. Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito e la documentazione utile a comprovare la durata del rapporto di lavoro di almeno 18 mesi. Deve inoltre essere prodotta certificazione anagrafica attestante la residenza al momento del licenziamento, sostituibile anche con autocertificazione secondo la normativa vigente.
Domande già presentate per la legge n. 427/1975
Se i lavoratori hanno già presentato in passato domanda di trattamento speciale di disoccupazione ex lege n. 427/1975 e hanno ottenuto la prestazione secondo le norme comuni, possono presentare istanza direttamente alle SAP territorialmente competenti per l’applicazione del decreto-legge in esame. In tal caso l’istruttoria tiene conto della documentazione già agli atti, fermo restando l’accertamento della residenza al momento del licenziamento e della durata del rapporto di lavoro.
Accertamenti istruttori degli uffici
Per i lavoratori non residenti nell’area in crisi, le SAP devono verificare la sussistenza della specifica condizione richiedendola direttamente alle competenti sezioni circoscrizionali per l’impiego. Inoltre, per individuare le aziende interessate dai decreti ministeriali e per verificare che il licenziamento sia avvenuto dopo un avanzamento dei lavori superiore al 70%, le SAP devono prendere contatti con i competenti Ispettorati Provinciali del Lavoro.
Durata della prestazione e recuperi
La durata del trattamento va determinata in base ai periodi stabiliti dai decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Devono essere detratte le giornate eventualmente già indennizzate a titolo di trattamento speciale per l’edilizia ex lege n. 427/1975 e deve essere recuperato quanto erogato come indennità ordinaria in prosecuzione del trattamento speciale.
Rinvio a successive disposizioni
La circolare segnala che saranno emanate successivamente ulteriori disposizioni sulle modifiche tecnico-procedurali e sugli adempimenti di natura contabile.
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