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Circolare

Circolare numero 112 del 29-4-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione del contributo sanitario introdotto dalla legge n. 407/1990 sulle pensioni di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire, dal 1 gennaio 1991. Precisa quali trattamenti sono soggetti o esclusi, come si determina la base di calcolo, le aliquote da applicare per l’anno 1991, il trattamento delle pensioni multiple e degli arretrati, nonché le modalità operative e contabili per gli enti erogatori.

Contributo al Servizio sanitario nazionale sui trattamenti pensionistici dal 1 gennaio 1991

Contributo sanitario sui trattamenti pensionistici dal 1 gennaio 1991

La circolare illustra l’estensione ai trattamenti pensionistici del contributo per il Servizio sanitario nazionale prevista dall’art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Vengono chiariti i criteri di assoggettamento, le aliquote applicabili per il 1991 e le modalità operative per gli enti erogatori, con particolare attenzione ai casi di pluralità di pensioni e ai trattamenti ai superstiti.

Ambito di applicazione

Il contributo sanitario si applica, dal 1 gennaio 1991, ai trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire. La verifica deve essere effettuata sull’ammontare complessivo del trattamento percepito nell’anno, al netto dei trattamenti di famiglia.

Sono soggette al contributo solo le pensioni assoggettate a IRPEF. Restano quindi escluse:

  • le pensioni di guerra,
  • le rendite erogate dall’INAIL,
  • le pensioni sociali,
  • i trattamenti erogati dal Ministero dell’Interno a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti,
  • i trattamenti erogati a pensionati residenti all’estero.

Per i pensionati titolari di più trattamenti, la soglia va verificata sul cumulo annuo degli importi percepiti. Per le pensioni ai superstiti erogate a più contitolari, ciascuno rileva per la propria quota di pertinenza, determinata secondo le percentuali riportate nell’allegato 2.

Determinazione della base e arretrati

La circolare precisa che gli arretrati di pensione devono essere computati per competenza, cioè in relazione ai periodi di riferimento, e non per cassa. Non devono quindi essere considerate le somme corrisposte dopo il 31 dicembre 1990 ma riferite ad anni antecedenti il 1991.

Misura del contributo per il 1991

Per l’anno 1991 il contributo è pari a:

  • 0,90% sulla quota di pensione fino a 40 milioni di lire annue;
  • 0,40% sulla quota eccedente i 40 milioni e fino a 100 milioni di lire annue;
  • nessun contributo sulla parte di pensione eccedente i 100 milioni di lire annue.

La trattenuta va effettuata su ciascuna mensilità, compresa la tredicesima, applicando le corrispondenti aliquote mensili: 0,90% fino a lire 3.076.923 e 0,40% oltre tale importo e fino a lire 7.692.308 mensili. Se la pensione varia nel corso dell’anno, la ritenuta deve essere ricalcolata sulla base del nuovo importo annuo.

Il contributo trattenuto è detraibile dall’importo della pensione ai fini dell’IRPEF.

Pensioni multiple e rapporti tra enti

Nel caso di soggetti che percepiscono pensioni da enti diversi, in attesa della piena operatività del Casellario centrale dei pensionati, il pensionato deve presentare a ciascun ente una dichiarazione con l’indicazione di tutti i trattamenti percepiti e dei relativi importi. Per questo adempimento il Ministero del Tesoro ha predisposto un apposito modulo, da riprodurre e mettere a disposizione dei pensionati e degli enti di patronato.

Sulla base delle dichiarazioni ricevute, ciascun ente verifica se il proprio trattamento debba essere assoggettato a contribuzione e, in caso positivo, applica la trattenuta sulla pensione di propria competenza.

Quando il cumulo dei trattamenti rientra nella fascia tra 40 e 100 milioni di lire annue, oppure supera i 100 milioni, le eventuali eccedenze trattenute sui singoli trattamenti possono essere rimborsate, su richiesta del pensionato, dall’ente che eroga il trattamento di importo più elevato.

Adempimenti gestionali e comunicazioni al pensionato

Il calcolo del contributo e la relativa trattenuta devono essere effettuati mediante le procedure automatizzate di liquidazione e gestione delle pensioni, che devono essere aggiornate a tal fine. Nella fase transitoria, le sedi devono dare particolare evidenza alle dichiarazioni dei pensionati titolari di trattamenti da più enti e verificare, per l’anno 1991, se il cumulo degli importi annui superi la soglia di 18 milioni di lire.

Per le pensioni assoggettate alla trattenuta, gli enti erogatori devono inviare al pensionato una comunicazione indicante:

  • l’importo annuo lordo della pensione sul quale è stata operata la trattenuta,
  • l’ammontare del contributo trattenuto.

Richiami normativi e allegati

La circolare richiama i criteri fissati dal Ministero del Tesoro con circolare n. 21 del 28 febbraio 1991, che ha fornito i primi chiarimenti sull’art. 5, comma 13, della legge n. 407/1990. Viene inoltre richiamato il messaggio n. 8140 del 5 aprile 1991, con le prime istruzioni contabili e le modalità di versamento all’Istituto del contributo sanitario trattenuto da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza.

Tra gli allegati sono riportati:

  • le quote percentuali della pensione ai superstiti spettanti ai singoli contitolari,
  • il riepilogo delle misure del contributo sanitario per i lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 1986,
  • la nota che conferma l’applicazione del contributo ai trattamenti pensionistici superiori a 18 milioni di lire annui.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti esclusi

Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale si applica, dal 1 gennaio 1991, ai trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire. L’obbligo va verificato sul trattamento complessivo percepito nell’anno, al netto degli assegni familiari. Sono soggette al contributo solo le pensioni assoggettate a IRPEF; restano quindi escluse le pensioni di guerra, le rendite INAIL, le pensioni sociali, i trattamenti del Ministero dell’Interno per mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonché i trattamenti erogati a pensionati residenti all’estero. Per i trattamenti ai superstiti con più contitolari, rileva la quota di pertinenza di ciascuno, calcolata secondo le percentuali dell’allegato 2.

Misura del contributo e modalità di trattenuta

Per il 1991 il contributo è pari allo 0,90% sulla quota di pensione fino a 40 milioni di lire annue e allo 0,40% sulla quota eccedente i 40 milioni e fino a 100 milioni. Nessun contributo è dovuto sulla parte di pensione oltre i 100 milioni annui. La trattenuta va effettuata su ciascuna mensilità, inclusa la tredicesima, applicando le aliquote mensili corrispondenti; per l’aliquota dello 0,90% il limite è pari a lire 3.076.923 mensili, mentre per lo 0,40% il limite mensile è tra lire 3.076.923 e lire 7.692.308. Se la pensione varia nel corso dell’anno, la ritenuta deve essere ricalcolata sulla base del nuovo importo annuo. Il contributo è deducibile dall’importo della pensione ai fini IRPEF.

Pensioni multiple, pensioni ai superstiti e arretrati

Per chi percepisce più trattamenti pensionistici, l’assoggettabilità va verificata sommando gli importi annui percepiti. In presenza di pensioni erogate da enti diversi, i pensionati devono presentare a ciascun ente una dichiarazione con l’indicazione dei trattamenti percepiti e del relativo ammontare. Gli enti verificano i presupposti e operano la trattenuta sulla pensione di propria competenza. Se il cumulo rientra nella fascia tra 40 e 100 milioni annui o supera i 100 milioni, il rimborso delle maggiori somme trattenute sui singoli trattamenti è effettuato, su richiesta del pensionato, dall’ente che eroga il trattamento di importo più elevato. Gli arretrati vanno considerati per competenza, con riferimento ai periodi di maturazione, e non per cassa; non si computano quindi le somme erogate dopo il 31 dicembre 1990 relative ad anni precedenti il 1991.

Adempimenti degli enti e aggiornamenti procedurali

Il calcolo del contributo e la relativa trattenuta devono essere gestiti tramite le procedure automatizzate di liquidazione e gestione delle pensioni, da aggiornare conseguentemente. In fase transitoria, le sedi devono prestare particolare attenzione alle dichiarazioni dei pensionati che percepiscono trattamenti da più enti e verificare se il cumulo annuo delle pensioni erogate dall’Istituto e dagli altri enti superi, per il 1991, la soglia di 18 milioni di lire. Gli enti erogatori delle pensioni soggette a trattenuta devono inoltre comunicare al pensionato l’importo annuo lordo della pensione assoggettata e l’ammontare del contributo trattenuto.

Richiami e allegati richiamati dalla circolare

La circolare richiama i criteri fissati dal Ministero del Tesoro con circolare n. 21 del 28 febbraio 1991 e segnala che il Ministero ha predisposto un modulo per la dichiarazione dei trattamenti pensionistici percepiti da più enti. Viene inoltre richiamato l’allegato 3, che riepiloga le misure del contributo sanitario in vigore dal 1 gennaio 1986 per i lavoratori dipendenti, comprensive della quota a carico del datore di lavoro, e l’allegato 4, relativo alle prime istruzioni contabili e al versamento all’Istituto del contributo trattenuto da amministrazioni ed enti.

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