Circolare numero 113 del 30-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità di riscossione e di rateizzazione degli oneri relativi a domande di riscatto e ricongiunzione definite dalla Direzione Generale per i fondi di previdenza elettrici, telefonici e autoferrotranvieri, a seguito del decentramento alle S.A.P. Vengono precisate le regole applicabili alla ricongiunzione ex lege n. 29/1979 e, in particolare, le condizioni di rateazione per i fondi elettrici e telefonici, che seguono quelle più favorevoli dell’assicurazione generale obbligatoria. Per il fondo autoferrotranvieri, invece, resta ferma la regola della rateazione in un numero di mesi pari alla metà del periodo ricongiunto. È inoltre annunciata una successiva comunicazione sulla disponibilità dei programmi procedurali aggiornati.
Rateazione degli oneri di riscatto e ricongiunzione per i fondi elettrici, telefonici e autoferrotranvieri
Rateazione degli oneri di riscatto e ricongiunzione per i fondi elettrici, telefonici e autoferrotranvieri
La circolare interviene per chiarire le modalità di notifica e riscossione degli oneri relativi alle domande di riscatto e di ricongiunzione già definite dalla Direzione Generale per i fondi di previdenza elettrici, telefonici e autoferrotranvieri, a seguito del decentramento alle S.A.P. Vengono inoltre precisate le regole di rateazione applicabili nei diversi fondi, con riferimento alla legge n. 29/1979 e ai criteri interpretativi già forniti dal Ministero del Lavoro.
Decentramento della gestione alle S.A.P.
Una volta definita la domanda dalla competente Struttura di Progetto della Direzione Generale, la Sede provinciale dà notizia alla S.A.P. competente. Quest’ultima provvede alla notifica degli oneri e, se l’interessato intende avvalersi del pagamento rateale, predispone il relativo piano di rateizzazione.
Ricongiunzione ex lege n. 29/1979
La circolare richiama l’art. 2 della legge n. 29/1979:
- il comma 4 consente il pagamento degli oneri in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti;
- il comma 6 fa salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
In proposito viene richiamata la circolare ministeriale n. 77 del 20 ottobre 1979, che interpreta le condizioni più favorevoli come quelle previste dall’ordinamento della gestione in cui opera la ricongiunzione per materie analoghe, come i riscatti ai fini pensionistici.
Fondi di previdenza elettrici e telefonici
Per i fondi elettrici e telefonici la circolare osserva che la normativa di settore non disciplina direttamente le modalità di rateazione degli oneri di riscatto. Perciò vengono applicati, da sempre, i criteri dell’assicurazione generale obbligatoria, per rinvio espresso delle norme o per rinvio del Comitato di vigilanza.
Ne consegue che, per l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 29/1979 in tali fondi, devono essere osservate le condizioni vigenti nell’A.G.O. per i riscatti, e quindi:
- concessione della rateazione normalmente fino a 60 mensilità;
- importo della rata non inferiore a lire 50.000.
Fondo di previdenza autoferrotranvieri
Per il fondo autoferrotranvieri la circolare esclude l’applicazione delle condizioni sopra indicate, poiché nell’ambito di tale gestione non sono disciplinate forme di riscatto con pagamento rateale. Pertanto resta confermato che l’onere della ricongiunzione deve essere rateizzato in un numero di mesi pari alla metà del periodo interessato, secondo il criterio stabilito dall’art. 2, comma 4, della legge n. 29/1979.
Aggiornamenti operativi
La circolare segnala infine che, con successivo messaggio, sarà comunicata la disponibilità dei programmi procedurali opportunamente modificati per consentire la gestione operativa delle nuove indicazioni.
Punti principali
Decentramento della riscossione alle S.A.P.
La riscossione degli oneri relativi alle domande di riscatto e di ricongiunzione, una volta definite dalla Struttura di Progetto della Direzione Generale, è demandata alle S.A.P. competenti tramite le Sedi provinciali, che curano la notifica degli oneri e predispongono il piano di rateizzazione se l’interessato intende pagare a rate.
Ricongiunzione ex lege n. 29/1979
Per la ricongiunzione disciplinata dalla legge n. 29/1979, l’art. 2 prevede al comma 4 che il pagamento degli oneri possa avvenire in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. Il comma 6 fa salve eventuali condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
Interpretazione delle condizioni più favorevoli
Richiamando la circolare ministeriale n. 77/1979, viene precisato che per condizioni più favorevoli si intendono quelle previste dall’ordinamento della gestione in cui opera la ricongiunzione per materie analoghe, ad esempio i riscatti di periodi ai fini pensionistici.
Fondi elettrici e telefonici
Poiché i regolamenti dei fondi elettrici e telefonici non disciplinano direttamente la rateazione degli oneri da riscatto, si applicano i criteri dell’assicurazione generale obbligatoria o quelli richiamati espressamente dalle norme o dal Comitato di vigilanza. Di conseguenza, per questi fondi la rateazione deve seguire le condizioni dell’A.G.O., cioè normalmente fino a 60 mensilità, fermo restando che la rata non può essere inferiore a lire 50.000.
Fondo autoferrotranvieri
Per il fondo autoferrotranvieri viene esclusa l’applicazione delle condizioni più favorevoli sopra richiamate, poiché non sono previste forme di riscatto con pagamento rateale. Pertanto, per tale fondo resta confermata la regola generale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 29/1979: rateizzazione dell’onere di ricongiunzione in un numero di mesi pari alla metà del periodo interessato.
Aggiornamento procedurale
La circolare anticipa che con un messaggio separato sarà comunicata la disponibilità dei programmi procedurali opportunamente modificati per gestire le nuove modalità operative.
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