Circolare numero 115 del 30-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità operative per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni in favore di beneficiari residenti all’estero, sia con procedura di calcolo passante sia con procedura LP1. Viene chiarito come acquisire l’informazione sulla residenza estera, come gestire le variazioni di residenza in ricostituzione e quale codice ufficio pagatore indicare per i pagamenti all’estero. Nella seconda parte introduce, dal 6 maggio 1991, il trasferimento telematico degli ordinativi di pagamento per alcune banche convenzionate, con effetti sulla stampa degli ordinativi e sui controlli da eseguire immediatamente. Sono inoltre richiamati i tempi di adeguamento dei programmi e l’esigenza di completare entro il 4 maggio 1991 la stampa delle pensioni calcolate con le procedure previgenti.
Liquidazione e ricostituzione delle pensioni per beneficiari residenti all'estero e trasferimento telematico degli ordinativi di pagamento
Liquidazione e ricostituzione delle pensioni per residenti all’estero e trasferimento telematico degli ordinativi
La circolare detta istruzioni operative per la gestione delle pensioni di beneficiari residenti all’estero, con particolare riferimento alle nuove liquidazioni, alle ricostituzioni e ai pagamenti effettuati fuori dall’Italia. Introduce inoltre una nuova modalità di trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento per alcune banche, con rilevanti conseguenze sui controlli di sede e sulla stampa dei moduli di pagamento.
Nuove liquidazioni: acquisizione dell’informazione sulla residenza estera
Per le pensioni liquidate con procedura di calcolo passante PGM 3445, in fase di acquisizione dei dati preliminari, prima del pannello AV1, compare il messaggio "RESIDENTE ALL'ESTERO SI/NO". Nel caso di pensioni da liquidare a soggetti residenti all’estero, deve essere indicato "SI" a prescindere dal fatto che il pagamento avvenga all’estero oppure in Italia.
Per le pensioni liquidate con procedura LP1, l’informazione deve essere acquisita nel campo "RES. ESTERO", già previsto per la segnalazione del pagamento all’estero. Il dato viene memorizzato nel campo GP1AZ03 del data base centrale pensioni, con codifica 0 = NO e 1 = SI. La circolare precisa che tale informazione, in passato utilizzata per attivare il trasferimento dei dati alla Sede centrale tramite data switching, consente ora la liquidazione e l’assunzione in carico delle pensioni direttamente da parte delle Sedi.
Ricostituzioni e variazioni di residenza
La procedura di ricostituzione delle pensioni con calcolo passante PGM 480 è in corso di modifica per gestire l’informazione relativa alla residenza all’estero del beneficiario. Di conseguenza, non è più necessario procedere all’eliminazione e alla successiva riassunzione in carico della pensione nei casi in cui il titolare si trasferisca dall’Italia all’estero o viceversa: il trasferimento può essere gestito direttamente tramite ricostituzione.
La variazione della residenza non può tuttavia essere segnalata con la procedura VT, poiché il trasferimento all’estero o il rientro in Italia può incidere sull’importo della pensione.
Pensioni da pagare all’estero
Quando il pagamento della pensione deve essere eseguito all’estero, occorre indicare il codice ufficio pagatore corrispondente allo Stato di destinazione del pagamento, da individuare nell’allegato 1 alla circolare n. 255 del 6 dicembre 1990.
Trasferimento telematico degli ordinativi di pagamento
A partire dal 6 maggio 1991 vengono estese alle procedure di prima liquidazione con calcolo passante e con procedura LP1 le nuove modalità di trasferimento telematico degli ordinativi di pagamento delle pensioni localizzate presso istituti di credito, già adottate per il rinnovo degli ordinativi.
La nuova procedura è inizialmente operativa per i seguenti istituti:
- Banca Nazionale del Lavoro;
- Casse di Risparmio Associate all’I.C.C.R.I.;
- Banca Commerciale Italiana;
- Cassa di Risparmio delle Province Lombarde;
- Banco Ambroveneto.
L’estensione agli altri istituti sarà comunicata successivamente alle Sedi.
Modalità operative e conseguenze documentali
Per le pensioni interessate, la procedura memorizza i dati di pagamento in un archivio apposito. Ogni istituto di credito, con periodicità giornaliera, riceve le pensioni di propria competenza. In questi casi non viene emesso l’ordinativo di pagamento; resta invece in emissione il mod. P.7/M.
Nella seconda parte del Mod. PENS 150/TP, dedicata ai dati calcolati, viene apposta la dicitura "** TRASMESSA VIA CAVO **".
Controlli delle Sedi
Poiché per queste pensioni non è più prevista la stampa del Mod. P.1/Ott, i cui dati vengono trasferiti immediatamente via cavo al competente istituto di credito, le Sedi devono effettuare con tempestività i controlli di ciascuna elaborazione. L’obiettivo è consentire, se necessario, la sospensione del pagamento già dalla prima cedola utile.
La circolare richiama anche le istruzioni della circolare n. 113 del 16 maggio 1990 sul controllo del processo produttivo e, in particolare, sulla necessaria verifica di corrispondenza tra i fascicoli di pensione e gli elaborati prodotti dalle procedure prima dell’invio agli uffici pagatori.
Aggiornamento dei programmi e scadenze
Le nuove versioni dei programmi sono state in parte rilasciate con il messaggio n. 14568 del 24 aprile 1991; gli aggiornamenti degli altri programmi saranno oggetto di successiva comunicazione.
Entro il 4 maggio 1991 le Sedi devono completare la stampa di tutte le pensioni calcolate con le procedure previgenti, per evitare che su un unico Mod. P.7/M confluiscano sia pensioni pagate con mandato cartaceo sia pensioni pagate tramite trasmissione via cavo.
Punti principali
Liquidazione delle pensioni a residenti all’estero
Per le nuove liquidazioni con procedura di calcolo passante PGM 3445, al momento dell’acquisizione dei dati preliminari, prima del pannello AV1, compare il messaggio "RESIDENTE ALL'ESTERO SI/NO". Per le pensioni da liquidare a pensionati residenti all’estero occorre indicare "SI", anche se il pagamento avviene in Italia. Con procedura LP1 l’informazione va acquisita nel campo "RES. ESTERO" e viene memorizzata nel campo GP1AZ03 del data base centrale pensioni (0 = NO; 1 = SI).
Gestione delle ricostituzioni e variazione della residenza
La procedura di ricostituzione con calcolo passante PGM 480 viene modificata per gestire l’informazione sulla residenza all’estero del beneficiario. Non è più necessario eliminare e riassumere in carico la pensione quando il titolare si trasferisce dall’Italia all’estero o viceversa, poiché il trasferimento può essere gestito direttamente in ricostituzione. La variazione non può però essere segnalata con procedura VT, perché il trasferimento o il rientro può comportare una modifica dell’importo pensionistico.
Pensioni da pagare all’estero
Quando la pensione deve essere pagata all’estero, deve essere indicato il codice ufficio pagatore corrispondente allo Stato in cui il pagamento deve essere effettuato, da rilevare dall’allegato 1 alla circolare n. 255 del 6 dicembre 1990.
Trasferimento telematico degli ordinativi di pagamento
Dal 6 maggio 1991 viene estesa alle procedure di prima liquidazione con calcolo passante e LP1 la nuova modalità di trasferimento telematico dei dati di pagamento delle pensioni localizzate presso istituti di credito, già usata per il rinnovo degli ordinativi. In questa fase la procedura è operativa per Banca Nazionale del Lavoro, Casse di Risparmio Associate all’I.C.C.R.I., Banca Commerciale Italiana, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e Banco Ambroveneto; ulteriori estensioni saranno comunicate successivamente.
Effetti operativi del trasferimento telematico
Per le pensioni interessate, la procedura memorizza i dati di pagamento in un archivio dedicato e ciascun istituto li riceve con periodicità giornaliera. Non viene emesso l’ordinativo di pagamento, ma continua a essere stampato il mod. P.7/M. Nella seconda parte del Mod. PENS 150/TP, dedicata ai dati calcolati, viene inserita l’annotazione "** TRASMESSA VIA CAVO **".
Controlli delle elaborazioni
Poiché i dati vengono trasferiti via cavo e non viene più stampato il Mod. P.1/Ott, le Sedi devono effettuare con immediatezza i controlli su ogni elaborazione, così da poter eventualmente sospendere il pagamento già dalla prima cedola utile. La circolare richiama inoltre l’obbligo, già previsto dalla circolare n. 113 del 16 maggio 1990, di verificare sistematicamente la corrispondenza tra fascicoli di pensione ed elaborati emessi dalle procedure prima dell’invio agli uffici pagatori.
Programmi e tempistiche di adeguamento
Le nuove versioni dei programmi sono state in parte rilasciate con il messaggio n. 14568 del 24 aprile 1991; le versioni aggiornate degli altri programmi saranno comunicate successivamente. Entro il 4 maggio 1991 le Sedi devono completare la stampa di tutte le pensioni calcolate con le procedure previgenti, per evitare che sullo stesso Mod. P.7/M siano riepilogate pensioni pagate con mandato cartaceo e pensioni pagate via cavo.
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