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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12523/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore assunto il 13 gennaio 2009 con mansioni di "Operatore polivalente di rampa" aveva chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento nel V livello previsto dal CCNL Alitalia CAI - Sezione C personale di terra, con decorrenza dalla data di assunzione, e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive rispetto al VI livello percepito, oltre accessori. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che, in base agli artt. 10 e 11 del CCNL, la voce "tempi di attestazione" e l’esemplificazione della mansione ricompresa nel V livello consentissero il riconoscimento del superiore livello. La società ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del CCNL di settore, sostenendo che la Corte d’appello avesse svolto un’interpretazione meramente letterale della clausola contrattuale e non avesse considerato che le mansioni di operatore polivalente di rampa non sono esclusive del V livello, ma sono presenti anche in livelli inferiori; inoltre, ha invocato la clausola del contratto collettivo secondo cui le esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione raggiungibile secondo i tempi e le modalità previste dalla stessa disciplina collettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sistema delineato dal CCNL preveda un abbinamento tra posizioni lavorative e livelli e una progressione professionale automatica scandita da tempi di attestazione, ma ha anche precisato che tale meccanismo non esclude l’applicazione del principio di corrispondenza tra mansioni concretamente svolte e livello contrattuale effettivamente spettante. Nel caso concreto, poiché il giudice di merito aveva accertato che il lavoratore aveva svolto le stesse mansioni già prima dell’assunzione e possedeva esperienza, preparazione professionale e pratica coerenti con la declaratoria del V livello, il riconoscimento di quel livello è stato ritenuto corretto. La Corte ha quindi confermato il risultato finale della decisione impugnata, pur correggendone in parte la motivazione. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 CCNL Alitalia CAI - Sezione C personale di terra

    "Le esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione previsto per la relativa posizione di lavoro, raggiungibile secondo tempi e modalità specificatamente previsti al punto precedente"

    La clausola è stata letta nel senso che le esemplificazioni di mansioni sono collocate nel livello massimo di attestazione della relativa posizione di lavoro e che la progressione professionale può svilupparsi lungo più livelli secondo tempi predefiniti, senza però impedire al giudice di riconoscere subito il livello corrispondente alle mansioni concretamente svolte e alla professionalità posseduta.

  • art. 11 CCNL Alitalia CAI - Sezione C personale di terra

    È richiamato nel ragionamento interpretativo della Corte d'appello, ma nel testo della decisione di legittimità non emerge una specifica autonoma interpretazione della norma.

  • art. 2103 c.c.

    Il principio di corrispondenza tra mansioni effettivamente espletate e livello o qualifica contrattuale resta operante anche in presenza di un sistema collettivo di progressione automatica; se il lavoratore svolge in concreto mansioni proprie di un livello superiore, può esserne riconosciuto l’inquadramento sin dall’assunzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È indicata come la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando un contratto collettivo prevede esemplificazioni di posizioni di lavoro e tempi di attestazione, la clausola va interpretata sistematicamente: le mansioni esemplificate possono costituire il livello massimo raggiungibile secondo una progressione interna, ma ciò non esclude il giudizio sulla concreta corrispondenza tra mansioni svolte e inquadramento spettante.
  • Il sistema di progressione automatica in carriera previsto dalla contrattazione collettiva non deroga al principio generale di cui all’art. 2103 c.c.: il lavoratore ha diritto al livello che corrisponde alle mansioni effettivamente svolte e alla professionalità concretamente posseduta.
  • L’accertamento in fatto del contenuto delle mansioni svolte e delle competenze professionali possedute è decisivo per stabilire l’inquadramento corretto; se tali elementi corrispondono alla declaratoria di un livello superiore, il giudice può riconoscere quel livello sin dall’inizio del rapporto.
  • La censura per violazione di legge non è fondata quando il giudice di merito abbia effettuato un’interpretazione complessiva della disciplina collettiva e l’esito interpretativo sia coerente con il testo contrattuale letto nel suo sistema.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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