Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 19/2012

Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

Normativa regionaleL.R. Liguria 19/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ligure promuove la filiera corta per la vendita e il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari, disciplina mercati agricoli di vendita diretta, spazi riservati nei mercati comunali e iniziative di valorizzazione nella ristorazione e nella ristorazione collettiva. Modifica inoltre le leggi regionali n. 13/2007 e n. 34/2011 e prevede, entro 180 giorni, regole per il riconoscimento dell’Oleoteca regionale.

Valorizzazione della filiera corta dei prodotti agricoli e modifiche a norme regionali liguri su itinerari dei gusti, enoteche e aiuti a pesca e agricoltura

Valorizzazione dei prodotti agricoli da filiera corta

La legge della Regione Liguria promuove la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso canali di filiera corta, con finalità di sostegno al reddito agricolo, tutela ambientale, valorizzazione delle produzioni tipiche e diffusione di un consumo consapevole. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale.

Finalità della disciplina

La Regione favorisce la filiera corta per:

  • sostenere il reddito degli imprenditori agricoli;
  • incentivare acquisto e consumo nella zona di produzione, anche per ridurre consumi energetici ed emissioni di gas serra;
  • promuovere prodotti ottenuti nel rispetto dell’ambiente o legati alla tradizione locale;
  • diffondere la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali, culturali e gastronomiche dei prodotti;
  • mantenere produzioni tipiche e di qualità anche in funzione del turismo alimentare;
  • favorire consumo consapevole e corretta alimentazione.

Definizioni e ambito soggettivo

Ai fini della legge:

  • la filiera corta è il canale distributivo basato su rapporto diretto tra imprenditori agricoli e consumatori finali, anche mediato da operatori della ristorazione o dell’ospitalità turistica;
  • per imprenditori agricoli si intendono gli imprenditori singoli o associati iscritti al registro delle imprese e gli imprenditori ittici iscritti nei registri imprese di pesca tenuti dalle capitanerie di porto;
  • il mercato agricolo di vendita diretta è un’area pubblica destinata alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli, anche in forma societaria o associata;
  • il disciplinare di mercato regola le modalità di vendita del mercato agricolo;
  • i prodotti agricoli sono quelli di cui all’art. 38 TFUE.

Mercati agricoli di vendita diretta

I comuni, anche associati, possono istituire mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche, purché conformi agli standard della legge. I mercati possono essere anche promossi da imprenditori, enti pubblici o privati, comprese società e fondazioni, con richiesta al Comune competente e impegno al rispetto della disciplina regionale e del disciplinare di mercato.

I comuni:

  • adottano il disciplinare per i mercati da essi istituiti;
  • autorizzano il disciplinare per quelli di iniziativa privata sulla base delle linee guida della Giunta regionale;
  • comunicano alla Regione l’istituzione dei mercati.

La vendita nei mercati agricoli, in coerenza con il d.lgs. 228/2001, non è soggetta alla disciplina sul commercio. Il Comune esercita il controllo sul mercato e, in caso di violazione delle regole sui mercati agricoli di vendita diretta, può disporne la chiusura.

Riserva di spazi nei mercati al dettaglio su aree pubbliche

I comuni devono riservare agli imprenditori agricoli che effettuano vendita diretta una quota dei posteggi nei mercati al dettaglio su aree pubbliche, con priorità per le aziende agricole sociali.

La disciplina prevede che:

  • la quota riservata può essere distribuita in modo non uniforme tra i diversi mercati del territorio comunale;
  • le aree riservate devono essere chiaramente riconoscibili e segnalate al pubblico;
  • i comuni comunicano alla Regione le percentuali di riserva e, ogni anno, il numero effettivo degli operatori che vendono direttamente.

Soggetti ammessi e condizioni per la vendita diretta

Possono vendere nei mercati agricoli e negli spazi riservati esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati. L’attività può essere svolta dai titolari, dai soci delle società agricole o di persone o s.r.l. costituite da imprenditori agricoli, dai familiari coadiuvanti, dal personale dipendente e da società di servizi specificamente incaricate, purché costituite da imprenditori agricoli.

Non possono esercitare la vendita diretta, per cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna, gli imprenditori agricoli, i soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato condanne per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, se la condanna riguarda fatti connessi alla carica ricoperta.

Attività consentite nei mercati agricoli

Nei mercati agricoli di vendita diretta sono consentite, da parte dei soggetti ammessi alla vendita:

  • degustazioni di cibi e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle sulla somministrazione di alimenti e bevande;
  • attività di animazione, informazione ed educazione alimentare rivolte ai consumatori.

Valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale

La Regione, d’intesa con le camere di commercio, promuove un sistema di identificazione delle imprese di ristorazione che offrono un menù tipico regionale, differenziato a livello provinciale secondo le tradizioni locali e comprensivo di vini e oli d’oliva liguri a denominazione d’origine riconosciuta.

La registrazione al sistema è volontaria ed è disposta dalla camera di commercio competente. La Giunta regionale, sempre d’intesa con le camere di commercio, definisce:

  • le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico;
  • requisiti e procedure di registrazione;
  • obblighi delle imprese;
  • controlli delle camere di commercio;
  • casi di revoca della registrazione.

Ristorazione collettiva affidata da enti pubblici

Negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, l’utilizzo di prodotti agricoli conferiti sulla base di accordi di fornitura con forme organizzate di produzione locale costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione.

I gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono inoltre indicare in modo espresso l’impiego di tali prodotti attraverso idonei strumenti di informazione agli utenti.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13

La legge interviene sulla disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria e delle enoteche regionali:

  • sostituisce il comma 3 dell’art. 4 della l.r. 13/2007;
  • abroga l’art. 5 della medesima legge;
  • sostituisce l’art. 11;
  • inserisce l’art. 11-bis.

Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto dei nuovi commi o articoli, ma evidenzia che la materia dell’enoteca regionale e dell’oleoteca regionale viene riorganizzata.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34

È abrogato l’art. 8 della l.r. 34/2011.

Norma transitoria sull’Oleoteca regionale

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare:

  • modalità e requisiti per il riconoscimento dell’Oleoteca regionale;
  • modalità di coordinamento con l’Enoteca regionale di cui all’art. 11 della l.r. 13/2007, come sostituito dalla presente legge.

Attualità della legge

La disciplina sulla filiera corta, sui mercati agricoli e sulla valorizzazione della ristorazione ha contenuto generale e può ancora avere rilievo applicativo nel contesto regionale ligure. La norma transitoria sull’Oleoteca regionale, invece, è temporalmente limitata alla fase successiva all’entrata in vigore della legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.