L.R. Liguria 17/2012
Disciplina delle sale da gioco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina l’apertura e l’esercizio delle sale da gioco e del gioco lecito nei locali aperti al pubblico, subordinandoli ad autorizzazione comunale. Introduce distanze minime da luoghi sensibili, vieta la pubblicità, prevede autorizzazioni quinquennali/sei anni per i titoli esistenti e sanzioni amministrative da 1.000 a 5.000 euro. La disciplina era legata a un termine transitorio poi prorogato fino al testo unico sul GAP.
Disciplina delle sale da gioco e limiti localizzativi in Regione
Disciplina delle sale da gioco e tutela dei luoghi sensibili
La legge regionale, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e politiche sociali, mira a prevenire il gioco patologico anche quando il gioco è lecito e a ridurre l’impatto delle sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica. La disciplina si applica nel territorio regionale e riguarda sia le sale da gioco sia il gioco lecito nei locali aperti al pubblico.
Autorizzazione comunale e criteri localizzativi
L’esercizio delle sale da gioco e del gioco lecito nei locali aperti al pubblico è subordinato ad autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente. L’autorizzazione non può essere rilasciata se i locali sono ubicati entro 300 metri, misurati lungo la distanza pedonale più breve, da:
- istituti scolastici di qualsiasi grado;
- luoghi di culto;
- impianti sportivi;
- centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- strutture ricettive per categorie protette.
Il Comune può inoltre individuare altri luoghi sensibili nei quali negare l’autorizzazione, valutando l’impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché i profili di viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica.
Durata dell’autorizzazione e regime temporale
L’autorizzazione ha durata di sei anni e può essere rinnovata dopo la scadenza. Per le autorizzazioni già esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge, il termine di sei anni decorre da tale data.
È previsto un riferimento transitorio al termine di aprile 2017 per l’avvio di un tavolo di lavoro, successivamente prorogato fino all’entrata in vigore del testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP). Tale elemento conferma che la disposizione originaria non aveva una funzione permanente autonoma, ma si inseriva in un passaggio di coordinamento verso la normativa unificata.
Divieto di pubblicità
È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco. Il divieto è formulato in termini generali e riguarda ogni forma di promozione connessa all’attività.
Sanzioni e vigilanza
Ogni violazione delle disposizioni della legge è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per eventuali reati accertati. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti indicati dalla disciplina regionale sulle sanzioni amministrative pecuniarie.
Deprecazione
La disciplina risulta oggi sostanzialmente superata e di scarso interesse applicativo, anche per il rinvio al testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico e per il carattere ormai datato delle disposizioni transitorie. Per questo, ai fini del presente sintetico inquadramento, l’atto è considerato deprecato.
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