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Legge

L.R. Liguria 10/2012

Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico

Normativa regionaleL.R. Liguria 10/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale ligure disciplina l’esercizio delle attività produttive e il riordino dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), con procedure telematiche, rete regionale, banca dati e regole per interventi edilizi e impianti. Alcune parti sono state aggiornate nel 2020; restano oggi soprattutto le norme organizzative e procedurali vigenti, mentre varie disposizioni originarie risultano abrogate.

Disciplina delle attività produttive e dello sportello unico SUAP in Liguria

Disciplina delle attività produttive e del SUAP in Liguria

La legge regionale della Liguria definisce il quadro per l’insediamento e l’esercizio delle attività produttive e riordina lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La disciplina è impostata sulla semplificazione amministrativa, sull’uso di procedure telematiche e sul coordinamento tra Comune, Regione e altre amministrazioni coinvolte.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

La legge si applica alle attività di produzione di beni e servizi, comprese quelle agricole, commerciali, artigianali, turistico-ricettive, bancarie e finanziarie, socio-assistenziali e sanitarie, nonché alle strutture sportivo-ricreative. Si applica inoltre ai procedimenti relativi a impianti e infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili funzionali o connesse ad attività produttive, agli impianti di rete per telefonia e teleradiocomunicazione, agli impianti di connessione alle reti energetiche esistenti e alle opere di manutenzione straordinaria o di miglioramento di impianti esistenti in infrastrutture ferroviarie e autostradali.

La legge richiama la disciplina statale sul SUAP e, per il regime delle opere edilizie, rinvia alle categorie di intervento individuate dal d.lgs. 222/2016 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Funzione e organizzazione dello SUAP

Lo SUAP è il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative relative all’insediamento e all’esercizio delle attività produttive, comprese quelle dei prestatori di servizi. Ha carattere obbligatorio e coordina le fasi del procedimento, fornendo una risposta unica e tempestiva in sostituzione delle singole amministrazioni coinvolte, incluse quelle competenti in materia ambientale, paesaggistica, storico-artistica, sanitaria e di pubblica incolumità.

Il responsabile comunale dello SUAP è responsabile del procedimento unico, fermo restando il ruolo delle singole amministrazioni per le rispettive competenze, controlli e sanzioni. Lo SUAP può fungere anche da punto unico di accesso nei rapporti con i gestori di pubblici servizi, se ciò è oggetto di accordo. I Comuni possono organizzarlo preferibilmente in forma associata.

Procedimento telematico e rete regionale

Tutte le domande, dichiarazioni e documenti relativi all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, compresi quelli inerenti al titolo edilizio, devono essere presentati per via telematica allo SUAP competente per territorio.

La Regione realizza una rete regionale degli SUAP per il collegamento tra uffici e per la trasmissione telematica degli atti tra SUAP e amministrazioni coinvolte. In tale ambito:

  • mette a disposizione strumenti per garantire interoperabilità applicativa e accesso alle banche dati necessarie;
  • sviluppa azioni tecnologiche per l’integrazione tra sistema informativo regionale, portale imprese regionale e servizio nazionale “impresainungiorno”;
  • stipula accordi di servizio con le autorità centrali per operare come “intermediario strutturale” a favore delle autonomie locali liguri, tramite il nodo regionale di cooperazione applicativa.

Tali accordi vincolano anche gli enti del settore regionale allargato e gli enti locali coinvolti nei procedimenti.

Coordinamento regionale e banca dati SUAP

La Giunta regionale istituisce un tavolo di coordinamento regionale composto da rappresentanti degli enti locali e del sistema camerale. Il tavolo si articola in gruppi tecnici e promuove consultazione e collaborazione con associazioni di categoria, professionisti e agenzie per le imprese.

Il tavolo svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per:

  • diffondere interpretazioni normative e prassi applicative uniformi;
  • ridurre gli oneri amministrativi per le imprese;
  • adeguare le istruttorie alle modalità telematiche;
  • favorire i processi di innovazione tecnologica.

La Regione assicura inoltre la realizzazione e l’aggiornamento di una banca dati regionale SUAP, contenente per ciascun procedimento la normativa applicabile, gli adempimenti, la modulistica e gli allegati, da usare in modo uniforme sul territorio regionale. La banca dati contiene anche indicazioni normative e procedurali specifiche dei singoli enti locali e registra le fasi dei procedimenti in modo anonimo. La Giunta definisce regole di organizzazione, gestione, aggiornamento e accesso alla banca dati.

Regimi semplificati per interventi edilizi relativi ad attività produttive

Per gli interventi edilizi connessi ad attività produttive soggetti a comunicazione, CILA o SCIA, le comunicazioni e segnalazioni vanno presentate allo SUAP e si applicano le regole del d.p.r. 160/2010 e dell’art. 19 della l. 241/1990. Alla CILA e alla SCIA devono essere allegati i documenti tecnici richiesti dalla normativa e indicati nel sito comunale, oltre alla ricevuta del contributo di costruzione se dovuto.

Se per l’intervento servono ulteriori segnalazioni, comunicazioni, attestazioni o notifiche, l’interessato presenta allo SUAP un’unica comunicazione o un’unica SCIA. Dopo la presentazione, lo SUAP rilascia ricevuta e il richiedente può iniziare i lavori. Il controllo sugli interventi soggetti a CILA e SCIA è svolto dallo SUAP nei termini previsti dalla disciplina edilizia; restano fermi vigilanza, responsabilità e sanzioni del d.p.r. 380/2001 e della normativa regionale.

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti all’edilizia libera, si applicano le procedure previste dalla legislazione statale vigente.

Procedimento unico per interventi più complessi

Per gli interventi edilizi relativi ad attività produttive che richiedano autorizzazione o permesso di costruire, gli interventi di sviluppo di attività produttive esistenti e gli interventi soggetti a CILA o SCIA che necessitino di preventivi atti di assenso di altre amministrazioni, l’interessato presenta istanza allo SUAP.

Se non sono necessari atti di assenso di altre amministrazioni, lo SUAP:

  • comunica entro 10 giorni il responsabile del procedimento;
  • verifica la completezza entro 30 giorni dalla domanda, potendo chiedere una sola volta integrazioni e interrompere il termine;
  • adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dalla verifica positiva o dal ricevimento delle integrazioni.

Decorso inutilmente il termine, in assenza di diniego motivato, si forma il silenzio-assenso.

Se invece servono intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri assensi di amministrazioni diverse dal Comune, il responsabile dello SUAP indice entro 5 giorni una conferenza di servizi. Il provvedimento conclusivo, adottato secondo i termini della legge sul procedimento amministrativo, costituisce titolo unico e sostituisce tutti gli atti di assenso necessari.

Interventi con varianti urbanistiche e VAS

Quando l’intervento comporta modifiche agli atti di pianificazione territoriale o agli strumenti urbanistici comunali, l’istanza deve essere corredata da una relazione dettagliata sulla non conformità del progetto e sulle modifiche da approvare, nonché dalla documentazione necessaria per la VAS.

Il responsabile dello SUAP verifica la procedibilità entro 30 giorni e chiede l’assenso del Consiglio comunale sulle modifiche urbanistiche, da rendere entro 60 giorni. La delibera è depositata per 15 giorni e pubblicata sul sito comunale; gli interessati possono presentare osservazioni. Il Comune decide sulle osservazioni entro 15 giorni o attesta che non ne sono pervenute e trasmette gli atti alla Regione.

La Regione, quale autorità competente, avvia la VAS; il provvedimento conclusivo della procedura ambientale contiene anche le determinazioni sulle modifiche urbanistiche, la cui efficacia resta comunque subordinata alla positiva conclusione della conferenza di servizi dello SUAP. Entro 15 giorni dal ricevimento delle determinazioni regionali, lo SUAP convoca la conferenza di servizi per acquisire gli assensi degli enti competenti.

Per aggiornamenti del PUC ai sensi della legge urbanistica regionale, il Comune approva contestualmente l’aggiornamento oppure ne attesta l’approvazione tacita in assenza di osservazioni; dopo l’approvazione, lo SUAP convoca la conferenza di servizi per il progetto.

La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso e viene pubblicizzata con avviso sul sito dello SUAP e del Comune.

Localizzazione di impianti di teleradiocomunicazione e di connessione alle reti

Gli impianti di teleradiocomunicazione sono considerati opere di urbanizzazione primaria e possono essere realizzati in tutte le zone urbanistiche comunali, nel rispetto del regolamento comunale adottato in materia di esposizione ai campi elettromagnetici e tenendo conto dei programmi di sviluppo delle reti dei gestori.

Per installazione e modifica di tali impianti si applicano le procedure nazionali di autorizzazione, SCIA e comunicazione, nonché le autocertificazioni previste dalla normativa sulle comunicazioni elettroniche. Le istanze allo SUAP devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tramite la modulistica informatizzata regionale.

Analogamente, gli impianti per la connessione ai servizi di rete dell’energia elettrica, delle comunicazioni e del gas sono ammessi in tutte le zone urbanistiche comunali come opere di urbanizzazione primaria. Le opere necessarie per la connessione alle reti energetiche esistenti sono realizzabili dai gestori mediante SCIA corredata da relazione tecnica del gestore di rete. Un regolamento regionale può individuare specifiche caratteristiche delle opere e ulteriore documentazione da allegare.

Interventi di sviluppo di attività produttive esistenti

Gli insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali, agricole, agrituristiche, alberghiere tradizionali, turistico-ricettive, socio-assistenziali e commerciali, escluso il caso delle grandi strutture di vendita, possono essere ampliati mediante ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o sostituzione edilizia all’interno del lotto di proprietà, nel rispetto di precise condizioni.

Le condizioni richieste includono:

  • ammodernamento tecnologico degli impianti, miglioramento dei luoghi di lavoro e dell’aspetto esteriore;
  • conformità alla destinazione urbanistica, salvo ampliamenti in area contigua entro il 30% del lotto, con destinazione diversa e non soggetta a vincoli assoluti di inedificabilità;
  • conformità alla programmazione commerciale e urbanistica regionale;
  • rispetto delle distanze minime e, per le nuove costruzioni, altezza massima di 6 metri rispetto agli edifici esistenti, salvo impianti tecnologici;
  • conformità ai piani paesistici, di bacino e regolatori portuali;
  • salvaguardia delle alberature di pregio;
  • piantumazione di alberature d’alto fusto lungo i confini con destinazioni non produttive per gli ampliamenti industriali e artigianali;
  • armonico inserimento architettonico per alberghi tradizionali, strutture turistico-ricettive e socio-assistenziali;
  • rispetto delle tipologie edilizie esistenti per gli ampliamenti agrituristici.

Gli interventi non sono cumulabili con ampliamenti già consentiti dagli strumenti urbanistici entro soglie percentuali predeterminate. Possono essere realizzati con il procedimento unico anche in deroga ai piani urbanistici e territoriali, fermo restando il rispetto dei parcheggi pertinenziali e della dotazione di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria necessarie. Tali aspetti devono essere regolati da apposita convenzione con il Comune; in questo caso l’efficacia dell’autorizzazione resta sospesa fino alla stipula della convenzione.

Per le attività artigianali, industriali, agricole, agrituristiche e commerciali, la destinazione d’uso urbanistica deve essere mantenuta per 20 anni tramite atto convenzionale allegato al titolo unico e trascritto nei registri immobiliari entro l’ultimazione dei lavori, a pena di inefficacia dell’autorizzazione. Lo stesso vincolo ventennale vale per gli interventi su alberghi tradizionali, strutture turistico-ricettive e socio-assistenziali.

Agibilità e adempimenti edilizi finali

Per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA si applicano le regole del d.p.r. 380/2001 in materia di ultimazione dei lavori e certificato di collaudo finale. Resta fermo l’obbligo di segnalazione certificata di agibilità nei casi previsti dalla normativa statale. Per quanto non diversamente disciplinato, si applicano il d.p.r. 380/2001 e la legislazione regionale in materia edilizia.

Regime transitorio, abrogazioni e stato di vigenza pratica

Le disposizioni della legge si applicano, se più favorevoli e su richiesta dell’interessato, anche ai procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge e avviati ai sensi della precedente disciplina regionale. La Giunta regionale doveva istituire il tavolo di coordinamento entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Sono state abrogate varie disposizioni previgenti, in particolare i Capi V e VI della l.r. 9/1999 e una norma modificativa della stessa legge. Inoltre, numerosi articoli originari della legge sono stati successivamente sostituiti o abrogati nel 2020.

Nel complesso, la legge è ancora utilizzabile come cornice vigente per il SUAP e per alcune procedure regionali liguri, ma molte parti originarie sono state riscritte; non può quindi essere considerata integralmente obsoleta.

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