Cassazione Civile, Ordinanza n. 06444/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il caso origina dalla convalida, da parte del Giudice di Pace, del trattenimento presso il C.P.R. Trapani-Milo disposto dal Questore nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998. Il destinatario del trattenimento ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato la possibilità di misure alternative al trattenimento nonostante il possesso di passaporto, una residenza stabile e un'attività lavorativa; (2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo che il Giudice di Pace avrebbe aderito acriticamente al decreto amministrativo senza esaminare la documentazione difensiva; (3) violazione degli artt. 3 e 5 CEDU per mancata considerazione delle condizioni personali e della praticabilità di soluzioni meno afflittive, con asserita lesione della libertà personale.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati tutti inammissibili perché privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorso si limitava a indicare in modo astratto le norme asseritamente violate e a formulare contestazioni generiche, senza riportare in modo puntuale gli elementi fattuali decisivi trascurati dal giudice di merito, né indicare specificamente gli atti e i documenti su cui le doglianze si fondavano e la loro decisività. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, al proprio interno, tutti gli elementi necessari a consentire l'immediata individuazione delle questioni e il controllo della decisività delle censure. Non essendosi costituito l'intimato, non è stata effettuata la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 286/1998
norma presupposta per la convalida del trattenimento; la censura mirava a contestare la mancata valutazione di misure alternative
art. 360, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare un vizio motivazionale
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede la specifica indicazione dei motivi di ricorso a pena di inammissibilità; non è soddisfatto da richiami generici o censure astratte
artt. 3 e 5 CEDU
richiamati dal ricorrente a tutela della libertà personale e contro misure più afflittive, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvano in enunciazioni astratte delle norme asseritamente violate, senza una puntuale indicazione dei fatti decisivi, degli atti rilevanti e della loro incidenza sulla decisione impugnata.
- L'onere di specificità imposto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. richiede che il ricorso contenga al proprio interno gli elementi necessari a individuare immediatamente le questioni dedotte e a verificare la decisività delle doglianze; non è sufficiente il rinvio generico agli atti del giudizio di merito.
- Quando il ricorso per cassazione difetta di specificità, la Corte può esaminare congiuntamente i motivi e dichiararli inammissibili senza procedere al vaglio di merito delle censure sulla correttezza della decisione impugnata.
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