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Legge

L.R. Marche 18/2019

Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010".

Normativa regionaleL.R. Marche 18/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene su diverse leggi regionali in materia di finanziamento dei gruppi consiliari, organizzazione e personale della Regione, riorganizzazione del Consiglio regionale e assestamento di bilancio. Le modifiche si applicano dalla XI legislatura regionale. Non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Modifiche a norme regionali su gruppi consiliari, personale e organizzazione del Consiglio regionale

Modifiche a disposizioni regionali su gruppi consiliari, personale e Consiglio regionale

La legge della Regione Marche del 8 luglio 2019, n. 18 apporta modifiche puntuali a più leggi regionali già vigenti, incidendo su profili organizzativi e di funzionamento collegati ai gruppi consiliari, al personale regionale e alla struttura amministrativa del Consiglio regionale. La disciplina così modificata è destinata ad applicarsi dalla XI legislatura regionale.

Ambito delle modifiche normative

Il provvedimento non contiene una disciplina autonoma e organica, ma interviene su testi legislativi preesistenti per aggiornarne alcune previsioni:

  • legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, sul finanziamento delle attività dei gruppi consiliari;
  • legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sull’organizzazione e il personale della Regione;
  • legge regionale 30 giugno 2003, n. 14, sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale;
  • legge regionale 15 novembre 2010, n. 16, relativa all’assestamento del bilancio 2010.

Contenuto sostanziale degli interventi

Per quanto desumibile dal testo disponibile, la legge opera modifiche ai seguenti articoli e commi delle leggi richiamate:

  • nell’art. 4 della l.r. 34/1988, sostituisce il comma 9 e il comma 11, quest’ultimo con più commi aggiuntivi (11 bis, 11 ter e 11 quater);
  • nell’art. 16 della l.r. 14/2003, modifica il comma 4 e sostituisce il comma 7 con una formulazione articolata in più commi (7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies);
  • nell’art. 12 della l.r. 16/2010, modifica il comma 6;
  • la legge richiama inoltre modifiche alla l.r. 20/2001, con effetti sugli artt. 22 e 22 bis, pur senza riportarne il contenuto nel testo consolidato fornito.

Decorrenza e applicazione temporale

Le disposizioni modificate trovano applicazione solo a partire dalla XI legislatura regionale. Si tratta quindi di un provvedimento con efficacia differita rispetto all’entrata in vigore della legge, rilevante per l’assetto istituzionale della legislatura successiva e non per periodi precedenti.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola espressa di invarianza finanziaria: non derivano, né possono derivare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Obsolescenza dell’atto

L’atto non è da considerarsi deprecato: pur essendo una legge di modifica, incide su discipline ancora richiamate e la sua efficacia non è limitata a un esercizio finanziario o a un evento ormai esaurito.

Testo integrale

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