L.R. Marche 21/2019
Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso l’Assemblea legislativa marchigiana il Parlamento degli studenti, organo di rappresentanza dei giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Disciplina composizione, elezione, durata, sedute, funzioni consultive e propositive, rapporti con altri organismi e copertura finanziaria. Prevede una fase transitoria fino al regolamento interno e stanzia risorse per il triennio 2019-2021.
Istituzione del Parlamento degli studenti delle Marche
Istituzione del Parlamento degli studenti delle Marche
La legge istituisce presso l’Assemblea legislativa regionale il Parlamento degli studenti della regione Marche, organo di rappresentanza unitaria degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il provvedimento mira a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica regionale, valorizzandone cittadinanza attiva, senso civico e coinvolgimento sulle principali politiche che li riguardano.
Finalità e ambito di intervento
La Regione Marche riconosce la cittadinanza attiva degli studenti come elemento della società democratica e promuove la loro partecipazione alla vita pubblica. In particolare, la disciplina è orientata a:
- ampliare la partecipazione dei giovani alla vita democratica e istituzionale regionale;
- rafforzare responsabilità individuale, collaborazione nelle istituzioni e fiducia nel loro funzionamento;
- diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e internazionale;
- assicurare adeguata considerazione alle istanze degli studenti, individuali o collettive.
Natura e composizione dell’organo
Il Parlamento degli studenti è composto da 30 membri eletti dalle consulte provinciali studentesche tra i propri componenti, in rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti sul territorio regionale. I seggi sono ripartiti in proporzione alla popolazione studentesca di ciascuna provincia.
I membri, nello svolgimento della funzione istituzionale, non possono svolgere propaganda per partiti, movimenti o associazioni politiche.
Elezione, durata e sostituzioni
Le modalità di svolgimento delle elezioni sono definite dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa delle Marche, sentito l’Ufficio scolastico regionale. Il Parlamento degli studenti dura in carica due anni.
I componenti entrano in funzione all’insediamento dell’organo e restano in carica fino alla prima seduta successiva all’elezione del nuovo Parlamento.
In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o per perdita della qualità di studente di scuola secondaria di secondo grado nel territorio regionale, il seggio vacante è attribuito al primo non eletto della stessa provincia che abbia ottenuto il maggior numero di voti. La stessa regola si applica anche in caso di decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
Organizzazione delle sedute e funzionamento
La prima seduta deve tenersi entro 30 giorni dall’elezione. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente dell’Assemblea legislativa regionale almeno 15 giorni prima.
Fino all’elezione delle cariche interne, la presidenza provvisoria spetta allo studente più votato; in caso di parità, al più anziano. Il più giovane svolge le funzioni di segretario.
Il Parlamento si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le sedute sono convocate dal Presidente, che determina anche l’ordine del giorno sulla base della programmazione approvata dall’organo. La convocazione è dovuta anche se la richiede un quinto dei componenti: in tal caso la seduta va convocata entro 10 giorni dalla richiesta e tenuta entro ulteriori 10 giorni.
Le sedute sono pubbliche e si svolgono presso l’Assemblea legislativa regionale. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
Compensi e rimborso spese
La partecipazione ai lavori non comporta indennità né gettoni di presenza. È previsto soltanto il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta, secondo le modalità richiamate dalla legge regionale n. 20 del 1984.
Regolamento interno
Il Parlamento approva a maggioranza assoluta un regolamento interno di organizzazione e funzionamento, che disciplina in particolare:
- elezione e attribuzioni di Presidente e Segretario;
- convocazione e svolgimento dei lavori;
- costituzione e funzionamento delle commissioni parlamentari.
Funzioni e raccordo con l’Assemblea legislativa
Il Parlamento degli studenti formula proposte all’Assemblea legislativa sulle politiche regionali che interessano il mondo giovanile, nonché sulle tematiche individuate dalla legge come prioritarie, tra cui Europa, legalità, pari opportunità, solidarietà, diritti umani, educazione alla cittadinanza, edilizia scolastica, trasporto pubblico locale, spazi di aggregazione e diritto allo studio.
Può inoltre esprimere osservazioni sugli atti in esame presso l’Assemblea legislativa riguardanti giovani e scuola, cui l’Assemblea deve assicurare adeguata informazione.
Le deliberazioni dell’organo sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea legislativa, che le assegna alle commissioni competenti e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. Al termine della legislatura il Parlamento trasmette una relazione sull’attività svolta, sulla quale può svolgersi una seduta assembleare aperta. I lavori sono pubblicati sul sito istituzionale per garantire trasparenza e pubblicità.
Rapporti con altri organismi
Il Parlamento degli studenti può chiedere all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa di promuovere gemellaggi con analoghi organismi regionali, statali e comunitari e di stipulare accordi o intese per progetti condivisi, in particolare nell’ambito delle politiche giovanili dell’Unione europea.
Regime transitorio
Fino all’entrata in vigore del regolamento interno si applicano regole provvisorie per l’elezione interna del Presidente e del Segretario, che avviene nella prima seduta con votazioni separate e scrutinio segreto. Sono previste maggioranze assolute, successiva maggioranza dei voti validamente espressi e ulteriori scrutini in caso di parità. Gli eletti assumono immediatamente le rispettive funzioni.
In questa fase il Presidente rappresenta l’organo, sovrintende alla programmazione, convoca e presiede i lavori, dirige la discussione e proclama gli esiti delle votazioni. Il Segretario redige verbali e deliberazioni. La convocazione è inviata via strumenti telematici almeno 10 giorni prima. Il verbale deve indicare partecipanti alla discussione, deliberazioni ed esiti delle votazioni, essere approvato nella seduta successiva e sottoscritto da Presidente e Segretario.
È inoltre previsto che il Parlamento possa istituire commissioni per l’esame preventivo delle proposte da presentare all’Assemblea legislativa.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, coperta mediante incremento degli stanziamenti della Missione 1, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 04, Programma 02. Per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio. Giunta regionale e Ufficio di presidenza sono autorizzati alle variazioni di bilancio necessarie.
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