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Legge

L.R. Marche 20/2019

Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge.

Normativa regionaleL.R. Marche 20/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale delle Marche disciplina l’accesso dei cani alle spiagge libere e alle spiagge in concessione “dog-friendly”, fissando requisiti, distanze, documentazione sanitaria, obblighi di vigilanza e sanzioni. Prevede SCIA annuale per le aree attrezzate, pubblicizzazione comunale e invarianza finanziaria. I concessionari già operativi dovevano adeguarsi entro due anni dall’entrata in vigore.

Disciplina dell'accesso dei cani alle spiagge nelle Marche

Disciplina regionale per l’accesso dei cani alle spiagge

La legge disciplina, nel territorio della Regione Marche, l’accesso dei cani alle spiagge libere e agli stabilimenti balneari, con l’obiettivo di favorire un’offerta turistica “pet friendly” e “dog friendly” conciliandola con la sicurezza, l’igiene e la fruizione degli altri bagnanti.

Finalità e quadro di riferimento

Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa statale e regionale sulla protezione degli animali da compagnia, sul benessere animale e sulla prevenzione del randagismo. La disciplina regionale opera nel rispetto del regolamento regionale sull’utilizzazione del litorale marittimo e degli strumenti di pianificazione costiera.

Spiagge libere

Per le spiagge libere restano ferme le regole del regolamento regionale sul litorale, con obbligo di rispettare in ogni caso le prescrizioni relative alla fruizione e alle condizioni di accesso richiamate dalla legge. I tratti di spiaggia libera accessibili ai cani, nonché le modalità di accesso e permanenza, sono individuati e disciplinati dai Comuni, che devono attenersi, per quanto compatibile, alle prescrizioni previste per le spiagge dog-friendly.

Spiagge dog-friendly e concessioni demaniali

Nei Comuni in cui il regolamento regionale consente la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale, i concessionari di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possono ammettere i cani nel tratto di arenile a disposizione, purché le modalità di gestione garantiscano il contemperamento degli interessi coinvolti e il rispetto delle prescrizioni di legge.

Per destinare tutto o parte dell’arenile ad accoglienza dei cani, il concessionario deve presentare al Comune competente, entro il mese di gennaio di ogni anno, una SCIA corredata dalla planimetria dell’area attrezzata e dell’eventuale specchio acqueo antistante. Il Comune può derogare al termine per motivate esigenze documentate. In assenza di variazioni annuali della planimetria, la SCIA già presentata resta valida.

Prescrizioni operative per le aree attrezzate

Le aree destinate all’accesso dei cani devono rispettare una serie di condizioni minime, tra cui:

  • distanza di almeno 10 metri dalla concessione confinante, salvo confinanza con spiaggia libera o assenso del confinante;
  • distanza di almeno 3 metri dalle altre aree del medesimo concessionario non accessibili agli animali;
  • recinzione dell’area riservata ai cani di almeno 1,5 metri di altezza;
  • eventuali aree ad uso esclusivo interne all’area riservata recintate almeno 1 metro;
  • accesso consentito solo ai cani identificabili con microchip o altro documento idoneo;
  • obbligo di copertura assicurativa, certificazione sanitaria aggiornata con esame parassitologico negativo o trattamenti antiparassitari recenti, e libretto vaccinale o equivalente certificazione;
  • divieto di accesso per cani non in regola con la documentazione sanitaria;
  • indicazione con segnaletica del percorso verso lo specchio acqueo e delimitazione del tratto di mare destinato alla balneazione dei cani con boe;
  • uso del guinzaglio, salvo aree di sgambamento, aree ad uso esclusivo e specchio acqueo dedicato;
  • presenza del proprietario o detentore in acqua durante la balneazione del cane;
  • pulizia e risanamento periodici della spiaggia e dello specchio acqueo, con obbligo del proprietario di rimuovere deiezioni e sabbia contaminata;
  • presenza di doccia dedicata ai cani, sistema di raccolta delle acque, zone d’ombra e abbeveraggio.

Restano sempre ammessi i cani guida o comunque addetti all’accompagnamento di persone con disabilità o all’assistenza di soggetti con patologie certificate, nonché i cani abilitati al soccorso in acqua. È invece vietato l’accesso ad aree della spiaggia destinate ai bagnanti e attrezzate per scopi specifici, e ai cani soggetti a prescrizioni restrittive di pubblica sicurezza nonché alle femmine in fase estrale.

Informazione ai bagnanti e obblighi dei concessionari

Il concessionario deve informare i bagnanti, anche con cartelli, della possibilità di accesso dei cani e delle relative modalità di fruizione dell’arenile e dello specchio acqueo, esponendo il logo previsto dalla legge. Le informazioni sulla documentazione sanitaria e assicurativa sono fornite al concessionario dal proprietario o detentore del cane tramite modulistica comunale, disponibile anche per gli organi di vigilanza.

Gli obblighi del concessionario si applicano anche agli eventuali affidatari che gestiscano l’attività ai sensi della disciplina sulla subconcessione/affidamento delle attività demaniali.

Prescrizioni di sorveglianza e sicurezza

Il proprietario o detentore del cane deve garantire lo stato di salute e benessere dell’animale e vigilare costantemente sul suo comportamento. I cani devono sostare entro il perimetro dell’area attrezzata e comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore.

È inoltre richiesto di dotarsi di museruola, da usare in caso di rischio per l’incolumità di persone o altri animali o su richiesta delle autorità competenti.

Iniziative comunali e aree affidate ad associazioni

I Comuni, nel rispetto della pianificazione costiera e dei piani particolareggiati di spiaggia, possono individuare tratti di arenile appositamente delimitati da concedere ad associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste riconosciute, con la finalità esclusiva di ospitare cani accompagnati durante la stagione balneare.

Logo e pubblicizzazione dei servizi

Il Comune autorizza i concessionari delle spiagge dog-friendly a usare un apposito logo, previa richiesta e verifica del rispetto delle prescrizioni di legge. Il logo è individuato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entro il mese di marzo di ogni anno i Comuni trasmettono alla struttura regionale competente l’elenco dei tratti di arenile in cui è consentito l’accesso dei cani. La Regione cura la pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni sui propri siti istituzionali, anche con collegamenti ai siti degli stabilimenti balneari.

Vigilanza e sanzioni

Il rispetto della legge è garantito dal Comune e dalle autorità di polizia e vigilanza competenti.

Le sanzioni previste sono differenziate in base alla violazione:

  • per le violazioni relative alla SCIA e ad alcune prescrizioni strutturali e di segnalazione si applica la sanzione del Codice della navigazione;
  • per la violazione degli obblighi sulla documentazione sanitaria e assicurativa si applica la sanzione amministrativa da 125 euro a 750 euro prevista dalla legge regionale sugli animali d’affezione;
  • per la violazione degli obblighi del proprietario o detentore in tema di guinzaglio, sorveglianza in acqua e divieti di accesso si applica la sanzione del Codice della navigazione.

Le sanzioni sono irrogate secondo la disciplina generale regionale sulle sanzioni amministrative.

Regime finanziario e transitorio

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e si attua con le risorse già disponibili.

I concessionari di aree demaniali già destinate all’accoglienza dei cani dovevano adeguarsi alla nuova disciplina entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati prima dell’entrata in vigore e non ancora conclusi.

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