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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/144

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/144 della Commissione, del 14 gennaio 2026, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta Mátra / Mátrai a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R0144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP «Mátra / Mátrai», nell’ambito del nuovo quadro normativo sulle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione rileva che la domanda era stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare della DOP «Mátra / Mátrai».

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta «Mátra / Mátrai» e riguarda l’approvazione, a livello unionale, di una modifica del relativo disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. La decisione riguarda una domanda presentata dall’Ungheria e non incide su altri prodotti o denominazioni oltre a quella indicata.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP «Mátra / Mátrai"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/144 della Commissione approva una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Mátra / Mátrai». L’atto si colloca nel nuovo quadro normativo sulle indicazioni geografiche introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143 e dà seguito a una domanda presentata dall’Ungheria.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, come base giuridica dell’approvazione. Nelle premesse si precisa che la domanda di approvazione della modifica dell’Unione del disciplinare era stata presentata dall’Ungheria e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; per questo motivo la relativa pubblicazione era avvenuta secondo il regime transitorio richiamato, ossia ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Mancata opposizione

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione dall’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale assenza di opposizioni consente l’approvazione della modifica del disciplinare.

Effetti dell’atto

Con l’articolo 1 la modifica dell’Unione del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, viene formalmente approvata per la DOP «Mátra / Mátrai». L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione del disciplinare già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione di origine protetta «Mátra / Mátrai» (DOP).

Base giuridica e procedimento seguito

La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di approvazione della modifica, presentata dall’Ungheria, era stata ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata in base all’articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Assenza di opposizioni

La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichediritto alimentareagricolturadenominazioni di origine protette

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