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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1774

Regolamento delegato (UE) 2025/1774 della Commissione, del 28 agosto 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1078 per quanto riguarda gli investimenti strategici nel settore della difesa di cui agli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU

Normativa europea32025R1774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato interviene sugli orientamenti sugli investimenti di InvestEU per adattarli alle esigenze del sostegno finanziario al settore della difesa e, in parte, dello spazio e della cibersicurezza. La modifica mira a semplificare i criteri di ammissibilità, ridurre gli oneri amministrativi e rendere più chiaro il trattamento delle entità controllate da paesi terzi, mantenendo presidi a tutela della sicurezza dell’Unione e degli Stati membri. Vengono inoltre precisate le condizioni per le garanzie richieste, le deroghe e il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale generati dagli investimenti.

Modifica gli orientamenti sugli investimenti del Fondo InvestEU per facilitare e chiarire gli investimenti strategici nel settore della difesa, dello spazio e della cibersicurezza, con specifiche regole su controllo, garanzie e trasferimento di proprietà intellettuale.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di finanziamento e di investimento effettuate nell’ambito del programma InvestEU, ai sensi del regolamento (UE) 2021/523, in particolare agli investimenti strategici considerati rilevanti per la sicurezza o l’ordine pubblico dell’Unione, degli Stati membri e dei paesi associati al programma. La disciplina riguarda i partner esecutivi e, nelle operazioni indirette, gli intermediari finanziari, nonché i destinatari finali degli investimenti strategici nei settori della difesa, dello spazio, della cibersicurezza e, più in generale, della resilienza in settori strategici. Restano previste limitazioni specifiche per i destinatari finali controllati da paesi terzi non associati o da entità di paesi terzi non associati; sono inoltre previste deroghe e regole particolari per talune entità e operazioni, nonché una soglia di esenzione per operazioni dirette e indirette inferiori a 10 000 000 EUR.

Investimenti strategici nel settore della difesa di InvestEU

Il regolamento delegato (UE) 2025/1774 modifica il regolamento delegato (UE) 2021/1078, cioè gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU, per renderli più adatti al sostegno di investimenti strategici nel settore della difesa e, più in generale, in ambiti ad alta rilevanza per la sicurezza dell’Unione. La Commissione richiama l’esigenza di facilitare l’accesso al capitale per le imprese dell’Unione, comprese PMI e mid-cap, senza indebolire le garanzie di sicurezza previste per operazioni sensibili.

Finalità della modifica

La ratio della modifica è duplice: da un lato, ampliare l’effettiva utilizzabilità di InvestEU per il settore della difesa, che è descritto come mercato ancora scarsamente servito; dall’altro, semplificare e chiarire regole che, nella formulazione precedente, risultavano troppo rigide o complesse. In particolare, la Commissione evidenzia che la disciplina precedente creava incertezza, ostacoli amministrativi e limitazioni non pienamente coerenti con la struttura di InvestEU, che opera in gestione indiretta con garanzia di bilancio dell’Unione.

Ambito degli investimenti strategici

Il nuovo punto 2.10 dell’allegato del regolamento delegato 2021/1078 precisa che le operazioni InvestEU possono riguardare attività di importanza strategica per l’Unione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523. Sono strategici gli investimenti che:

  • riguardano progetti e destinatari finali associati a rischi per la sicurezza o l’ordine pubblico, in particolare in difesa, spazio e cibersicurezza;
  • oppure contribuiscono alla resilienza dell’Unione in settori strategici, difendendo e rafforzando catene del valore strategiche, attività strategiche e IPCEI.

Per il settore della difesa, il riferimento è agli investimenti in tecnologie e prodotti sviluppati principalmente per applicazioni militari. Per lo spazio, il regolamento menziona espressamente orologi atomici, vettori spaziali strategici e altri prodotti spaziali individuati annualmente dalla Commissione. Per la cibersicurezza, invece, sono ricompresi gli investimenti esclusivamente finalizzati allo sviluppo e alla diffusione di strumenti e soluzioni di cybersecurity, anche quando si inseriscono in reti digitali e infrastrutture di dati.

Soggetti interessati e limiti di ammissibilità

Le limitazioni si applicano ai destinatari finali che rientrano nella categoria degli investimenti strategici individuati dal punto 2.10, con una soglia di esclusione per operazioni dirette inferiori a 10 000 000 EUR e per transazioni nell’ambito di operazioni indirette inferiori a 10 000 000 EUR.

Ai fini della disciplina, il regolamento definisce:

  • il "controllo" come la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, anche indirettamente;
  • la "gestione esecutiva" come l’organo che definisce indirizzi strategici, obiettivi e direzione generale del soggetto giuridico;
  • l’"entità di un paese terzo non associato" come un’entità stabilita in un paese terzo non associato o, se stabilita nell’Unione o in un paese associato, con gestione esecutiva in un paese terzo non associato.

In linea generale, il destinatario finale deve avere la gestione esecutiva nell’Unione o in un paese associato e non essere controllato da paesi terzi non associati o dalle rispettive entità.

Regole speciali per il 5G

Per gli investimenti strategici nel settore della connettività 5G, il regolamento estende l’attenzione ai fornitori del destinatario finale, imponendo l’applicazione delle misure e dei piani di attenuazione del rischio previsti dal pacchetto UE sulla cibersicurezza del 5G. La disposizione cita espressamente fornitori di apparecchiature di telecomunicazione, infrastrutture cloud, servizi gestiti, integrazione di sistemi, sicurezza e manutenzione, nonché produttori di apparecchiature di trasmissione.

Deroghe per gli investimenti nel settore della difesa

Il regolamento introduce una disciplina più flessibile per le entità coinvolte in investimenti strategici nel settore della difesa, quando siano stabilite nell’Unione o in un paese associato ma controllate da paesi terzi non associati o da entità di paesi terzi non associati. Tali entità possono essere considerate ammissibili se dimostrano alternativamente:

  • di aver ricevuto una garanzia approvata dallo Stato membro o paese associato di stabilimento nell’ambito di un programma di difesa che ha ricevuto contributi finanziari dell’UE;
  • oppure di aver ricevuto una garanzia specifica, tempestiva e riferita all’operazione, approvata dallo Stato membro o paese associato di stabilimento.

La garanzia deve attestare che il coinvolgimento dell’entità non contrasta con gli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e degli Stati membri né con gli obiettivi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/523. In particolare, devono essere previste misure per evitare che il controllo limiti le attività di difesa finanziate e per impedire l’accesso di soggetti terzi non associati a informazioni sensibili o classificate. Il personale coinvolto deve inoltre disporre di un nulla osta di sicurezza nazionale secondo il diritto nazionale.

Deroghe per il settore spaziale e obbligo di notifica

Per le entità coinvolte in investimenti strategici nel settore spaziale, la possibilità di essere considerate ammissibili deriva dalla deroga concessa dalla Commissione ai sensi dei principi sulle entità ammissibili previsti dal regolamento (UE) 2021/696. Ogni deroga concessa alle limitazioni della sezione 2.10 deve essere segnalata dal partner esecutivo alla Commissione.

Proprietà intellettuale e controlli nazionali

Il regolamento interviene anche sul trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale generati dagli investimenti strategici. Finché l’operazione è coperta dalla garanzia dell’Unione, il destinatario finale deve ottenere le approvazioni pertinenti dallo Stato membro o dal paese associato in cui è stabilito, secondo le procedure nazionali, prima di trasferire o concedere licenze esclusive a paesi terzi non associati o a loro entità i diritti di proprietà intellettuale derivanti direttamente dall’operazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli orientamenti sugli investimenti di InvestEU

L’articolo 1 dispone la sostituzione del punto 2.10 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/1078, che contiene gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU.

Definizione di investimenti strategici

Sono qualificati come investimenti strategici le operazioni di InvestEU che riguardano: progetti e destinatari finali associati a rischi per la sicurezza o l’ordine pubblico, in particolare nei settori della difesa, dello spazio e della cibersicurezza; oppure attività che contribuiscono alla resilienza dell’Unione in settori di importanza strategica, comprese catene del valore strategiche e IPCEI.

Ambiti settoriali rilevanti

Per la difesa, rientrano gli investimenti in tecnologie e prodotti sviluppati principalmente per applicazioni militari. Per lo spazio, rientrano gli orologi atomici, i vettori spaziali strategici e altri prodotti spaziali definiti annualmente dalla Commissione. Per la cibersicurezza, sono rilevanti gli investimenti esclusivamente in strumenti e soluzioni di cibersicurezza, anche se inseriti in reti digitali e infrastrutture di dati.

Limitazioni per i destinatari finali e soglia di esclusione

Le limitazioni si applicano ai destinatari finali che rientrano nelle categorie strategiche sopra indicate, salvo per operazioni dirette inferiori a 10 000 000 EUR e per transazioni nell’ambito di operazioni indirette inferiori a 10 000 000 EUR.

Requisiti di controllo e gestione esecutiva

Il destinatario finale deve avere strutture di gestione esecutiva nell’Unione o in un paese associato e non deve essere controllato da un paese terzo non associato o da entità di paesi terzi non associati. Il regolamento definisce inoltre i concetti di controllo, gestione esecutiva ed entità di un paese terzo non associato.

Regola speciale per la connettività 5G

Se il destinatario finale partecipa a un investimento strategico nel settore della connettività 5G, le misure e i piani di attenuazione dei rischi del pacchetto di strumenti UE sulla cibersicurezza del 5G si applicano anche ai fornitori, inclusi venditori, produttori di apparecchiature, fornitori cloud, service provider gestiti, integratori, contraenti per sicurezza e manutenzione e produttori di apparecchiature di trasmissione.

Deroga per il settore della difesa

Un’entità coinvolta in un investimento strategico nel settore della difesa, con gestione esecutiva nell’Unione o in un paese associato ma controllata da un paese terzo non associato o da un’entità di paese terzo non associato, può essere considerata ammissibile se riceve: una garanzia approvata dallo Stato membro o paese associato nell’ambito di un programma di difesa cofinanziato dall’UE; oppure una garanzia specifica, approvata tempestivamente per l’operazione, che assicuri la compatibilità con gli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e con gli obiettivi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/523.

Contenuto minimo della garanzia per la difesa

La garanzia deve assicurare, per l’operazione, che il controllo sul destinatario finale non limiti la sua capacità di svolgere le attività di difesa finanziate e che sia impedito l’accesso di paesi terzi non associati o delle loro entità a informazioni sensibili o classificate; inoltre, il personale coinvolto deve disporre di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato secondo il diritto nazionale.

Deroga per il settore spaziale

Per un’entità coinvolta in un investimento strategico nel settore spaziale, con gestione esecutiva nell’Unione o in un paese associato ma controllata da un paese terzo non associato o da entità di paese terzo non associato, l’ammissibilità può derivare da una deroga concessa dalla Commissione ai sensi dei principi sulle entità ammissibili previsti dal regolamento (UE) 2021/696.

Obbligo di segnalazione delle deroghe

Il partner esecutivo deve informare la Commissione di qualsiasi deroga concessa alle limitazioni previste nella sezione 2.10 degli orientamenti sugli investimenti.

Proprietà intellettuale derivante dagli investimenti

Finché l’operazione è coperta dalla garanzia dell’Unione, il destinatario finale deve ottenere le approvazioni pertinenti dallo Stato membro o paese associato di stabilimento, secondo le procedure nazionali, prima di trasferire o concedere licenze esclusive a paesi terzi non associati o a entità di paesi terzi non associati dei diritti di proprietà intellettuale derivanti direttamente dall’operazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieaiuti e finanziamenti uedifesaspaziocibersicurezzainvestimenti esteri diretti

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