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Legge

L.R. Abruzzo 20/2020

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 20/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 20/2020 modifica la legge sullo sport n. 2/2018, introduce deroghe Covid per il solo 2020 (domande contributo entro il 31 ottobre) e ridefinisce riparti finanziari per il 2021 sulle domande 2020. Prevede inoltre contributi straordinari agli oratori delle diocesi abruzzesi, variazioni di bilancio 2020-2021 e una ripartizione 2020 per contributi a favore di associazioni per disabili.

Modifiche urgenti alla disciplina regionale abruzzese su sport, oratori, contributi sociali e variazioni di bilancio

Modifiche urgenti alla disciplina regionale su sport, impiantistica sportiva, oratori e contributi sociali

La legge regionale Abruzzo n. 20 del 31 luglio 2020 interviene in modo puntuale su diverse leggi regionali, soprattutto in materia di sport e impiantistica sportiva, contributi a soggetti del settore, sostegno agli oratori e alcune variazioni di bilancio. Il provvedimento contiene anche misure eccezionali legate all’epidemia da Covid-19, limitate temporalmente al 2020 e, per alcuni profili finanziari, al 2021.

Ambito delle modifiche sulla legge regionale n. 2/2018 in materia di sport

La prima modifica riguarda la legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2, ossia la legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva. Viene ampliata una delle categorie di destinatari delle attività previste dall’articolo 13, includendo espressamente anche i soggetti diversamente abili accanto alla terza età. La finalità è di estendere il perimetro dell’azione regionale in favore dell’inclusione sportiva.

Misure eccezionali connesse all’epidemia da Covid-19

La disciplina introduce una specifica disposizione temporanea nella legge sullo sport, applicabile esclusivamente al 2020 per effetto delle circostanze determinate dall’epidemia da Covid-19. Per tale anno, in via eccezionale, le domande di contributo relative al Titolo I, Capo II della l.r. 2/2018 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2020, con una proroga rispetto ai termini ordinari.

Riparto delle risorse per le domande presentate nel 2020 e riferite al 2021

Per l’anno 2021, con riferimento alle domande pervenute nel 2020, viene modificata la ripartizione delle risorse prevista dall’articolo 27 della l.r. 2/2018. La legge stabilisce percentuali vincolate di destinazione delle disponibilità di bilancio per le diverse categorie di intervento. In sintesi:

  • 2% per gli interventi dell’articolo 6, comma 1;
  • 36% per gli interventi dell’articolo 6, comma 2;
  • 12% per gli interventi dell’articolo 6, comma 3;
  • 4% per gli interventi dell’articolo 7, comma 1;
  • 3% per gli interventi degli articoli 10, 11 e 12;
  • 5%, 8%, 10% e 1% per i diversi interventi dell’articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d);
  • 2% per gli interventi dell’articolo 16;
  • 1% per gli interventi dell’articolo 19, riservati direttamente al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport;
  • 13% per gli interventi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), destinati al Comitato regionale Abruzzo del CONI;
  • 3% per gli interventi dell’articolo 23, comma 1, lettera b), destinati al Comitato regionale Abruzzo del CIP. Se, per uno o più interventi, le richieste non consentono di utilizzare interamente le somme stanziate, le risorse non utilizzate possono essere redistribuite sugli altri interventi con deliberazione della Giunta regionale.

Disposizioni finanziarie per il settore sport

Per le attività del Titolo I della l.r. 2/2018 la dotazione finanziaria del bilancio regionale 2020-2022 viene incrementata di:

  • euro 250.000,00 per l’anno 2020;
  • euro 500.000,00 per l’anno 2021. Le coperture sono assicurate mediante specifiche variazioni di bilancio indicate dalla legge, con riduzioni su capitoli o accantonamenti di spesa corrispondenti agli importi incrementati.

Contributo straordinario alle Diocesi abruzzesi per gli oratori

La legge integra la disciplina regionale sugli oratori parrocchiali (l.r. 36/2001) prevedendo un contributo straordinario di euro 100.000,00 a favore delle Diocesi abruzzesi della CEAM. Il sostegno è finalizzato a iniziative che garantiscano la qualità delle attività di oratorio e similari, anche per la diffusione di attività sportive, ricreative e culturali per il tempo libero. La Giunta regionale definisce forme di incentivazione, criteri e modalità di assegnazione.

Copertura finanziaria del contributo agli oratori

L’onere di euro 100.000,00 è coperto per l’anno 2020 mediante apposita variazione del bilancio regionale di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, con incremento del capitolo dedicato al finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli oratori delle diocesi dell’Abruzzo e corrispondente riduzione del Fondo sociale regionale.

Abrogazione di una previsione finanziaria della legge di stabilità 2019

La legge abroga la lettera g) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 1/2019. Inoltre, richiama il rifinanziamento dell’articolo 11 della l.r. 38/2016, disponendo una variazione sul bilancio regionale 2020 con riduzione dell’accantonamento disavanzo e aumento della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 per euro 2.900.000,00.

Rettifiche alla legge contabile regionale n. 14/2020

Sono apportate due modifiche tecniche all’articolo 30 della l.r. 14/2020, sostituendo in entrambe le ipotesi la copertura mediante il fondo di riserva con una copertura a valere sull’accantonamento disavanzo. Le variazioni riguardano importi di euro 100.000,00 e euro 350.000,00.

Ripartizione 2020 per i contributi ad associazioni per disabili

La legge integra la disciplina dei contributi a favore di alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili (l.r. 95/1999), prevedendo che per l’anno 2020 la ripartizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-bis avvenga in proporzione al volume di spesa sostenuta negli anni 2016, 2017 e 2018. Si tratta di una regola temporanea, riferita al solo esercizio 2020.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT e, nel testo fornito, è indicata come vigente dal 6 agosto 2020. Tuttavia contiene numerose disposizioni a efficacia temporalmente limitata al 2020 o al 2021, già esaurite sul piano applicativo. Per questo, pur restando un testo formalmente vigente in parte, gran parte delle sue previsioni ha carattere ormai storico o transitorio.

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