L.R. Abruzzo 24/2020
Norme in materia di turismo itinerante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree attrezzate comunali, ne fissa requisiti, gestione e limiti di sosta, e prevede contributi regionali ai Comuni per realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle aree. Abroga la previgente normativa regionale sul turismo itinerante; il contributo era stanziato dal 2020 ed è rifinanziato per il 2021.
Disciplina delle aree di sosta per turismo itinerante e contributi ai Comuni in Abruzzo
Disciplina delle aree di sosta per il turismo itinerante in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 24 del 2020 definisce un quadro organico per favorire il turismo all’aria aperta, regolando la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e si applica dal 1° gennaio 2021, con entrata in vigore della legge dall’8 agosto 2020.
Finalità e ambito di applicazione
La finalità è quella di sostenere il turismo itinerante mediante la predisposizione di aree di sosta dedicate, riservate ad autocaravan e caravan omologati. La legge affida ai Comuni il compito di istituire e organizzare tali aree, nel rispetto della normativa statale richiamata in materia di circolazione stradale, beni culturali e protezione civile.
Requisiti delle aree di sosta
Le aree attrezzate devono essere riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati. Devono inoltre essere dotate, nel rispetto del regolamento di esecuzione del codice della strada, di:
- pozzetto di scarico autopulente;
- erogatore di acqua potabile;
- adeguato sistema di illuminazione;
- contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- toponomastica della città;
- zona free Wi-Fi;
- colonnine per la ricarica elettrica;
- sistemi di videosorveglianza all’ingresso e all’uscita.
Le aree devono essere localizzate e dimensionate in modo da minimizzare l’impatto ambientale, nel rispetto delle norme di tutela paesaggistico-culturale. Devono essere recintate e piantumate con siepi e alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento. Ingresso e uscita devono essere regolamentati e l’area deve essere segnalata con apposito segnale stradale.
Limiti di sosta e possibili deroghe
La sosta nelle aree disciplinate dalla legge è consentita per un massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe motivate a tale limite, ma in ogni caso la sosta non può superare 72 ore consecutive.
Gestione delle aree e adempimenti informativi
I Comuni possono gestire le aree direttamente oppure tramite convenzioni con soggetti pubblici o privati. Le convenzioni devono disciplinare, secondo le norme vigenti, tariffe e modalità di gestione.
Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i gestori delle aree già esistenti o di nuova istituzione devono trasmettere telematicamente, tramite SITRA, i dati sugli arrivi e sulle partenze con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.
In caso di calamità o emergenza, i Comuni possono individuare le aree attrezzate di sosta come aree di accoglienza di Protezione Civile, nel rispetto del Codice della protezione civile.
Contributi regionali ai Comuni
La Regione concede contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione delle aree di sosta, a decorrere dal 2020 e nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Sono inoltre previsti contributi per la ristrutturazione o l’ampliamento di aree già esistenti.
I contributi sono concessi previo avviso pubblico e possono coprire al massimo il 50 per cento della spesa ammissibile, con esclusione delle spese di acquisto dell’area, fino a un limite massimo di 15.000 euro. I contributi non sono cumulabili con quelli previsti dalla disciplina statale richiamata per gli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.
Criteri di concessione ed erogazione
La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve stabilire criteri e modalità per la concessione dei contributi, assicurando una distribuzione equilibrata delle aree sul territorio e la presenza di aree attrezzate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Le domande vanno presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di turismo. L’erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa, in ragione della complessità dell’istruttoria.
Regime finanziario
Per il 2020 la legge stima oneri pari a 100.000 euro, coperti mediante specifiche risorse di bilancio e una variazione compensativa tra capitoli di spesa. Per le annualità successive al 2020 la copertura è demandata alle rispettive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari. L’autorizzazione alla spesa opera solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio. La legge risulta rifinanziata per il 2021 per 100.000 euro.
Abrogazioni
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina sono abrogate la legge regionale 28 dicembre 1998, n. 162, recante norme regolamentari sul turismo itinerante, e l’articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, relativo alle strutture ricettive all’aria aperta.
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