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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/380

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/380 della Commissione del 28 febbraio 2022 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Homokháti őszibarack pálinka»]

Normativa europea32022R0380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/380 registra come indicazione geografica la bevanda spiritosa "Homokháti őszibarack pálinka". La Commissione dà atto dell’esito positivo dell’istruttoria svolta sulla domanda ungherese e della mancata presentazione di opposizioni nel termine previsto. Con la registrazione, l’indicazione beneficia della protezione prevista dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa "Homokháti őszibarack pálinka" e concessione della relativa protezione nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla specifica indicazione geografica di bevanda spiritosa "Homokháti őszibarack pálinka", ai fini della sua registrazione nel sistema di tutela previsto dal regolamento (UE) 2019/787. Riguarda quindi la protezione della denominazione nel mercato dell’Unione e produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale tutte le bevande spiritose, ma esclusivamente la singola IG oggetto della domanda ungherese di registrazione.

Registrazione dell’indicazione geografica "Homokháti őszibarack pálinka"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/380 della Commissione conclude la procedura di registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa "Homokháti őszibarack pálinka". L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/787, che disciplina definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Contesto procedurale e base normativa

La Commissione richiama la domanda presentata dall’Ungheria il 25 maggio 2018 e rileva di averla esaminata originariamente alla luce del regolamento (CE) n. 110/2008, allora applicabile. Considerato che il regolamento (UE) 2019/787 è entrato in vigore il 25 maggio 2019 e che il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 è stato abrogato dall’8 giugno 2019, la procedura è proseguita nell’ambito del nuovo quadro normativo. I principali requisiti della scheda tecnica sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

Mancanza di opposizioni

La Commissione segnala che non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. Tale circostanza consente di procedere alla registrazione senza ulteriori contestazioni procedurali.

Effetti giuridici della registrazione

L’articolo 1 registra formalmente l’indicazione geografica "Homokháti őszibarack pálinka". La registrazione comporta, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento, con conseguente tutela della denominazione nel territorio dell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come espressamente indicato all’articolo 2, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione dell’indicazione geografica

L’articolo 1 dispone la registrazione dell’indicazione geografica "Homokháti őszibarack pálinka". La registrazione è effettuata ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787.

Effetti della registrazione e protezione

L’articolo 1 precisa che, conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la registrazione conferisce all’indicazione geografica la protezione di cui all’articolo 21 del medesimo regolamento.

Decorrenza dell’efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Applicabilità diretta

L’articolo 2 ribadisce la natura vincolante del regolamento: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto procedurale della registrazione

Dai considerando emerge che la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Ungheria il 25 maggio 2018; ha verificato la conformità della domanda al regolamento (CE) n. 110/2008; ha pubblicato i principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; e non ha ricevuto notifiche di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichebevande spiritoseetichettatura e presentazione dei prodottiproprietà intellettuale

Testo integrale

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