Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2058

Regolamento delegato (UE) 2022/2058 della Commissione del 28 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli orizzonti di liquidità per il metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri tecnici per l’allocazione dei fattori di rischio alle categorie e sottocategorie rilevanti ai fini del metodo alternativo dei modelli interni del CRR, con l’obiettivo di armonizzare la determinazione degli orizzonti di liquidità. Prevede una metodologia generale e regole speciali per talune tipologie di fattori di rischio, tra cui indici omogenei, inflazione, basi mono- e cross-currency, pronti contro termine e dividendi. Definisce inoltre le valute e le coppie di valute più liquide e le soglie per distinguere strumenti di capitale a bassa e alta capitalizzazione di mercato.

Norme tecniche di regolamentazione sugli orizzonti di liquidità per l’assegnazione dei fattori di rischio nel metodo alternativo dei modelli interni del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni previsto dall’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 per associare i fattori di rischio alle categorie e sottocategorie generali dei fattori di rischio e per determinare gli orizzonti di liquidità. Disciplina inoltre, in via specifica, la classificazione di valute e coppie di valute più liquide e la definizione di strumenti di capitale a bassa e alta capitalizzazione di mercato. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Orizzonti di liquidità per il metodo alternativo dei modelli interni

Il regolamento delegato (UE) 2022/2058 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 con norme tecniche di regolamentazione sugli orizzonti di liquidità da utilizzare per l’assegnazione dei fattori di rischio nel metodo alternativo dei modelli interni previsto dall’articolo 325 septquinquagies. La finalità è garantire un’applicazione più armonizzata della metodologia di classificazione dei fattori di rischio, riducendo differenze tra enti e il rischio di arbitraggio regolamentare.

Finalità e criterio generale di assegnazione

La Commissione adotta il regolamento sulla base di un progetto EBA e richiama, nei considerando, l’esigenza di una metodologia sufficientemente generale ma integrata da regole specifiche per fattori di rischio peculiari. La logica di fondo è che l’ente debba associare ogni fattore alla categoria e sottocategoria che meglio riflettono la natura del rischio e gli input del modello, con un criterio residuale per i casi non riconducibili alle categorie ordinarie.

Metodologia generale

Ai sensi dell’articolo 1, ogni fattore di rischio va assegnato alla categoria generale più appropriata della tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del CRR, e alla sottocategoria più appropriata all’interno di quella categoria. Se il fattore non corrisponde a nessuna delle categorie generali previste, l’assegnazione avviene alla categoria "Posizione in merci" e alla sottocategoria "Altri tipi".

Quando un fattore può ricadere in più categorie o sottocategorie, l’ente deve individuare tutte le opzioni rilevanti e scegliere quella con l’orizzonte di liquidità più lungo. Se più categorie presentano lo stesso orizzonte di liquidità massimo, è ammessa la scelta di una qualsiasi di esse.

Regole speciali per strumenti basati su indici omogenei

L’articolo 2 disciplina gli strumenti basati su un indice omogeneo trattato come un unico fattore di rischio. Sono considerati indici omogenei quelli composti esclusivamente da strumenti di capitale, obbligazioni, credit default swap o merci. In tali casi, l’ente può:

  • associare il fattore alla categoria generale coerente con la composizione dell’indice;
  • applicare separatamente la metodologia generale a ciascun componente dell’indice;
  • calcolare la media ponderata degli orizzonti di liquidità dei componenti;
  • determinare l’orizzonte del fattore come il più breve tra quelli delle sottocategorie dei componenti che sia almeno pari alla media ponderata.

Per gli indici composti da obbligazioni o da credit default swap, l’assegnazione avviene alla categoria "Differenziale creditizio".

Inflazione, basi mono currency e cross currency

L’articolo 3 stabilisce un trattamento specifico per i fattori di rischio di inflazione e per i fattori di rischio di base. I fattori di inflazione riferiti a una determinata valuta sono ricondotti alla categoria "Tasso di interesse" e alla sottocategoria della valuta corrispondente. Analogamente, i fattori di rischio di base mono currency e cross currency sono associati alla categoria "Tasso di interesse" e alla sottocategoria della valuta in cui la base è denominata.

Pronti contro termine e dividendi

L’articolo 4 prevede che i fattori di rischio di tasso dei pronti contro termine su strumenti di capitale e i fattori di rischio di dividendo siano trattati come appartenenti alla categoria "Strumenti di capitale". Ai fini della sottocategoria, essi sono considerati come fattori di rischio corrispondenti alla volatilità dello strumento di capitale sottostante.

Valute più liquide e coppie di valute più liquide

Gli articoli 5 e 6 rinviano rispettivamente agli allegati I e II. L’allegato I elenca le valute più liquide per la categoria "Tasso di interesse": EUR, USD, GBP, JPY, AUD, SEK e CAD. L’allegato II elenca le coppie di valute più liquide per la categoria "Cambio" e contiene numerose combinazioni tra le principali valute mondiali, tra cui EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD e molte altre coppie specificate nel testo.

Bassa e alta capitalizzazione di mercato

L’articolo 7 definisce gli strumenti di capitale ad alta capitalizzazione di mercato ai fini delle sottocategorie di prezzo e volatilità della categoria "Strumenti di capitale". È sufficiente una delle seguenti condizioni:

  • capitalizzazione di mercato superiore a 1,75 miliardi di EUR;
  • inclusione in uno degli indici principali di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646, purché tutti i componenti dell’indice siano quotati nell’Unione.

Tutti gli strumenti che non soddisfano tali criteri sono considerati a bassa capitalizzazione di mercato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è adottato in forma di regolamento delegato della Commissione e si inserisce nel quadro prudenziale del CRR, con riferimento anche alle fonti statistiche BRI e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646.

Disposizioni principali

Metodologia generale di assegnazione dei fattori di rischio

L’articolo 1 impone agli enti di associare ciascun fattore di rischio alla categoria generale e alla sottocategoria generale più appropriate della tabella 2 dell’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della natura del rischio e dei dati di input del modello. Se la natura del fattore non corrisponde a nessuna categoria generale, esso va assegnato alla categoria "Posizione in merci" e alla sottocategoria "Altri tipi". Se un fattore può rientrare in più categorie o sottocategorie, l’ente deve individuarle tutte e scegliere quella con l’orizzonte di liquidità più lungo; se più categorie presentano il medesimo orizzonte più lungo, è ammessa la scelta di una qualsiasi di esse.

Regole specifiche per strumenti basati su indici omogenei

L’articolo 2 consente, per strumenti basati su un indice omogeneo modellato come un unico fattore di rischio, di determinare l’orizzonte di liquidità secondo una metodologia specifica. L’indice omogeneo deve essere composto esclusivamente da strumenti di capitale, oppure da obbligazioni, oppure da credit default swap, oppure da merci. L’ente associa il fattore alla categoria generale coerente con la composizione dell’indice, applica la metodologia generale a ciascun componente, calcola la media ponderata degli orizzonti di liquidità e assume come orizzonte del fattore quello più breve tra le sottocategorie dei componenti che sia almeno pari alla media ponderata; per indici di obbligazioni e CDS, il fattore è associato alla categoria "Differenziale creditizio".

Regole specifiche per inflazione e basi monetarie

L’articolo 3 stabilisce che i fattori di rischio di inflazione per una determinata valuta sono associati alla categoria generale "Tasso di interesse" e alla sottocategoria della valuta interessata. Lo stesso vale per i fattori di rischio di base mono currency e cross currency, che sono associati alla categoria "Tasso di interesse" e alla sottocategoria della valuta in cui la base è denominata.

Regole specifiche per pronti contro termine e dividendi

L’articolo 4 prevede che i fattori di rischio di tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale e i fattori di rischio di dividendo siano associati alla categoria generale "Strumenti di capitale". Ai fini della sottocategoria generale, tali fattori sono trattati come fattori di rischio corrispondenti alla volatilità dello strumento di capitale di riferimento.

Valute più liquide

L’articolo 5 rinvia all’allegato I per l’elenco delle valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria "Tasso di interesse". Le valute elencate sono EUR, USD, GBP, JPY, AUD, SEK e CAD.

Coppie di valute più liquide

L’articolo 6 rinvia all’allegato II per l’elenco delle coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria "Cambio". L’allegato elenca una serie di coppie principali comprendenti, tra le altre, EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, USD/JPY, USD/GBP, JPY/GBP, GBP/AUD e numerose altre combinazioni tra le valute indicate.

Bassa e alta capitalizzazione di mercato

L’articolo 7 definisce gli strumenti di capitale ad alta capitalizzazione di mercato ai fini delle sottocategorie di prezzo e volatilità: lo strumento deve avere una capitalizzazione di mercato superiore a 1,75 miliardi di EUR oppure essere incluso in uno degli indici principali elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646, purché tutti i componenti dell’indice siano quotati nell’Unione. Tutti gli altri strumenti di capitale sono considerati a bassa capitalizzazione di mercato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi bancarirequisiti prudenzialirischio di mercatovigilanza prudenzialestrumenti finanziari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.