Regolamento (UE) 2022/377
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/377 della Commissione del 28 febbraio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Zagorski štrukli»/«Zagorski štruklji» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/377 dispone la registrazione nel registro UE delle DOP e IGP del nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» come indicazione geografica protetta. La registrazione interviene dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e in assenza di opposizioni notificate alla Commissione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome registrato identifica un prodotto di panetteria/pasticceria della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» per un prodotto alimentare croato rientrante nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche oltre al fatto che riguarda esclusivamente il nome registrato e il relativo prodotto.
Registrazione della IGP «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/377 della Commissione, del 28 febbraio 2022, completa la procedura di registrazione del nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto che la domanda croata è stata pubblicata senza che siano state presentate opposizioni nei termini.
Presupposti procedurali
La Commissione richiama, nei considerando, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione. Viene altresì precisato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione il nome deve essere registrato.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 stabilisce che il nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» è registrato come IGP. Il regolamento specifica anche la categoria merceologica di riferimento: il nome identifica un prodotto della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
Entrata in vigore e portata giuridica
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il suo carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente tutela uniforme della denominazione registrata in tutto il territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro del nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» come IGP.
Classificazione del prodotto
Il nome registrato identifica un prodotto della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014: prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e si evidenzia che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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