Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/377

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/377 della Commissione del 28 febbraio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Zagorski štrukli»/«Zagorski štruklji» (IGP)]

Normativa europea32022R0377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/377 dispone la registrazione nel registro UE delle DOP e IGP del nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» come indicazione geografica protetta. La registrazione interviene dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e in assenza di opposizioni notificate alla Commissione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il nome registrato identifica un prodotto di panetteria/pasticceria della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» per un prodotto alimentare croato rientrante nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche oltre al fatto che riguarda esclusivamente il nome registrato e il relativo prodotto.

Registrazione della IGP «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/377 della Commissione, del 28 febbraio 2022, completa la procedura di registrazione del nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto che la domanda croata è stata pubblicata senza che siano state presentate opposizioni nei termini.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama, nei considerando, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione. Viene altresì precisato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione il nome deve essere registrato.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» è registrato come IGP. Il regolamento specifica anche la categoria merceologica di riferimento: il nome identifica un prodotto della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Entrata in vigore e portata giuridica

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il suo carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente tutela uniforme della denominazione registrata in tutto il territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro del nome «Zagorski štrukli» / «Zagorski štruklji» come IGP.

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014: prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e si evidenzia che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamarchi e indicazioni geografichealimentarequalità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.