Sentenza del 10/12/2020 n. 3951 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Ingiunzione di pagamento - Contrasto di giudicati - Giudizio di revocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se l'intimazione di pagamento potesse essere impugnata autonomamente rispetto alla cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto. Il ricorrente sosteneva l'impugnabilità dell'intimazione; il giudice ha valutato se tale impugnazione fosse lecita quando la cartella fosse stata regolarmente notificata e il termine per impugnarla fosse già decorso.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente soltanto se il contribuente dimostra che la cartella di pagamento, atto presupposto, non è stata ritualmente conosciuta. Se invece la notifica della cartella è rituale e il termine per impugnarla è già decorso, l'intimazione non può costituire nuovo titolo per riaprire il termine di impugnazione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la carica esecutiva è rimasta definitiva.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1992
L'art. 19 è stato interpretato nel senso che l'intimazione di pagamento non costituisce un atto autonomamente impugnabile quando la cartella di pagamento che ne è presupposto sia stata regolarmente notificata e i termini per impugnarla siano già decorso; l'impugnazione deve essere proposta contro la cartella nei termini, salvo che sussista una concreta prova della mancata rituale conoscenza.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento va valutata come atto accessorio alla cartella: va impugnata la cartella e non l'intimazione, a meno che non si provi la mancata rituale notifica della cartella stessa.
- Se la cartella è stata notificata regolarmente e il termine per impugnarla è spirato, il contribuente non può ottenere una riammissione in termini impugnando l'intimazione; la tutela processuale deve essere esercitata tempestivamente contro l'atto presupposto.
- In presenza di contestazioni sulla correttezza della notifica, il contribuente deve dimostrare la mancata rituale conoscenza (ad es. difetti formali della notifica) per rendere eventualmente autonomamente impugnabile l'intimazione.
- Il principio mira a evitare riaperture procedurali e contrasti di giudicati: atti ormai divenuti definitivi non possono essere elusi mediante impugnazioni dell'atto esecutivo accessorio.
- Se in giudizi successivi emergono contrasti tra decisioni, la via corretta è il rimedio straordinario (es. giudizio di revocazione) previsto dalle norme processuali, dimostrando l'effettivo contrasto di giudicati e i presupposti per la revocazione.
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