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Legge

L.R. Umbria 32/2013

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2014 e altre disposizioni urgenti.

Normativa regionaleL.R. Umbria 32/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2014 per il primo trimestre, con limiti di spesa a un dodicesimo degli stanziamenti 2013 salvo spese obbligatorie, vincolate o reiscritte. Interviene inoltre su vitalizi e indennità dei consiglieri, proroga termini del testo unico agricolo e disciplina l’iscrizione dei comitati CRI umbri nel registro delle persone giuridiche.

Esercizio provvisorio del bilancio 2014 e misure urgenti varie

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2014 e altre misure urgenti

La legge riguarda la Regione Umbria e reca, in via principale, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per il bilancio 2014, oltre a una serie di disposizioni eterogenee e urgenti in materia contabile, istituzionale e organizzativa. Il provvedimento ha efficacia immediata, dal giorno successivo alla pubblicazione.

Esercizio provvisorio del bilancio 2014

Per il primo trimestre dell’anno finanziario 2014 sono autorizzati l’accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l’impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio 2013. Per le spese vale il limite di un dodicesimo dei relativi stanziamenti, con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2013.

Dalla data di presentazione all’Assemblea legislativa del disegno di legge di bilancio 2014, le autorizzazioni di entrata e di spesa sono accordate sulla base delle previsioni del bilancio 2014.

Sono escluse dal limite del dodicesimo:

  • le spese obbligatorie non frazionabili in dodicesimi;
  • le spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
  • le somme comunque reiscritte alla competenza 2014 ai sensi dell’articolo 82, comma 6, della l.r. 13/2000.

Modifiche alla disciplina collegata al bilancio 2011

Viene aggiornato al 2014 un riferimento contenuto nella l.r. 4/2011, sostituendo l’anno 2013 con il 2014 in una previsione dell’articolo 9, comma 2, lettera c).

Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali

La legge interviene sulla disciplina dei consiglieri regionali prevista dalla l.r. 2/1985.

In primo luogo, introduce il diritto degli eredi del consigliere deceduto prima della corresponsione dell’assegno vitalizio alla restituzione dei contributi versati dal consigliere ai sensi della l.r. 8/1973, limitatamente a quelli non utili ai fini del computo delle somme percepite a titolo di assegno vitalizio. Il diritto opera dalla legislatura regionale in corso e le modalità di restituzione sono demandate all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa.

In secondo luogo, viene riscritto il comma relativo all’indennità lorda mensile: essa spetta per ciascun anno di mandato esercitato a decorrere dalla maturazione del diritto, fino a un massimo di dieci anni, ed è calcolata per ogni anno sulla media delle dodici mensilità lorde percepite. Al termine del computo della frazione di anno, i soggetti interessati devono versare i ratei utili a coprire tale frazione, pena la mancata corresponsione dell’indennità per l’intero anno di riferimento.

Proroga del procedimento di redazione del testo unico in materia di agricoltura

Viene modificato l’Allegato A della l.r. 8/2011, come già aggiornato dalla l.r. 19/2013, per il testo unico in materia di agricoltura. Il termine iniziale per la redazione è spostato dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 e il termine finale per la presentazione all’Assemblea legislativa è spostato dal 30 giugno 2014 al 30 settembre 2014.

Iscrizione dei comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana

I comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti al 31 dicembre 2013 nel territorio umbro, che presentino istanza alla Regione ai sensi dell’articolo 1-bis del d.lgs. 178/2012, sono iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche private alla data prevista dallo stesso articolo 1-bis.

Entro 60 giorni dall’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto, i comitati devono trasmettere copia autentica dello statuto redatto in forma di atto pubblico. Entro 30 giorni dalla nomina degli organi statutariamente previsti, devono inoltre comunicare i componenti degli organi direttivi, le cariche ricoperte, il rappresentante legale e ogni altro atto necessario al mantenimento dell’iscrizione, salvo quanto previsto per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari.

A seguito delle procedure dell’articolo 4 del d.lgs. 178/2012, i comitati trasmettono la documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari connessi all’iscrizione nel registro regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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