L.R. Umbria 30/2013
Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e regola il sistema regionale umbro di istruzione e formazione professionale, definendone finalità, soggetti, funzioni regionali, percorsi triennali e quadriennali, raccordi con scuola, duale, IFTS e ITS, nonché clausola valutativa e copertura finanziaria. È ancora riferita al quadro normativo vigente e ai percorsi attivabili secondo programmazione regionale.
Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale in Umbria
Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale
La legge definisce il sistema regionale umbro di istruzione e formazione professionale, collocandolo nel più ampio quadro del sistema formativo regionale e della normativa statale sui livelli essenziali delle prestazioni. Il provvedimento mira a mettere la persona al centro delle politiche educative e a garantire percorsi di istruzione e formazione coerenti con i bisogni dei giovani e con il mercato del lavoro nel territorio dell’Umbria.
Finalità generali e principi ispiratori
La Regione persegue la centralità della persona, il successo scolastico e formativo e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite. La disciplina tutela inoltre:
- la libertà di scelta dei percorsi educativi e formativi;
- l’innalzamento dei livelli culturali e professionali;
- la continuità educativa;
- l’inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel lavoro;
- la libertà di scelta educativa della famiglia, con attenzione alle famiglie economicamente svantaggiate;
- la pari dignità tra istruzione e formazione professionale, anche per contrastare la dispersione scolastica.
Sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale
È istituito il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, componente essenziale del sistema formativo regionale e coerente con il sistema dell’apprendimento permanente. Esso opera per:
- assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
- garantire il successo scolastico e formativo;
- contrastare la dispersione scolastica;
- favorire scelte consapevoli dei giovani;
- sostenere i giovani in situazioni di disagio tramite accompagnamento nelle scelte educative e scolastiche.
La Regione favorisce anche la costituzione dei poli tecnico-professionali come modalità organizzativa di collaborazione tra sistema educativo e sistema socio-economico.
Soggetti del sistema e accreditamento
Fanno parte del sistema regionale:
- gli organismi di formazione professionale accreditati secondo la normativa vigente e in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina statale richiamata;
- gli istituti professionali statali, nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidiarietà.
I soggetti operano in modo integrato e complementare per assicurare il successo formativo di ogni studente e la presa in carico delle situazioni problematiche fin dal primo anno dei percorsi. Gli organismi di formazione devono orientarsi ai risultati, anche occupazionali, e alle performance. Essi trasmettono annualmente alla struttura regionale competente le informazioni necessarie al monitoraggio, con particolare riguardo agli esiti occupazionali, che sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale regionale. La Giunta regionale disciplina con proprio atto procedure, modalità, requisiti e standard di qualità per l’accreditamento.
Funzioni regionali e programmazione territoriale
La Regione esercita funzioni di:
- programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche del sistema regionale e dell’offerta formativa;
- valutazione e controllo dell’efficacia, efficienza e qualità del sistema;
- monitoraggio del sistema regionale.
Le province partecipano alla programmazione dell’offerta formativa e ne definiscono la programmazione territoriale tramite avvisi pubblici.
Articolazione dei percorsi formativi
Il sistema regionale prevede percorsi di istruzione e formazione professionale articolati secondo la normativa statale e gli accordi in Conferenza Stato-Regioni e Conferenza unificata. In sintesi, contempla:
- percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale;
- percorsi quadriennali per il conseguimento del diploma professionale;
- percorsi in modalità duale presso organismi di formazione accreditati, con apprendistato, alternanza scuola-lavoro e impresa formativa simulata.
Per i percorsi triennali e quadriennali, il testo consolidato prevede anche l’offerta sussidiaria presso gli istituti professionali statali, secondo i criteri generali nazionali e gli accordi con l’Ufficio scolastico regionale.
Modalità duale e esperienze pratiche
Nell’ambito del sistema duale, i percorsi possono essere realizzati mediante:
- apprendistato, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al 40% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno;
- alternanza scuola-lavoro, con almeno 400 ore annue di applicazione pratica;
- impresa formativa simulata, con almeno 400 ore annue, anche come preparazione ai percorsi di alternanza o apprendistato, in particolare per gli studenti quattordicenni.
Titoli conseguibili e passaggi verso l’istruzione superiore
Il diploma professionale quadriennale consente l’accesso ai percorsi IFTS e, dopo un apposito corso annuale, permette di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli ITS. La Regione favorisce i passaggi tra istruzione professionale e istruzione e formazione professionale, e viceversa, secondo gli accordi nazionali richiamati.
Attuazione, coordinamento e certificazione
La Giunta regionale stabilisce con propri atti le modalità attuative dei percorsi e, annualmente, le modalità di attuazione dei percorsi pluriennali. La stessa Giunta assicura concertazione e coordinamento tra i soggetti del sistema, anche per formulare proposte utili alla programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica regionale. Le modalità attuative comprendono anche la certificazione delle qualifiche e dei diplomi professionali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni statali.
Clausola valutativa e monitoraggio
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta presenta una relazione contenente dati su:
- soggetti del sistema;
- offerta formativa;
- orientamento ai giovani;
- iscrizioni, abbandoni, qualifiche e diplomi conseguiti;
- risorse finanziarie e loro utilizzo;
- risultati in termini di riduzione della dispersione e inserimento lavorativo.
Le strutture dell’Assemblea e della Giunta collaborano per il sistema di valutazione e raccolta dati.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono finanziati con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e Coesione – Azione 1.1 – e del Fondo Sociale Europeo, nei limiti degli importi assegnati per tali finalità.
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