Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 28/2013

Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Normativa regionaleL.R. Umbria 28/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ratifica l’accordo tra Umbria e Marche che disciplina organizzazione, funzionamento e controlli dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, in attuazione del d.lgs. 106/2012. L’accordo è efficace dall’entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica. Abrogate le l.r. Umbria 5/1997 e 25/1999, che restano applicabili solo fino all’efficacia del nuovo assetto.

Ratifica dell’accordo Umbria-Marche per il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale

Ratifica dell’accordo per il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche

La legge regionale dell’Umbria ratifica l’accordo con la Regione Marche per il riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Il provvedimento recepisce la disciplina organizzativa e gestionale dell’Istituto nel quadro della normativa statale di settore, con efficacia limitata al territorio delle due Regioni.

Oggetto e fonte della disciplina

L’accordo disciplina l’organizzazione, il funzionamento e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche in attuazione della normativa statale sugli istituti zooprofilattici sperimentali, in particolare del d.lgs. 270/1993 e del capo II del d.lgs. 106/2012. Le premesse dell’accordo ne costituiscono parte integrante.

Ruolo delle Regioni e modalità di esercizio delle funzioni

Le funzioni relative all’Istituto sono esercitate d’intesa tra Regione Umbria e Regione Marche. Le due Regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento, nonché l’attività di sorveglianza amministrativa, indirizzo e verifica, nel rispetto dei principi statali in materia sanitaria e dei criteri di valutazione di costi, rendimenti e uso delle risorse.

L’indirizzo regionale deve essere coerente con i rispettivi piani sanitari e documenti di programmazione, che regolano anche il raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie. Le decisioni sono assunte dalle Giunte regionali, previa conferenza di servizi; i documenti preparatori sono istruiti dai dirigenti regionali. Le determinazioni della conferenza sono adottate con deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria.

Natura giuridica, sede e compiti dell’Istituto

L’Istituto è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, operante nell’ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle due Regioni.

Ha sede legale a Perugia ed è articolato in sezioni territoriali istituite dallo statuto. Svolge le funzioni previste dalla normativa europea, statale e regionale e attua piani, programmi e interventi regionali. L’organizzazione deve garantire una distribuzione equilibrata delle risorse umane, strutturali e finanziarie nel territorio delle due Regioni. È inoltre prevista la possibilità di svolgere attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alla sanità pubblica veterinaria, anche in associazione con altri istituti.

Statuto, organi e governance

Lo statuto, entro il quadro dell’accordo e della normativa statale, disciplina le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi e le procedure di formazione degli strumenti di programmazione. Statuto e modifiche sono approvati dalla Giunta regionale dell’Umbria d’intesa con la Giunta delle Marche.

Gli organi dell’Istituto sono:

  • consiglio di amministrazione;
  • direttore generale;
  • collegio dei revisori dei conti.

È previsto anche il consiglio dei sanitari, con funzioni consultive e propositive, costituito secondo lo statuto.

Inconferibilità e incompatibilità

Ai componenti degli organi dell’Istituto, nonché al direttore amministrativo e al direttore sanitario medico veterinario, si applicano le norme statali in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici.

Consiglio di amministrazione: nomina, durata, funzioni e compensi

Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri: uno designato dal Ministro competente, uno dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche. La nomina avviene con decreto del Presidente della Regione Umbria, previa intesa con la Regione Marche. I membri devono essere esperti con laurea magistrale o equivalente e comprovata professionalità ed esperienza in sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

Non possono essere designati, se in carica, parlamentari nazionali o europei, consiglieri regionali, componenti di giunte provinciali e comunali, dipendenti delle Regioni, dipendenti dell’Istituto e soggetti con rapporti commerciali, di servizio o di utenza con l’Istituto.

Il consiglio dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Elegge il presidente nella prima seduta; il presidente convoca e dirige i lavori, con un vicepresidente vicario in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica e approva, in particolare:

  • statuto e regolamenti attuativi;
  • regolamento di organizzazione interna dei servizi e dotazioni organiche;
  • documento di piano con finalità, indirizzi e obiettivi dell’Istituto;
  • bilancio economico preventivo e bilancio d’esercizio;
  • destinazione dell’utile, copertura delle perdite e riequilibrio economico.

Ai componenti spettano indennità mensili a carico del bilancio dell’Istituto pari al 20% dell’indennità di consigliere regionale umbro per il presidente e al 10% per gli altri componenti.

Direttore generale: nomina, durata, funzioni e verifica

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione Umbria, d’intesa tra le due Regioni e sentito il Ministro della salute, secondo la normativa statale per i direttori generali delle aziende sanitarie. Deve possedere i requisiti previsti dal d.lgs. 106/2012.

Entro 18 mesi dalla nomina deve produrre l’attestato di frequenza del corso di formazione in sanità pubblica e organizzazione sanitaria; in mancanza decade automaticamente. Trascorsi 18 mesi, entro i tre mesi successivi le Regioni verificano i risultati aziendali e il raggiungimento degli obiettivi e decidono sulla conferma.

Il rapporto è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta. Il compenso non può superare quello previsto per i direttori generali delle aziende del servizio sanitario della Regione Umbria.

Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne dirige e gestisce l’attività ed è responsabile degli obiettivi di programmazione, della ricerca scientifica, della qualità delle prestazioni e della corretta gestione delle risorse. Tra i compiti principali figurano gestione per budget, valorizzazione del patrimonio, controllo interno, adozione degli atti di gestione, proposta al consiglio e esercizio delle funzioni non riservate al consiglio.

Partecipa alle sedute del consiglio senza voto. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o sanitario su delega, o dal più anziano dei due in mancanza di delega; se l’assenza dura oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

Direttore amministrativo e direttore sanitario medico veterinario

Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario medico veterinario, rispettivamente responsabili dei servizi amministrativi e tecnico-scientifici. Essi formulano proposte e pareri e svolgono le deleghe ricevute.

Sono nominati dal direttore generale con provvedimento motivato tra laureati in discipline giuridiche o economiche e in medicina veterinaria, con età inferiore a 65 anni e almeno cinque anni di esperienza qualificata e complessa di direzione; non possono essere già pensionati.

Entro 18 mesi dalla nomina devono ottenere l’attestato del corso di formazione manageriale, pena la decadenza. Il rapporto è a tempo pieno, di diritto privato, con durata non superiore a cinque anni e comunque fino a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale; è rinnovabile. Il compenso è pari al 70% di quello del direttore generale.

Possono essere sospesi dal direttore generale per gravi motivi, nel rispetto del contraddittorio, per non più di sei mesi. Costituiscono causa di decadenza la mancata realizzazione degli obiettivi se prevista come sanzione, la mancata rimozione delle incompatibilità e la grave violazione di principi, leggi o altri gravi motivi.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dura tre anni ed è composto da tre membri: uno designato dal Ministro competente, uno dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali per le designazioni regionali.

Elegge il presidente nella prima seduta, convocata dal direttore generale. Vigila sull’osservanza delle leggi, sulla regolare tenuta della contabilità, sulla corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e sull’esame di bilanci, variazioni e assestamento. Accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa e può compiere ispezioni e controlli anche individualmente.

Ai componenti spetta un’indennità annua lorda pari al 10% degli emolumenti del direttore generale; al presidente spetta una maggiorazione del 20% sull’indennità degli altri componenti.

Consiglio dei sanitari e organizzazione interna

Il consiglio dei sanitari è formato dalle rappresentanze dei diversi profili professionali sanitari presenti nell’Istituto, secondo le modalità stabilite dallo statuto. Svolge funzioni consultive e propositive e deve operare senza aggravio procedimentale né aumento di spesa.

L’Istituto deve essere organizzato in modo da assicurare uniformemente le prestazioni tecnico-scientifiche nelle due Regioni e garantire ai servizi veterinari regionali e alle aziende sanitarie la collaborazione necessaria per le funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria.

Le attività devono rispettare gli standard di qualità e le buone pratiche di laboratorio previsti dalla normativa europea e statale. I laboratori che producono medicinali o altre sostanze per la polizia veterinaria e i centri per la fecondazione artificiale, se istituiti, devono avere impianti, attrezzature e personale separati dagli altri laboratori; l’economicità gestionale dell’officina farmaceutica è verificata tramite controllo di gestione.

Finanziamento, patrimonio e contabilità

L’Istituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono quelle previste dall’art. 6 del d.lgs. 270/1993. Eventuali contributi delle due Regioni devono essere previsti nei rispettivi bilanci.

Il patrimonio è composto dai beni esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo e da quelli successivamente acquisiti per donazione o altro titolo.

La contabilità economico-patrimoniale segue gli schemi del d.lgs. 118/2011, con le relative integrazioni. Le attività da reddito sono contabilizzate secondo il principio del pro rata ai fini anche delle imposte indirette.

Valutazione, vigilanza e controlli

Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno alle due Giunte regionali una relazione sull’attività dell’Istituto, con particolare riferimento a efficienza ed efficacia della gestione.

La valutazione annuale delle attività dell’Istituto è svolta congiuntamente dalle due Regioni secondo la procedura di conferenza di servizi; gli esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria e trasmessi ai Consigli-Assemblee legislative regionali e al Ministero della salute.

Le Regioni stabiliscono anche criteri e modalità per la valutazione annuale del direttore generale. In caso di valutazione negativa, la Giunta umbra, d’intesa con la Marche, dispone la revoca dell’incarico e la risoluzione del contratto.

Sono soggette a controllo le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative a:

  • bilancio economico preventivo e variazioni;
  • bilancio d’esercizio;
  • istituzione di nuovi servizi;
  • copertura perdite e riequilibrio economico;
  • dotazione organica e sue modifiche;
  • programmi di spesa pluriennali limitati alle spese di investimento.

Il controllo riguarda conformità a norme, indirizzi, obiettivi dei piani sanitari e risorse assegnate. Le deliberazioni sono trasmesse entro dieci giorni; la Regione Marche può formulare osservazioni entro quindici giorni. La Giunta umbra si pronuncia entro quaranta giorni, trascorsi i quali l’atto si intende approvato tacitamente.

Decadenza, revoca e scioglimento degli organi

Costituiscono cause di decadenza del direttore generale il grave o ingiustificato disavanzo d’esercizio, la mancata realizzazione degli obiettivi se prevista come sanzione, la mancata rimozione delle incompatibilità, la grave violazione di principi o leggi, nonché lo scioglimento del consiglio di amministrazione.

Costituiscono cause di revoca il mancato rispetto delle direttive vincolanti delle due Regioni e l’esito negativo della valutazione annuale.

In caso di decadenza, revoca o vacanza dell’ufficio del direttore generale, le funzioni possono essere attribuite al direttore amministrativo o sanitario per un massimo di sei mesi, in attesa del nuovo contratto.

Se ricorrono le condizioni previste dal d.lgs. 106/2012 e con l’intesa dei Ministri della salute e dell’economia, il Presidente della Regione Umbria, previa intesa con il Presidente della Regione Marche, può sciogliere il consiglio di amministrazione. In tal caso decade anche il direttore generale. Successivamente viene nominato un commissario straordinario con il compito di rimuovere irregolarità e sanare la situazione di passività; l’incarico dura fino alla ricostituzione degli organi e comunque non oltre sei mesi.

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed efficacia

L’accordo entra in vigore dalla data di efficacia dell’ultima delle leggi regionali di ratifica. Fino a tale momento continuano ad applicarsi la l.r. Umbria 5/1997 e la l.r. Umbria 25/1999, che sono poi abrogate.

Gli organi dell’Istituto già in carica restano operativi fino alla nomina dei nuovi organi. Entro 90 giorni da tale momento il consiglio di amministrazione deve revisionare lo statuto e adottare il regolamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche. Se non provvede, la Regione Umbria, d’intesa con la Regione Marche, assegna un termine ulteriore; decorso inutilmente, nomina un commissario che conclude gli atti necessari entro 45 giorni.

Per quanto non previsto dall’accordo si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.