L.R. Umbria 31/2013
Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria la pianificazione, localizzazione, realizzazione e controllo delle infrastrutture per telecomunicazioni, con regole specifiche per banda larga/ultralarga, rete pubblica regionale, sottosuolo e impianti radioelettrici. Prevede Piano telematico regionale, banca dati, obblighi per opere ed edifici, procedure autorizzative, controlli, sanzioni e misure transitorie; alcune previsioni economiche sono riferite al 2013 e quindi oggi non operative.
Infrastrutture per le telecomunicazioni in Umbria
Infrastrutture per le telecomunicazioni in Umbria
La legge regionale disciplina, nel territorio dell’Umbria, la pianificazione, la localizzazione, la realizzazione e la regolazione delle infrastrutture di telecomunicazione, con particolare attenzione alla banda larga e ultralarga e agli impianti radioelettrici. L’obiettivo è favorire l’accesso ai servizi digitali, ridurre il digital divide, tutelare salute, ambiente e paesaggio e coordinare l’azione di Regione, enti locali e operatori.
Principi generali e competenze regionali
La Regione riconosce l’accesso a internet come diritto fondamentale e promuove lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione. La disciplina regionale opera nel rispetto della normativa statale e comunitaria e riguarda la localizzazione, realizzazione, modifica e regolazione degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni.
La Regione persegue in particolare:
- il diritto di accesso ai servizi e alle reti in condizioni di parità e neutralità tecnologica;
- lo sviluppo ordinato delle reti, con salvaguardia di ambiente, paesaggio e beni storico-artistici;
- la promozione della società dell’informazione e dell’inclusione sociale;
- la tutela della salute dagli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Tra le sue funzioni la Regione:
- promuove l’uso e lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione;
- favorisce la cooperazione con istituzioni, enti locali, ricerca e innovazione;
- promuove iniziative locali per reti in fibra ottica di nuova generazione con partecipazione di cittadini e imprese;
- elabora piani e programmi per superare il digital divide;
- definisce linee guida e criteri per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici;
- cura la rete pubblica regionale;
- promuove ricerca e innovazione nel settore.
Definizioni rilevanti
La legge definisce, tra gli altri, i concetti di aree di rispetto e aree di rispetto assoluto degli impianti radioelettrici, banda larga, banda ultralarga, cloud computing, community network regionale, digital divide, impianto radioelettrico, infrastrutture per le telecomunicazioni, operatore di rete, operatore di telecomunicazioni, post-attivazione, rete pubblica di comunicazioni, sito, titolare e titolo legittimante. Le definizioni servono a delimitare il perimetro applicativo delle procedure regionali e comunali.
Banda larga e ultralarga: Piano telematico regionale e rete pubblica regionale
La Regione adotta un Piano telematico regionale, valido per tre anni, che costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete pubblica regionale. Il Piano definisce le strategie per la rete pubblica e gli altri interventi da realizzare in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea. La Giunta approva anche un programma annuale di attuazione riferito ai singoli interventi dell’esercizio finanziario.
La rete pubblica regionale, denominata Regione Umbria Network (RUN), è composta da reti, sistemi e apparecchiature di proprietà regionale o di società partecipate, e può comprendere anche infrastrutture di altri soggetti pubblici mediante specifici accordi. La RUN collega strutture regionali, enti strumentali, enti locali e altri soggetti pubblici aderenti, ed è aperta ad altre amministrazioni ed enti pubblici presenti nel territorio regionale.
La Regione consulta gli operatori di telecomunicazione per verificare consistenza e piani di sviluppo delle reti; tali dati, insieme alla banca dati regionale, costituiscono la base per la pianificazione pubblica. La Giunta disciplina con proprio atto modalità, tempi e procedure di acquisizione dei dati.
Disciplina del sottosuolo e coordinamento degli scavi
La Regione, mediante la banca dati regionale, persegue un uso corretto del sottosuolo e coordina lo scambio di informazioni per la realizzazione di infrastrutture a rete, soprattutto per la posa della fibra ottica.
Comuni e province devono approvare un regolamento per l’uso del sottosuolo, nel rispetto della disciplina statale e delle linee guida regionali. Il regolamento deve prevedere, tra l’altro:
- utilizzo razionale del sottosuolo in rapporto al soprasuolo;
- massimo riuso delle infrastrutture esistenti e condivisione;
- riduzione al minimo di scavi e smantellamenti, privilegiando tecniche innovative e a basso impatto;
- modalità progettuali e di posa innovative, anche per salvaguardare viabilità e circolazione;
- coordinamento e controllo degli interventi sul suolo stradale;
- infrastrutture sotterranee per i servizi a rete;
- elenco di strade sensibili con cautele rafforzate;
- uso prioritario delle infrastrutture pubbliche per cavi e fibre;
- profondità minima di scavo tra 30 e 40 cm, salvo impedimenti motivati;
- individuazione delle aree dove non sono consentite tecniche di scavo a limitato impatto;
- coordinamento con gli interventi di lavori pubblici programmati.
Il regolamento deve inoltre prevedere procedimenti abilitativi semplificati per posa e realizzazione di infrastrutture in fibra ottica. Fuori dalle aree già individuate come incompatibili, l’uso di tecniche di scavo diverse da quelle a limitato impatto ambientale deve essere motivato dall’ente pubblico competente.
Coordinamento con i lavori pubblici e ripristino del manto stradale
Gli operatori che intendono realizzare infrastrutture nel sottosuolo devono consultare il programma triennale e l’aggiornamento annuale dei lavori pubblici dell’amministrazione competente, per verificare eventuali interventi nelle tratte stradali interessate. In presenza di interventi programmati possono chiedere informazioni sulla tempistica per coordinare i lavori.
La realizzazione di infrastrutture di posa per la banda larga in coordinamento con tali interventi consente di essere dispensati dall’obbligo di ripristino definitivo del manto stradale.
Obblighi per nuove opere, edifici e infrastrutturazione digitale
Le nuove opere stradali e le altre opere civili realizzate nel territorio regionale devono prevedere nei progetti opere, condutture e manufatti idonei ad ospitare la rete in fibra ottica. Le opere realizzate con fondi pubblici sono soggette a diritto d’uso gratuito per lo sviluppo della RUN.
Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici e privati devono prevedere condotti verticali e orizzontali per il cablaggio in banda larga. Per gli edifici pubblici è richiesta anche la predisposizione di locali per apparecchiature di telecomunicazione.
Gli interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici devono essere conformi al testo unico dell’edilizia e alla normativa statale di riferimento. Durante lo sviluppo della rete in fibra ottica, l’operatore può accedere alle parti comuni degli edifici per installare, collegare e mantenere gli elementi di rete; ciò vale anche per edifici non abitati e di nuova costruzione. L’operatore deve ripristinare a proprie spese le parti comuni e risarcire eventuali danni.
Esenzioni e qualificazione delle infrastrutture in fibra ottica
Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono qualificate come opere di urbanizzazione primaria.
Sono inoltre previste esenzioni dal pagamento di canoni o oneri per l’attraversamento di reti in fibra ottica sul demanio o sul patrimonio della Regione o di società partecipate dalla Regione, nonché per l’uso della sede stradale regionale con reti e impianti della RUN, nei limiti indicati dalla legge.
Impianti radioelettrici: finalità e pianificazione locale
La disciplina sugli impianti radioelettrici mira a favorire l’interconnessione delle tecnologie, la razionalizzazione del numero dei siti, lo sviluppo delle reti per eliminare il digital divide, l’aggiornamento del sistema radiotelevisivo locale e l’accorpamento degli impianti in siti o strutture comuni.
La Regione favorisce l’innovazione tecnologica dell’emittenza radiotelevisiva locale, anche con riferimento allo standard DVB-T2, e promuove l’aggregazione editoriale, la condivisione di impianti trasmissivi e lo sviluppo di forme multipiattaforma e di distribuzione via internet.
I comuni possono adottare un regolamento comunale o intercomunale per l’installazione degli impianti radioelettrici. Il regolamento disciplina, in particolare:
- tutela del territorio e dei beni storico-artistici, culturali, paesaggistici e ambientali;
- individuazione delle aree preferenziali di installazione;
- individuazione delle aree di rispetto e di rispetto assoluto;
- censimento dei siti;
- razionalizzazione e condivisione dei siti, anche dismessi;
- minimizzazione dei vincoli urbanistici e dell’impatto visivo;
- razionalizzazione del numero dei siti;
- procedure di risanamento;
- riqualificazione delle aree degli impianti in dismissione.
Piani di rete, localizzazione e procedure autorizzative degli impianti radioelettrici
I gestori e i titolari degli impianti radioelettrici devono trasmettere annualmente, entro il 31 marzo, al comune e all’ARPA competenti i propri piani di rete e programmi di sviluppo, compresi gli aggiornamenti. Tali piani individuano gli impianti esistenti, le aree per nuove localizzazioni e le modifiche ai siti esistenti.
La presentazione dei piani costituisce prerequisito per l’installazione e la modifica degli impianti, salvo i casi di delocalizzazione in siti già ospitanti altri impianti e i casi di sopravvenuta urgenza motivata.
L’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure statali previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla normativa richiamata dalla legge regionale; il comune è l’ente locale competente, fatto salvo il parere tecnico dell’ARPA quando previsto. Per gli impianti soggetti a procedura semplificata, il comune può disporre modifiche o delocalizzazioni previa consultazione di gestori e titolari, individuando soluzioni alternative condivise.
Ai fini del rilascio dei titoli legittimanti, gestori e titolari devono individuare graficamente aree di rispetto e aree di rispetto assoluto secondo il regolamento comunale. Devono inoltre adottare a proprio carico misure per impedire l’accesso alle aree di rispetto assoluto.
Ogni sito con impianti fissi o mobili deve essere dotato, entro 30 giorni dall’installazione, di cartello informativo permanente e visibile, con indicazione degli estremi del titolo legittimante, dei dati del gestore e del titolare e della presenza di sorgenti elettromagnetiche.
Il comune comunica gli esiti delle procedure all’ARPA; entro 60 giorni dalla realizzazione dell’intervento legittimato gestori e titolari devono comunicare la fine lavori ai fini del censimento.
Per gli impianti mobili per telefonia mobile necessari per eventi di emergenza o temporanei è prevista comunicazione preventiva al comune e all’ARPA, con descrizione tecnica e valutazione dell’impatto elettromagnetico. La permanenza oltre 90 giorni richiede le procedure ordinarie; la disciplina degli impianti temporanei è poi ricondotta alla normativa statale.
Risanamento, limiti emissivi e dismissione degli impianti
Se un impianto supera i limiti di esposizione o i valori di attenzione, il gestore e il titolare devono presentare al comune un piano di risanamento secondo i criteri comunali e le modalità del regolamento comunale.
In caso di dismissione conseguente al risanamento, ai piani di rete o alla mancata previsione di riutilizzo, i gestori e i titolari devono provvedere a proprie spese alla rimozione completa dell’impianto e delle infrastrutture e al ripristino ambientale dei luoghi.
Per gli impianti radiotelevisivi dismessi o ricollocati a seguito del passaggio al digitale terrestre, il gestore e il titolare devono rimuoverli a proprie spese e, se la postazione è anch’essa dismessa e non riutilizzata, ripristinare lo stato dei luoghi. Il CO.RE.COM. verifica annualmente l’effettivo utilizzo degli impianti autorizzati.
Post-attivazione e variazione della potenza autorizzata
Dopo l’attivazione degli impianti radioelettrici, i titolari e i gestori devono effettuare la post-attivazione e trasmettere al comune e all’ARPA una asseverazione con le informazioni tecniche e di emissione. La disciplina rinvia al regolamento regionale sulla post-attivazione.
Le autocertificazioni e dichiarazioni tecniche, nei procedimenti semplificati in cui non è prescritto il parere ARPA, valgono come comunicazioni di post-attivazione. Le comunicazioni rilevano anche per il censimento e l’aggiornamento del catasto regionale.
Se nella dichiarazione iniziale è indicata una potenza inferiore a quella autorizzata, entro un anno dall’asseverazione è possibile aumentarla fino al massimo autorizzato mediante ulteriore asseverazione; trascorso il termine, l’impianto resta autorizzato per la potenza inferiore dichiarata.
Pianificazione nazionale delle frequenze
La Giunta regionale esprime il parere sui piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale e sulle modifiche successive, limitatamente all’ubicazione degli impianti radioelettrici. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di piano. I comuni recepiscono e perimetrano le aree destinate ai siti previsti nei piani nazionali nell’ambito degli strumenti urbanistici.
Banca dati regionale e catasto
È istituita la banca dati regionale degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, comprensiva delle condutture e delle strutture nel sottosuolo. La banca dati è gestita dalla Giunta regionale o da soggetto incaricato e contiene ubicazione e capacità delle infrastrutture, al fine di ottimizzare gli investimenti e razionalizzare le infrastrutture.
I soggetti pubblici e privati che realizzano impianti e infrastrutture con contributo pubblico devono trasmettere i dati alla Giunta regionale. Le informazioni sono messe a disposizione dei soggetti pubblici per programmazione e autorizzazioni e dei soggetti privati, nel rispetto della sicurezza delle reti.
Il catasto regionale degli impianti radioelettrici è aggiornato e coordinato in collaborazione applicativa con la banca dati regionale. Gli enti che rilasciano i titoli abilitativi devono prevedere, a carico dei realizzatori, l’obbligo di trasmettere gli elaborati finali per consentire il rilevamento della consistenza reale dell’infrastruttura realizzata.
Ricerca, innovazione e Consulta regionale per le telecomunicazioni
La Regione promuove ricerca e innovazione attraverso accordi con università, scuola di amministrazione pubblica, CO.RE.COM. ed enti di ricerca, bandi per progetti di ricerca, sostegno alle PMI e borse di studio o assegni di ricerca.
È inoltre promosso un tavolo permanente di confronto istituzionale con i soggetti coinvolti, secondo procedure e criteri stabiliti dalla Giunta.
È istituita la Consulta regionale per le telecomunicazioni, con funzioni consultive sull’applicazione e sull’aggiornamento della normativa in materia, per favorire sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture nel rispetto del territorio e dell’ambiente. Composizione, costituzione e funzionamento sono definiti dalla Giunta; ai componenti non spetta alcun compenso.
Regolamenti attuativi e controlli
La Giunta regionale deve adottare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento per:
- le indicazioni tecniche relative alle infrastrutture della banda larga;
- i criteri e le modalità della post-attivazione e delle asseverazioni;
- l’aggiornamento del catasto regionale.
La Giunta presenta all’Assemblea legislativa una relazione annuale sull’attuazione del Piano telematico regionale, con la prima relazione prevista entro il 31 gennaio 2015.
Sanzioni
La legge prevede sanzioni amministrative per diverse violazioni, tra cui:
- installazione, esercizio o modifica di impianti radioelettrici senza titoli legittimanti, con sanzione elevata e cessazione immediata;
- inosservanza delle prescrizioni sui titoli legittimanti o difformità rispetto alle caratteristiche dichiarate;
- mancata presentazione del piano di risanamento;
- mancata rimozione degli impianti e mancato ripristino dei luoghi;
- omessa comunicazione di fine lavori o dell’asseverazione di post-attivazione;
- mancato rispetto dell’obbligo di cartello informativo;
- superamento dei limiti di esposizione e mancato rispetto dei piani di risanamento;
- violazione degli obblighi di trasmissione dati alla banca dati e degli obblighi di cui all’articolo 27, comma 6.
Le sanzioni sono irrogate dal comune o dalla Regione a seconda della violazione, secondo la legge n. 689/1981 e la normativa regionale sulle sanzioni amministrative. Una quota del 40% degli introiti di alcune sanzioni è destinata all’ARPA per vigilanza e gestione del catasto.
Norme finanziarie e limiti temporali
La norma finanziaria originaria stanziava risorse per il solo anno 2013 per gli interventi di sostegno all’innovazione radiotelevisiva, per la banca dati regionale e per la ricerca e innovazione in telecomunicazioni. Per gli anni successivi, e dal 2022 in poi secondo il testo consolidato, la spesa è demandata alla legge finanziaria o di bilancio regionale. Le previsioni di spesa iniziali per il 2013 hanno oggi valore solo storico-contabile e non risultano operative come disciplina sostanziale.
Norme transitorie e prima applicazione
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta doveva adottare una serie di atti: linee guida per gli impianti radioelettrici, primo Piano telematico regionale, regole per i dati della RUN, linee guida sul sottosuolo, disciplina della banca dati, criteri per il tavolo permanente e composizione della Consulta.
Per gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore erano previsti obblighi di:
- individuazione e trasmissione delle aree di rispetto e di rispetto assoluto;
- adozione delle misure di interdizione dell’accesso;
- avvio delle procedure abilitanti per gli impianti non legittimati;
- rimozione e ripristino per gli impianti soggetti a dismissione;
- trasmissione della post-attivazione entro 90 giorni dall’adozione del regolamento sulla post-attivazione.
In assenza di regolamento regionale di riferimento, la Giunta doveva emanare linee guida provvisorie per piani di rete, titoli legittimanti e risanamenti. Le clausole transitorie avevano finalità di prima applicazione e risultano oggi sostanzialmente esaurite.
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