L.R. Umbria 33/2013
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ) e abrogazione di norme.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina dei gruppi consiliari dell’Assemblea legislativa dell’Umbria: definisce dotazioni, contributi per attività istituzionali e personale, uso consentito dei fondi, inventario dei beni, controlli e rendicontazione. Abroga norme previgenti del 1996 e rinvia ai limiti del d.l. 174/2012 e del d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Le disposizioni transitorie impongono l’inventariazione dei beni entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Disciplina dei gruppi consiliari e dei relativi contributi nell’Assemblea legislativa umbra, con norme su dotazioni, personale, rendicontazione, controlli e abrogazioni
Disciplina dei gruppi consiliari e dei contributi nell’Assemblea legislativa umbra
La legge regionale Umbria n. 33 del 23 dicembre 2013 interviene sulla disciplina dei gruppi consiliari contenuta nella l.r. 28/2012, adeguandola ai vincoli statali in materia di finanza dei gruppi e introducendo regole su dotazioni, personale, contabilità, rendicontazione e controlli. La normativa opera solo per l’Assemblea legislativa della Regione Umbria.
Costituzione dei gruppi e dotazioni di sede
I gruppi consiliari sono costituiti secondo lo Statuto regionale e le modalità fissate dal Regolamento interno dell’Assemblea legislativa. L’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi strutture, personale, servizi e contributi a carico del bilancio dell’Assemblea.
Per le sedi e le dotazioni strumentali:
- a ciascun gruppo è assegnata una sede adeguata alla consistenza numerica;
- l’Assemblea provvede, nei limiti di bilancio, ad allestimento, arredamento e attrezzatura, anche informatica;
- sono fornite linee telefoniche, telefax e telecomunicazioni, con individuazione del limite oltre il quale gli oneri restano a carico del gruppo;
- l’Ufficio di presidenza determina con proprio atto dotazioni, modalità e limiti di utilizzo.
Inventario dei beni e responsabilità dei presidenti dei gruppi
I beni mobili di proprietà dell’Assemblea assegnati ai gruppi devono essere tenuti in separato inventario e sono affidati ai presidenti dei gruppi con verbale di carico; in caso di cambio di presidente, la consegna avviene con verifica in contraddittorio.
Anche i beni mobili durevoli acquistati dai gruppi con i contributi pubblici sono soggetti a inventario curato dal presidente del gruppo al momento dell’acquisto. Il presidente ne è responsabile. I beni non più idonei all’uso sono affidati all’ufficio competente dell’Assemblea, secondo il regolamento interno di contabilità.
L’inventario dei beni durevoli va allegato a ciascun rendiconto annuale. Alla fine della legislatura, o in caso di estinzione del gruppo, i beni di proprietà dell’Assemblea e quelli inventariati nell’ultimo rendiconto devono essere riconsegnati all’ufficio competente, che li prende in carico previa verifica in contraddittorio.
Contributi per le attività istituzionali dei gruppi
L’importo dei contributi destinati alle attività istituzionali dei gruppi è definito dall’Ufficio di presidenza e deve restare entro il limite previsto dalla normativa statale sul finanziamento dei gruppi consiliari; la Conferenza di cui all’articolo 1 specifica tale limite. Lo stesso Ufficio di presidenza stabilisce anche le modalità di corresponsione.
Se durante la legislatura cambia la composizione dei gruppi, si costituiscono nuovi gruppi oppure avviene la fusione di gruppi, il contributo è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, con recupero delle somme eventualmente già versate in eccesso.
I contributi non possono essere utilizzati per finalità estranee alla funzione consiliare e, in particolare, non possono finanziare partiti, movimenti politici o loro articolazioni, né rapporti di collaborazione o contributi a parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali di altre Regioni e candidati nel periodo elettorale fino alla proclamazione degli eletti. Sono inoltre vietati l’uso per gruppi composti da un solo consigliere, salvo il caso in cui ciò derivi dall’esito elettorale, per spese personali del consigliere, strumenti di investimento finanziario, automezzi e attività di comunicazione istituzionale nel periodo di divieto previsto dalla normativa statale sulla par condicio.
Le risorse sono destinate alle attività istituzionali del gruppo e alle attività politiche connesse, nonché ad attività di studio, editoria e comunicazione relative all’attività dei gruppi e alle questioni di competenza dell’Assemblea.
Utilizzo consentito dei contributi e spese ammissibili
Nel rispetto della normativa statale e del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, i contributi per le attività istituzionali possono essere impiegati solo per specifiche categorie di spesa, tra cui:
- acquisto di libri, riviste, giornali e altri strumenti di informazione, anche informatici;
- redazione, stampa, spedizione di pubblicazioni o periodici del gruppo e altre spese di comunicazione, anche web;
- spese di rappresentanza in occasione di eventi con personalità o autorità estranee all’Assemblea;
- rimborsi spese al personale per missioni;
- buoni pasto per il personale, nei limiti fiscali previsti;
- spese bancarie del conto corrente dedicato;
- spese postali e telegrafiche;
- carta, cancelleria, stampati e duplicazioni;
- spese telefoniche e di trasmissione dati, compresi acquisto o noleggio di cellulari non ricompresi nelle dotazioni di base;
- convegni, incontri e iniziative;
- acquisto o noleggio di beni strumentali, anche informatici, non rientranti nelle dotazioni di sede;
- formazione e aggiornamento del personale;
- studi, consulenze e incarichi a soggetti con adeguate competenze;
- promozione e divulgazione dell’attività istituzionale dei gruppi e dei consiglieri.
Gli incarichi professionali possono riguardare anche l’amministrazione e gestione del personale e l’assistenza per il corretto adempimento degli obblighi del titolo. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali relativi a tali collaborazioni sono a carico dei presidenti dei gruppi. I gruppi possono chiedere agli uffici dell’Assemblea indicazioni, consulenza e assistenza secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
Contributo per il personale dei gruppi
La legge disciplina anche il contributo per il personale dei gruppi consiliari, con criteri e modalità di erogazione stabiliti dall’Ufficio di presidenza.
In caso di variazione nella composizione dei gruppi o di fusione, il contributo per il personale è adeguato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla variazione e comunque non prima di quindici giorni da essa.
Per la gestione del personale estraneo alla pubblica amministrazione i gruppi possono avvalersi del supporto tecnico degli uffici dell’Assemblea, nei limiti e con le modalità fissati dall’Ufficio di presidenza.
Gestione dei fondi e decorrenza dei contributi
I fondi per le spese dei gruppi e del personale sono depositati in un apposito conto corrente bancario presso il cassiere dell’Assemblea legislativa. Il conto è alimentato secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza, nel rispetto della disciplina statale.
All’inizio di ogni legislatura, una volta accertata la costituzione e composizione dei gruppi, l’Ufficio di presidenza dispone la corresponsione dei contributi con decorrenza dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea legislativa.
Controlli, rendiconto e trasmissione alla Corte dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti vigila, tramite controlli a campione, sulla regolarità contabile della gestione e sull’utilizzazione dei contributi erogati ai gruppi. Le risultanze dei controlli sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente del gruppo interessato.
Il rendiconto annuale riguarda esclusivamente l’impiego dei contributi disciplinati dal titolo, inclusi gli eventuali interessi attivi maturati sul deposito. Entro il 30 gennaio di ogni anno ciascun gruppo trasmette il rendiconto al Presidente dell’Assemblea, che lo inoltra entro i cinque giorni successivi al Presidente della Regione insieme alle risultanze dei controlli, per la successiva trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Al rendiconto deve essere allegato l’inventario dei beni mobili durevoli del gruppo.
Avanzi di gestione, risparmi e chiusura del gruppo
Le disponibilità residue derivanti da avanzi di gestione o risparmi d’esercizio sui contributi possono essere utilizzate nell’esercizio finanziario successivo, tramite separata reiscrizione alle competenze del medesimo esercizio.
Quando si verificano i casi previsti per la chiusura del gruppo, gli avanzi e i risparmi sono reiscritti al bilancio del Consiglio regionale, fermo restando il regime di restituzione dei beni mobili disciplinato per la cessazione del gruppo o della legislatura.
Assegno di fine mandato
L’assegno di fine mandato dei consiglieri regionali continua a essere disciplinato dalla l.r. 2/1985, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e di quanto stabilito dalla Conferenza richiamata dalla legge.
Disposizioni sulla IX legislatura e norme abrogate
Limitatamente alla IX legislatura, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i gruppi consiliari costituiti in base al collegamento con liste regionali di candidati; gli eventuali avanzi di gestione dei fondi assegnati a tali gruppi sono attribuiti ai gruppi consiliari individuati dalla disciplina richiamata nella legge.
Sono inoltre abrogati diversi articoli della l.r. 3/1996 sul funzionamento dei gruppi consiliari, nonché la relativa tabella A.
Norma finanziaria e adeguamenti lessicali
Gli oneri derivanti dall’attuazione del titolo II sono coperti con le risorse già allocate all’unità previsionale di base indicata dalla legge.
La legge opera anche un adeguamento terminologico generale nella l.r. 28/2012, sostituendo i riferimenti al “Consiglio regionale” con quelli all’“Assemblea legislativa”, coerentemente con l’assetto istituzionale vigente.
Norma transitoria ed entrata in vigore
I beni già nella disponibilità dei gruppi all’entrata in vigore della legge devono essere inventariati entro 15 giorni. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.
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