Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3507/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 896 del 2026: - della delibera n. 591/2025/R/rif adottata dall’ARERA il 30.12.2025 e pubblicata sul sito istituzionale in pari data, recante “Determinazioni in ordine all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni Comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025” e relativo Allegato A ; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, ove occorra ed in parte qua (nella specie l’art. 6), la deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF e la nota ARERA del 12.11.2025, con cui è stata anticipata la possibilità di concludere il procedimento “anche escludendo, ove ne sussistano i presupposti, incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025”; per l’accertamento dell’obbligo in capo all’ARERA di definire il procedimento di verifica, rispetto a tutte le criticità emerse, con provvedimento di approvazione con modificazioni correttivo della determina da ultimo adottata da AGER Puglia, che ne disciplini all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, tenuto conto delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione anche sotto il profilo dell’effettivo equilibrio economico finanziario; e per la condanna di ARERA a rinnovare l’esame e la procedura di approvazione – alla luce delle indicazioni di codesto Tribunale nell’ambito e/o all’esito del presente giudizio – del PEF 2024-2025 validato da AGER Puglia, relativo all’ambito del Comune di Altamura; quanto al ricorso n. 906 del 2026: - della delibera n. 591/2025/R/rif adottata dall’ARERA il 30.12.2025 e pubblicata sul sito istituzionale in pari data, recante “Determinazioni in ordine all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), con riferimento a taluni Comuni del pertinente territorio, per il biennio 2024-2025” e relativo Allegato A; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, ove occorra ed in parte qua (nella specie, l’art. 6), la deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF e la nota ARERA del 12.11.2025, con cui è stata anticipata la possibilità di concludere il procedimento “anche escludendo, ove ne sussistano i presupposti, incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025”; per l’accertamento dell’obbligo in capo all’ARERA di definire il procedimento di verifica, rispetto a tutte le criticità emerse, con provvedimento di approvazione con modificazioni correttivo della determina da ultimo adottata da AGER Puglia, che ne disciplini all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, tenuto conto delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione anche sotto il profilo dell’effettivo equilibrio economico finanziario; e per la condanna di ARERA a rinnovare l’esame e la procedura di approvazione – alla luce delle indicazioni di codesto Tribunale nell’ambito e/o all’esito del presente giudizio – del PEF 2024-2025 validato da AGER Puglia, relativi all’ambito del Comune di Maruggio ed atti connessi.

Giustizia amministrativa202600906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ARERA n. 591/2025/R/RIF, con cui è stata conclusa negativamente la verifica della coerenza regolatoria dell’aggiornamento dei PEF 2024-2025 relativi agli ambiti tariffari dei Comuni di Altamura e Maruggio, escludendo gli incrementi dei corrispettivi all’utenza finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I due ricorsi, proposti dalla medesima impresa con riferimento agli ambiti tariffari dei Comuni di Altamura e Maruggio, sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. La ricorrente ha contestato la delibera ARERA n. 591/2025/R/RIF sotto tre profili. Con il primo motivo ha dedotto che ARERA non avrebbe esaminato adeguatamente le criticità segnalate dai gestori in ordine alla determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie e alla mancata valorizzazione del coefficiente CRIa nella misura massima consentita dal metodo MTR-2. Con il secondo motivo ha sostenuto che ARERA, anziché non approvare l’aggiornamento dei PEF, avrebbe dovuto esercitare il potere di approvazione con modificazioni, svolgendo un ruolo attivo nella correzione delle predisposizioni tariffarie validate da AGER. Con il terzo motivo ha censurato la riserva, contenuta nella delibera, di procedere eventualmente all’irrogazione di sanzioni nei confronti di AGER ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/1995, lamentando l’assenza di indicazioni puntuali sugli adempimenti cui l’ente avrebbe dovuto conformarsi. Nel corso del giudizio AGER ha avviato un procedimento di rideterminazione delle predisposizioni tariffarie.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e li ha respinti, compensando le spese per la complessità e novità delle questioni. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto che ARERA avesse individuato e motivato le criticità relative al calcolo del limite alla crescita tariffaria, chiarendo le modalità corrette di applicazione del parametro e rilevando il mancato rispetto dei criteri regolatori fissati dal MTR-2. Il coefficiente CRIa, ai sensi della disciplina applicabile, costituisce una facoltà dell’ente territorialmente competente, sicché ARERA non poteva sostituirsi alle valutazioni discrezionali di AGER indicando direttamente la misura di valorizzazione. L’ente, nel rideterminare il parametro, dovrà comunque considerare le criticità evidenziate da ARERA e dai gestori. Il secondo motivo è stato respinto. La disciplina dell’aggiornamento biennale attribuisce ad ARERA il potere di verificare la coerenza regolatoria degli atti, dati e documenti trasmessi e di approvare l’aggiornamento in caso di esito positivo. In caso di esito negativo, il potere di non approvazione è simmetrico rispetto a quello di approvazione e consente all’ente territorialmente competente di riesercitare il proprio potere. Non era imposto ad ARERA di procedere all’approvazione con modificazioni, poiché la predisposizione di AGER presentava criticità di fondo tali da non consentire una mera correzione da parte dell’Autorità. La mancata approvazione non determina un vuoto di tutela: fino all’approvazione dell’Autorità restano applicabili i prezzi massimi determinati dall’organismo competente, secondo una lettura estesa della disciplina volta a evitare soluzioni di continuità nel servizio. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la previsione con cui ARERA ha escluso gli incrementi tariffari e ha previsto il recupero delle eventuali differenze a vantaggio dell’utenza, qualificando tale potere come strumentale rispetto alla funzione di approvazione delle tariffe attribuita dall’art. 1, comma 527, lett. h), della legge n. 205/2017. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la riserva di eventuale esercizio del potere sanzionatorio non aveva prodotto una lesione concreta e attuale della posizione della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi per oggetto o per soggetti; il TAR ha riunito i due ricorsi relativi agli ambiti tariffari di Altamura e Maruggio.

  • artt. 7 e 8 delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF

    Disciplinano, per il secondo periodo regolatorio, l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e il procedimento di validazione, trasmissione e controllo regolatorio da parte di ARERA.

  • art. 7.7 delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF

    Prevede l’approvazione con modificazioni, ma tale modalità non è stata ritenuta necessariamente applicabile quando la predisposizione dell’ente territorialmente competente presenta criticità di fondo.

  • art. 7.8 delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF

    Prevede che, fino all’approvazione dell’Autorità, si applichino quali prezzi massimi quelli determinati dagli organismi competenti; il TAR ne ha esteso l’applicazione alle ipotesi di mancata approvazione dell’aggiornamento tariffario.

  • art. 8.4 delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF

    Attribuisce ad ARERA il controllo sulla coerenza regolatoria degli atti, dati e documenti trasmessi e il potere di approvare l’aggiornamento in caso di esito positivo.

  • art. 4.1, lett. b), delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF

    Riconosce all’ente territorialmente competente la facoltà di valorizzare il coefficiente CRIa in considerazione dei maggiori oneri sostenuti; ARERA non può sostituirsi a tale valutazione discrezionale.

  • art. 1, comma 527, lett. h), legge n. 205/2017

    Attribuisce ad ARERA la funzione di approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo dell’ambito e costituisce la base legale anche dei poteri strumentali necessari a rendere effettiva tale funzione.

  • art. 1, comma 169, legge n. 296/2006

    Richiamato in via analogica per sostenere la prosecuzione delle tariffe dell’anno precedente quando le nuove tariffe non siano state approvate.

  • art. 2, comma 20, lett. c), legge n. 481/1995

    È la base normativa del potere sanzionatorio di ARERA, la cui mera riserva di esercizio non produce una lesione concreta e attuale prima dell’adozione di uno specifico provvedimento sanzionatorio.

  • artt. 74 e 88, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Richiamati per il rinvio alle motivazioni di precedenti sentenze della Sezione su questioni analoghe.

Massime di principio

  • Nel sindacato sugli atti regolatori delle Autorità indipendenti, il giudice amministrativo esercita un controllo pieno sui fatti, sulle garanzie procedimentali e sulle argomentazioni giuridiche e tecniche dell’Autorità, verificando ragionevolezza, proporzionalità, attendibilità e assenza di irrazionalità; quando risultano plausibili e adeguatamente istruite valutazioni tecniche divergenti, spetta tuttavia all’Autorità istituzionalmente competente scegliere motivatamente l’opzione regolatoria da preferire.
  • Quando la disciplina tariffaria attribuisce all’ente territorialmente competente la facoltà di valorizzare un coefficiente regolatorio, l’Autorità di regolazione non può sostituirsi all’ente nella scelta della relativa misura, ma può verificare la coerenza regolatoria della predisposizione e imporre il riesercizio del potere quando siano emerse criticità.
  • Nel procedimento di approvazione di una predisposizione tariffaria, il potere di approvazione in caso di esito positivo del controllo di coerenza regolatoria ha come potere simmetrico, in caso di esito negativo, il potere di non approvazione; quest’ultimo non obbliga l’Autorità a correggere direttamente una predisposizione affetta da criticità di fondo.
  • La previsione regolatoria secondo cui, fino all’approvazione dell’Autorità, si applicano i prezzi massimi determinati dall’organismo competente è applicabile anche alla mancata approvazione dell’aggiornamento tariffario, poiché mira a evitare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio pubblico.
  • La previsione con cui l’Autorità esclude gli incrementi tariffari e dispone il recupero a vantaggio dell’utenza delle differenze eventualmente applicate costituisce esercizio di un potere strumentale alla funzione legale di approvazione delle tariffe, quando sia conseguenza della mancata approvazione della predisposizione tariffaria.
  • La mera riserva di esercizio di un potere sanzionatorio contenuta in un provvedimento amministrativo non è autonomamente lesiva se il potere non è stato ancora esercitato e non sussiste una lesione concreta e attuale della posizione giuridica del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniRegolazione dell'energia (ARERA)Decisione e riti speciali
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.