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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30160/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva condannato l'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato si contestava la responsabilità per il delitto di resistenza di cui all'art. 337 c.p., dall'altro si sosteneva che il delitto di cui all'art. 341-bis c.p. dovesse essere assorbito in quello di resistenza. La Corte di cassazione rileva che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e respinte in appello, sia con riferimento alla prova della resistenza e al nesso funzionale tra la condotta minacciosa e l'atto d'ufficio, sia con riferimento all'insussistenza dei presupposti per l'assorbimento dell'oltraggio nel reato di resistenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette e conformi alla giurisprudenza di legittimità, anche in relazione al nesso funzionale tra la condotta e l'atto d'ufficio e alla pretesa assorbibilità dell'oltraggio nel reato di resistenza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto configurabile sulla base della prova della condotta e del nesso funzionale tra la minaccia/violenza e l'atto dell'ufficio.

  • art. 341-bis c.p.

    È stato escluso l'assorbimento del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale nel reato di resistenza, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, Rv. 273769-01

    Precedente di legittimità richiamato a sostegno dell'affermazione della non configurabilità dell'assorbimento tra oltraggio e resistenza nelle condizioni considerate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito.
  • Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, la motivazione deve dare conto del nesso funzionale tra la condotta violenta o minacciosa e l'atto dell'ufficio, potendo tale profilo fondare la tenuta della decisione di merito.
  • L'oltraggio a pubblico ufficiale non si considera automaticamente assorbito nel reato di resistenza: l'eventuale assorbimento va escluso quando i presupposti strutturali delle fattispecie rimangono distinti secondo l'orientamento di legittimità.
  • La manifesta infondatezza di motivi reiterativi e non confrontati con la ratio della sentenza impugnata legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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