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Sentenza

Sentenza n. 9045/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS- di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana - -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202000734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), della l. n. 91/1992, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto di essere pienamente integrato nel tessuto socio-economico nazionale, anche in ragione del possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, e ha contestato la rilevanza dei rapporti con il PKK, affermando che l'ausilio al movimento sarebbe coerente con la politica internazionale di contrasto all'ISIS. Ha inoltre lamentato che il Ministero si fosse limitato a richiamare documentazione riservata senza allegarla e senza esplicitare nel provvedimento gli elementi concretamente ostativi. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato l'acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del diniego; l'amministrazione ha depositato una relazione in busta chiusa e sigillata, visionabile dal difensore del ricorrente secondo modalità idonee a preservarne la riservatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), della l. n. 91/1992 non costituisce un diritto automatico una volta maturato il requisito della residenza, ma implica un'ampia valutazione discrezionale e di alta amministrazione sull'integrazione del richiedente, sulla sua irreprensibilità e sulla capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con una propria valutazione di merito. Nel caso concreto, le informazioni provenienti dagli organismi statali preposti alla sicurezza avevano evidenziato elementi tali da non consentire di escludere rischi per la sicurezza della Repubblica, in relazione a contatti con un'organizzazione qualificata come terroristica dall'Unione europea. Il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse alla sicurezza nazionale rispetto all'interesse individuale all'acquisto della cittadinanza e ha giudicato legittima una valutazione cautelativa e prognostica, non necessariamente fondata su condanne o precedenti penali, potendo assumere rilievo anche frequentazioni, appartenenze o contiguità con movimenti estremistici. La motivazione sintetica è stata ritenuta sufficiente, poiché la divulgazione dei dettagli dell'attività informativa avrebbe potuto compromettere la segretezza delle fonti e le operazioni di intelligence. Il richiamo per relationem alla documentazione riservata è stato considerato adeguato; la tutela del diritto di difesa è stata assicurata mediante l'ostensione giudiziale della documentazione con modalità riservate. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. e), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    la cittadinanza italiana “può” essere concessa all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di un'ampia valutazione discrezionale, anche in rapporto alla sicurezza della Repubblica e all'integrazione del richiedente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana prevista dall'art. 9, comma 1, lett. e), della l. n. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale per il periodo previsto dalla legge consente di presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico all'acquisto dello status civitatis.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'amministrazione può fondare il diniego su valutazioni prognostiche e precauzionali relative alla sicurezza della Repubblica; non è necessario che gli elementi ostativi consistano in condanne o precedenti penali, potendo rilevare anche frequentazioni, contatti, appartenenze o contiguità con movimenti estremistici o organizzazioni ritenute pericolose.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sui dinieghi di cittadinanza per ragioni di sicurezza è limitato alla verifica dell'esistenza di un'istruttoria sufficiente, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione delle valutazioni amministrative o politico-istituzionali riservate all'amministrazione.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni classificate o riservate inerenti alla sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata: il richiamo per relationem alla documentazione riservata può essere sufficiente, se la divulgazione dei dettagli comprometterebbe le fonti o le attività di intelligence.
  • La tutela del diritto di difesa rispetto a documentazione riservata posta a fondamento del diniego può essere assicurata mediante l'acquisizione e l'ostensione giudiziale degli atti secondo modalità idonee a preservarne la riservatezza.
  • Nel bilanciamento tra l'interesse individuale all'acquisto della cittadinanza e la sicurezza della Repubblica, quest'ultima può prevalere, poiché l'attribuzione della cittadinanza è tendenzialmente irreversibile e comporta l'ammissione definitiva dell'interessato nella comunità nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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