Cassazione Penale, Sentenza n. 16616/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) per avere, tramite autodichiarazione sostitutiva e atto di notorietà del 17/11/2016, attestato falsamente di avere l'abitazione principale, abituale e continuativa nell'immobile sito in Frazione Sant'Antonio n. 12, Comune di Visso, al fine di ottenere il contributo di autonoma sistemazione (CAS). Il ricorrente deduceva: errata interpretazione della nozione di "abitazione principale" (richiamando giurisprudenza costituzionale e civile), vizio di motivazione per mancato confronto con le deduzioni difensive, insufficiente valutazione dell'elemento psicologico (dolo) e richiesta del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (cd. ordinanze post-sisma) che richiedono che il richiedente abbia avuto nell'immobile distrutto o reso inagibile l'"abitazione principale, abituale e continuativa" per un periodo non inferiore a dodici mesi (con esclusione dal computo di assenze per ferie e assenze temporanee comprovate). La Corte ha confermato che il CAS ha finalità solidaristica rivolta alla persona e che la definizione di "abitazione principale" include gli elementi di abitualità e continuatività, non è mero criterio quantitativo. Sussiste la falsa autodichiarazione e il dolo generico richiesto dall'art. 316-ter: la Corte ha valorizzato prove concrete (utenze, denunce, operazioni bancarie, iscrizione al medico di base, dichiarazioni di testi) che indicano la stabile dimora a Roma e non a Visso. Pertanto è stata confermata la condanna a 6 mesi di reclusione (con diminuzione per rito abbreviato), la sospensione della pena con prescrizioni, la confisca e l'addebito delle spese processuali; inoltre la richiesta del beneficio della non menzione è stata respinta in quanto non ricorrevano i presupposti (non era la prima condanna). La Corte ha altresì precisato che il reato si consuma al momento dell'erogazione del contributo.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Norma che punisce l'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto integrato il reato quando il contributo CAS è stato percepito in conseguenza di un'autodichiarazione mendace attestante l'abitazione principale, abituale e continuativa nell'immobile danneggiato.
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione della condanna; la Corte ha affermato che il beneficio è applicabile solo per la prima condanna e, avendo il ricorrente precedenti, la non menzione è stata legittimamente negata.
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 (art. 3, comma 1)
Definisce i requisiti per la fruizione del contributo CAS: l'immobile deve costituire l'abitazione principale, abituale e continuativa; la Corte ha interpretato questa nozione come comprensiva di elemento temporale (12 mesi) e di elementi di abitualità/continuatività.
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 208 del 15 novembre 2016
Richiamata quale atto amministrativo adottato nell'ambito delle misure post-sisma; la sua finalità assistenziale conferma il requisito sostanziale dell'abitazione principale per l'accesso al contributo.
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12 novembre 2019 (art. 1, comma 5)
"per abitazione principale, abituale e continuativa ... l'unità immobiliare in cui un soggetto ... dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare ... assenze per ferie, nonché comprovate e temporanee esigenze di natura socio-sanitaria o lavorative, non ricorrenti"
Precisa il criterio temporale (12 mesi) e le esclusioni dal computo delle assenze; la Corte ha usato questa disposizione per delimitare il periodo rilevante e valutare la prova della dimora abituale.
D.P.R. n. 445 del 2001 (artt. 46 e 47)
Disposizioni sull'autodichiarazione sostitutiva di certificazione e sull'atto di notorietà; la Corte ha ritenuto che la produzione di tali dichiarazioni, se mendaci, integra il mezzo attraverso cui è stata ottenuta l'erogazione indebita.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 10, comma 3-bis)
Richiamato dalla giurisprudenza citata per la definizione fiscale di "abitazione principale" (dimora abituale); la Corte ha ritenuto coerente l'uso di tale nozione ai fini della valutazione del requisito per il CAS.
Giurisprudenza: Corte Costituzionale, sent. n. 128 del 2021 e Cass. Civ., ord. n. 3841 del 15/02/2021
Citazioni giurisprudenziali utilizzate dalle parti; la Corte ha chiarito che tali pronunce non impongono una lettura esclusivamente quantitativa dell'abitazione principale e anzi confermano il rilievo degli elementi di abitualità e continuatività.
Massime di principio
- Per l'accesso al contributo di autonoma sistemazione (CAS) è necessario che l'immobile danneggiato costituisse l'abitazione principale, abituale e continuativa del richiedente per un periodo generalmente non inferiore a 12 mesi antecedenti la domanda (con esclusione di assenze brevi o giustificate).
- La nozione di "abitazione principale" non è meramente formale o solo quantitativa: occorrono elementi fattuali di stabilità e continuità delle abitudini di vita (utenze, iscrizione al medico, operazioni bancarie, testimonianze, ecc.).
- La produzione di un'autodichiarazione mendace per ottenere erogazioni pubbliche integra il reato di cui all'art. 316-ter c.p., essendosi il beneficio ottenuto tramite la dichiarazione falsa; il dolo generico può ritenersi sussistente quando la mendacità riguarda requisiti di fatto essenziali per l'erogazione.
- Il reato si consuma al momento dell'effettiva erogazione del contributo: la decorrenza della prescrizione e la consumazione devono essere valutate rispetto alla data di erogazione.
- In caso di impugnazione, il ricorrente deve proporre elementi concreti e specifici per contrastare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito; la genericità dei motivi o la sola contestazione interpretativa non è sufficiente quando sussistono riscontri probatori concreti.
- Il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. è applicabile limitatamente alla prima condanna: la sua negazione richiede adeguata motivazione ma è legittima quando emergono precedenti penali.
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