L.R. Marche 20/2021
Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nelle Marche la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, da celebrarsi ogni 8 dicembre in memoria delle vittime della tragedia di Corinaldo del 2018. Prevede iniziative di sensibilizzazione e commemorazione, con possibilità di contributi ad associazioni dedicate al tema. La copertura finanziaria è prevista per il solo anno 2021, mentre per gli anni successivi si rinvia alle leggi di bilancio.
Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza
Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza
La legge regionale istituisce nelle Marche la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, collegandola espressamente alla memoria delle vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018. La ricorrenza è fissata all’8 dicembre di ogni anno.
Finalità e contenuti delle iniziative
In occasione della giornata, la Regione è chiamata a promuovere e organizzare iniziative di informazione, sensibilizzazione e commemorazione. L’obiettivo è rivolto in particolare alla comunità regionale e ai giovani, con attenzione al tema del divertimento in sicurezza e al ricordo delle vittime della tragedia di Corinaldo.
La legge prevede anche la possibilità di sostenere economicamente iniziative collegate alla giornata, promosse da associazioni costituite per ricordare le vittime e diffondere la cultura della legalità e del diritto al divertimento in sicurezza.
Soggetti coinvolti e competenze organizzative
Le iniziative di cui alla lettera a) sono organizzate dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale. Lo stesso organo determina anche modalità e criteri per la concessione dei contributi destinati alle iniziative promosse dalle associazioni indicate dalla legge.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 10.000 euro. La copertura è assicurata mediante riduzione del Fondo di riserva e contestuale incremento dello stanziamento destinato agli organi istituzionali nel bilancio 2021/2023.
Per gli anni successivi, la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per la gestione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 ago 2021L.R. Marche 21/2021
- Legge · 5 ago 2021L.R. Marche 22/2021
- Legge · 6 ago 2021L.R. Marche 24/2021
- Legge · 6 ago 2021L.R. Marche 23/2021
- Legge · 2 ago 2021L.R. Marche 19/2021
- Legge · 30 lug 2021L.R. Marche 17/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →