L.R. Marche 24/2021
Disposizioni per la Società Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rinomina SVIM s.r.l. in Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.), ne definisce finalità, oggetto sociale, assetto societario, affidamenti in house, controllo analogo, personale e norme transitorie. Prevede il subentro nei rapporti di SVIM e l’abrogazione delle precedenti leggi regionali di riferimento, con attuazione entro 120 giorni dalla nomina del nuovo amministratore.
Istituzione e disciplina della società regionale SVEM s.r.l.
Disciplina della società regionale Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)
La legge riorganizza la società regionale di sviluppo delle Marche, attribuendole la nuova denominazione di Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.) e definendone finalità, assetto societario, rapporti con la Regione e regime transitorio. La disciplina si applica esclusivamente nell’ambito della Regione Marche.
Natura, finalità e soggetti partecipanti
SVEM s.r.l. è una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, operante prevalentemente a supporto della Regione e di eventuali altri soci pubblici secondo la disciplina dell’in house providing. La società agisce nel quadro delle politiche di programmazione regionale per favorire lo sviluppo socio-economico e la competitività del territorio, anche sul piano internazionale.
Possono essere soci:
- enti pubblici;
- enti locali della regione;
- università;
- consorzi e altre forme associative tra enti pubblici.
Alla Regione è riservata la maggioranza delle quote del capitale sociale. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano il codice civile, le norme speciali sulle società a responsabilità pubblica e il d.lgs. 175/2016.
Oggetto sociale e attività svolte
L’oggetto sociale è prevalentemente quello di erogare servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e degli altri eventuali soci pubblici. La società svolge inoltre attività di:
- elaborazione e attuazione di progetti di sviluppo territoriale di origine europea, nazionale o regionale;
- sostegno allo sviluppo dell’innovazione, anche a livello internazionale;
- animazione dei processi di definizione delle politiche di sviluppo economico;
- progettazione e attuazione di programmi e progetti comunitari di interesse regionale.
Tra le attività strumentali e di servizio rientrano in particolare:
- assistenza tecnica per programmi e progetti finanziati da fondi europei e nazionali in materia di coesione, sviluppo rurale, cooperazione territoriale, cooperazione allo sviluppo, innovazione e competitività;
- amministrazione e gestione delle risorse trasferite alla società per attività connesse allo sviluppo economico regionale;
- promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con ricerca di finanziamenti e assistenza agli investitori;
- supporto tecnico alla predisposizione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali, nonché alla progettazione e attuazione di interventi di sviluppo territoriale;
- supporto tecnico-progettuale e giuridico-amministrativo in atti di programmazione, pianificazione, programmazione negoziata e accordi di programma o altri accordi pubblicistici.
La società può inoltre svolgere ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione e istruttoria strumentale o connessa alle attività indicate, anche partecipando a iniziative di soggetti pubblici e privati con scopi analoghi o affini.
Partecipazioni ulteriori, consulenza e aiuti di Stato
Previa autorizzazione della Giunta regionale, SVEM può costituire o acquisire partecipazioni in:
- società di capitali;
- cooperative;
- consorzi;
- società miste, anche straniere.
In alcune materie può svolgere consulenza specialistica a favore degli enti locali e funzioni di supporto al partenariato pubblico-privato. Per gli enti non soci tali attività richiedono una convenzione e il rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Se le attività comportano la concessione, diretta o indiretta, di aiuti di Stato, esse devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Assetto di governo societario
Lo statuto deve prevedere:
- assemblea dei soci presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
- organo di amministrazione formato da un amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione di tre membri, con almeno un rappresentante del socio maggioritario;
- organo di controllo costituito da un revisore monocratico oppure, in alternativa, da un collegio sindacale di tre membri in possesso dei requisiti civilistici.
La Giunta regionale nomina e revoca l’amministratore unico o designa i rappresentanti regionali nell’organo di amministrazione secondo la disciplina sulle nomine regionali. La nomina degli organi collegiali deve garantire la presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato.
L’amministratore unico è legato da contratto di diritto privato, ha incarico esclusivo e, se dipendente pubblico, deve essere collocato in aspettativa o fuori ruolo.
Lo statuto deve inoltre garantire che:
- oltre l’80% delle attività sia svolto nell’ambito dei compiti affidati dai soci;
- l’attività ulteriore sia ammessa solo se consente economie di scala o recuperi di efficienza;
- gli utili non siano distribuiti ai soci ma reinvestiti per il perseguimento dell’oggetto sociale.
Affidamenti in house e assistenza tecnica
I soci possono affidare direttamente attività alla società secondo la disciplina dell’art. 192 del d.lgs. 50/2016.
Per l’assistenza tecnica relativa ai fondi e ai programmi europei e nazionali, la legge prevede che essa sia affidata dalla Regione alla società; un eventuale mancato affidamento deve essere motivato con ragioni economiche o organizzative.
Ai fini della legge, l’assistenza tecnica è quella definita dalla normativa europea richiamata in materia di fondi strutturali e della nuova programmazione 2021-2027.
Controllo analogo e relazioni al Consiglio
La Regione esercita su SVEM un controllo analogo a quello svolto sulle proprie strutture, con influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società. La Giunta definisce criteri e modalità del controllo secondo la disciplina europea e statale.
In caso di pluralità di soci, il controllo è esercitato congiuntamente secondo le regole dell’in house pluripartecipata.
La Giunta regionale deve riferire annualmente al Consiglio-Assemblea legislativa, entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti, sui risultati di bilancio e sugli atti adottati in materia di controllo.
Personale e reclutamento
Alla data di entrata in vigore della legge la società si avvale del personale già in servizio presso la precedente SVIM s.r.l. In caso di ampliamento delle attività istituzionali, anche per l’ingresso di nuovi soci, può essere rivista la dotazione organica previa autorizzazione della Giunta regionale e nel rispetto del controllo analogo.
Il reclutamento e il conferimento degli incarichi devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e i principi dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001.
Regime finanziario
La legge prevede espressamente l’invarianza finanziaria: non devono derivarne nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e l’attuazione avviene con le risorse già previste dalla legislazione vigente.
Disposizioni transitorie e successione nei rapporti
Per dare attuazione alla nuova disciplina, la Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo amministratore alla scadenza del mandato in corso. L’amministratore così nominato resta in carica fino al rinnovo dell’organo di amministrazione della società, che deve avvenire entro il termine fissato dalla legge.
Gli atti necessari al raggiungimento delle finalità della legge devono essere adottati entro 120 giorni dalla nomina.
Fino alla nomina del nuovo amministratore continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali precedenti espressamente richiamate. La società subentra nei rapporti attivi e passivi della precedente SVIM s.r.l., comprese le partecipazioni societarie da essa detenute.
I riferimenti normativi e negli atti vigenti a SVIM S.p.A. e SVIM s.r.l. si intendono fatti a SVEM s.r.l.
Abrogazioni
La legge abroga la precedente disciplina regionale in materia di costituzione e trasformazione della società di sviluppo, nonché una disposizione della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2, relativa alla materia indicata nella nota di abrogazione. La nuova società sostituisce quindi il precedente assetto normativo regionale di riferimento.
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