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Legge

L.R. Marche 22/2021

Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche

Normativa regionaleL.R. Marche 22/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’attività commerciale nella Regione Marche: requisiti, autorizzazioni/SCIA, regole per vendita in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, stampa, carburanti, mercati all’ingrosso, fiere e contributi. Abroga la l.r. 27/2009 e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione, con disposizioni transitorie per procedimenti in corso e atti attuativi.

Disciplina generale del commercio, della somministrazione, del commercio su aree pubbliche, della distribuzione carburanti e del sistema fieristico nelle Marche

Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche

La legge detta il quadro unitario per l’esercizio delle attività commerciali nel territorio marchigiano, nel rispetto della libertà d’iniziativa economica, della concorrenza e dei principi europei e statali. Regola anche somministrazione di alimenti e bevande, commercio su aree pubbliche, stampa quotidiana e periodica, carburanti, mercati all’ingrosso e attività fieristica.

Principi, finalità e ambito di applicazione

La disciplina regionale mira a favorire una distribuzione equilibrata delle attività commerciali, la modernizzazione della rete distributiva, la tutela dei consumatori, la salvaguardia delle botteghe storiche, dei mercati di interesse storico e del pluralismo distributivo, oltre alla valorizzazione dei centri storici, delle aree interne e della legalità. L’esercizio delle attività può essere limitato solo per motivi imperativi di interesse generale, secondo necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Rientrano nell’ambito della legge:

  • commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
  • forme speciali di vendita al dettaglio;
  • vendita di stampa quotidiana e periodica;
  • commercio su aree pubbliche;
  • somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • distribuzione carburanti;
  • mercati all’ingrosso e centri agroalimentari;
  • attività fieristico-espositiva.

Sono previste esclusioni specifiche per varie categorie, tra cui farmacie, rivendite di generi di monopolio, produttori agricoli nei limiti di legge, artigiani e imprese industriali per i prodotti propri, pescatori e cacciatori per i prodotti ottenuti dall’attività, enti pubblici per il proprio materiale informativo, attività interne a strutture ricettive, quartieri fieristici per attività accessorie e somministrazioni gratuite a fini promozionali.

Legalità, lavoro, ambiente e strumenti di supporto

La Regione promuove il contrasto all’abusivismo commerciale e alle pratiche illegali. L’attività deve svolgersi nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e degli accordi territoriali e aziendali; nei luoghi di lavoro è assicurata la parità di trattamento tra donne e uomini.

È vietato, per la somministrazione e per il consumo immediato negli esercizi che vendono alimenti, l’uso di contenitori, bicchieri, piatti, cannucce, posate e mescolatori monouso in plastica non biodegradabile e non riciclabile.

La legge istituisce e valorizza strumenti di supporto, tra cui:

  • il SUAP quale canale unico per le procedure amministrative;
  • l’Osservatorio regionale del commercio;
  • i Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT);
  • il Tavolo regionale di coordinamento per il commercio, da costituire entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Requisiti soggettivi e professionali

Per l’accesso alle attività commerciali valgono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge, con esclusione per chi sia stato dichiarato delinquente abituale/professionale, abbia riportato specifiche condanne penali, sia sottoposto a misure di prevenzione o ricada nelle cause ostative antimafia. Per la somministrazione i divieti sono più ampi e comprendono anche specifici reati contro moralità pubblica, buon costume, stupefacenti, gioco d’azzardo e TULPS.

Il requisito professionale per il commercio alimentare e la somministrazione può derivare da corso abilitante, esperienza lavorativa qualificata o titolo di studio idoneo. È riconosciuta anche l’iscrizione al vecchio REC o il superamento del relativo esame/corso. Restano salvi i requisiti posseduti prima dell’entrata in vigore della legge.

Commercio in sede fissa: struttura della disciplina

La legge distingue commercio all’ingrosso e al dettaglio, definisce superfici di vendita, parcheggi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, centri commerciali, parchi commerciali, centri commerciali naturali, outlet, temporary shop, centri di telefonia, esercizi polifunzionali, condivisione di sede e commercio equo e solidale.

Per l’attività in sede fissa:

  • gli esercizi di vicinato sono soggetti a comunicazione al SUAP;
  • le medie strutture richiedono autorizzazione;
  • le grandi strutture richiedono autorizzazione e conferenza di servizi decisoria;
  • centri commerciali e parchi commerciali sono autorizzati dal Comune, sulla base delle regole per medie o grandi strutture;
  • gli outlet sono assoggettati alla disciplina della struttura concreta e l’uso improprio della denominazione è sanzionato;
  • i centri in sede fissa di telefonia e servizi internet sono soggetti a comunicazione;
  • gli esercizi polifunzionali sono ammessi in comuni montani e in centri/nuclei abitati sotto soglia demografica, con possibili deroghe e agevolazioni comunali.

Pianificazione territoriale, regolamenti e competenze locali

La Regione adotta regolamenti attuativi, sentite categorie, consumatori e lavoratori, per disciplinare in dettaglio insediamenti, procedure e limiti, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale. Le Province stabiliscono i criteri territoriali tramite il PTC, in particolare per le grandi strutture di vendita, individuando aree idonee ed escluse e indirizzi di inserimento paesaggistico e mobilità.

I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative non riservate ad altri enti e adeguano gli strumenti urbanistici secondo regolamento regionale e PTC provinciali, tramite consultazione con imprese, lavoratori e consumatori.

Vendite straordinarie, promozionali e regole comuni

La legge disciplina vendite di liquidazione, saldi di fine stagione e vendite promozionali. Le vendite straordinarie devono essere pubblicizzate con cartelli che indichino tipologia, periodo e prezzi prima e dopo lo sconto. Le vendite di liquidazione richiedono comunicazione preventiva al SUAP almeno 15 giorni prima e durano al massimo 12 settimane. I saldi sono regolati dalla Giunta regionale; nei primi due giorni esistono regole di tolleranza sull’assenza del cartellino prezzo.

Gli orari di apertura del dettaglio sono liberamente determinati dagli esercenti, con obbligo di pubblicizzazione. I prodotti esposti devono avere il prezzo ben visibile; per arte, antiquariato, oreficeria e gioielleria il cartellino può essere visibile solo dall’interno per esigenze di prevenzione della criminalità.

Commercio al dettaglio in sede fissa: avvio, variazioni e cessazione

Per gli esercizi di vicinato la comunicazione al SUAP copre apertura, trasferimento, ampliamento fino al massimo consentito, riduzione, cambio settore e cessazione. Sono ammessi in tutte le zone territoriali omogenee, salvo divieti espressi dello strumento urbanistico.

Negli esercizi alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti con arredi e locali dell’azienda, senza servizio assistito di somministrazione. È possibile l’ampliamento mediante accorpamento fino al limite dimensionale previsto, con comunicazione al SUAP.

Per le medie strutture l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento e il cambio merceologico sono soggetti ad autorizzazione del SUAP, con disciplina comunale sui criteri e un termine massimo di 90 giorni per il silenzio-assenso. Le grandi strutture richiedono autorizzazione del SUAP e conferenza di servizi; la domanda si intende accolta se non viene comunicato il diniego entro 120 giorni dalla prima riunione. Il Comune rilascia o nega il titolo entro 30 giorni dal parere della conferenza.

L’attività può essere gestita da un titolare che affidi reparti a soggetti in possesso dei requisiti, con comunicazione al SUAP. Il subingresso, la cessazione e la sospensione sono soggetti a regole specifiche: il trasferimento di titolarità si comunica entro 45 giorni; la sospensione può durare fino a 12 mesi, prorogabili di 6 mesi per forza maggiore. La mancata attivazione nei termini, la sospensione oltre il limite o la perdita dei requisiti comportano chiusura o decadenza.

Sanzioni e controlli per il commercio in sede fissa

I Comuni vigilano e irrogano le sanzioni. Sono previste, tra l’altro:

  • sanzione da 2.500 a 15.000 euro e chiusura per mancanza dei requisiti;
  • sanzione da 1.000 a 3.000 euro per violazioni degli obblighi di pubblicità dei prezzi;
  • sanzione da 3.000 a 9.000 euro e chiusura per mancanza o falsità del titolo abilitativo;
  • sanzione da 500 a 3.000 euro per ogni altra violazione;
  • sospensione e successiva chiusura in caso di mancanza sopravvenuta di requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza.

Commercio su aree pubbliche: regime generale

Il commercio su aree pubbliche comprende vendita al dettaglio e somministrazione su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia disponibilità, con mercati, fiere, mercati stagionali e straordinari, mercatini dell’antiquariato e collezionismo, mercati agricoli, manifestazioni straordinarie e fiere promozionali.

L’attività è subordinata ai requisiti di onorabilità e professionalità. È esercitabile su posteggio o in forma itinerante; possono operare persone fisiche, società, cooperative e consorzi. L’autorizzazione abilita anche, nei limiti di legge, alla vendita itinerante e alla partecipazione alle fiere.

Posteggi, mercati, fiere e limiti quantitativi

L’autorizzazione e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP. Il numero massimo di concessioni detenibili da uno stesso soggetto varia in base al numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera:

  • fino a 100 posteggi: massimo 2 concessioni per settore merceologico;
  • oltre 100 posteggi: massimo 3 concessioni per settore merceologico.

L’assegnazione dei posteggi liberi tiene conto delle presenze maturate e, a parità, dell’anzianità di impresa. La concessione non è cedibile se non con l’azienda o ramo d’azienda.

I Comuni disciplinano mercati e fiere con regolamento, stabilendo tipologia, giorni, numero di posteggi, circolazione, modalità di assegnazione, registrazione presenze, posteggi riservati, decadenze, sanzioni e criteri per i mercatini dell’antiquariato.

Posteggi riservati e mercatini dell’antiquariato/collezionismo

I Comuni possono riservare posteggi:

  • ai soggetti con handicap fino al 3% dei posteggi;
  • ai produttori agricoli fino al 10%;
  • a commercio equo e solidale, imprese artigiane e di servizi;
  • a hobbisti e creativi fino al 5%.

Per i mercatini dell’antiquariato e del collezionismo possono partecipare operatori professionali, non professionali, artigiani e soggetti del terzo settore/solidarietà. Gli hobbisti e i creativi necessitano di un tesserino comunale; il tesserino non è cedibile e deve essere esposto. La vendita con prezzo unitario superiore a 300 euro da parte di hobbisti/creativi comporta l’applicazione della sanzione ordinaria prevista dalla legge.

Commercio itinerante, vigilanza e sanzioni

L’attività itinerante si avvia con comunicazione al SUAP e abilita su tutto il territorio nazionale, alla partecipazione a mercati e fiere e alla vendita a domicilio. È previsto il divieto di presentare più di una comunicazione, salvo subentro. La sosta nello stesso punto non può superare un’ora, poi l’operatore deve spostarsi di almeno 500 metri; i Comuni possono interdire specifiche zone, ma non tutto il territorio.

Le violazioni sono sanzionate con:

  • da 2.500 a 15.000 euro, sequestro e confisca per esercizio senza titolo o senza requisiti;
  • da 250 a 1.500 euro per ogni altra violazione;
  • sospensione dell’attività da 1 a 20 giorni per particolare gravità o reiterazione;
  • confisca nei casi previsti dalla norma, comprese violazioni delle limitazioni comunali.

Stampa quotidiana e periodica

La legge disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, nel rispetto della libertà di informazione e del pluralismo. Il sistema regionale distingue punti vendita esclusivi e non esclusivi.

I punti vendita esclusivi devono garantire sempre la vendita di quotidiani e periodici, indipendentemente da altre attività, salvo i giorni in cui i giornali non sono stampati; possono vendere anche altri prodotti e svolgere servizi ulteriori. I punti vendita non esclusivi operano in attività come tabaccherie, distributori carburanti, bar, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, esercizi librari e altre attività individuate dalla Giunta.

L’apertura dei nuovi punti vendita, il trasferimento di sede e gli esercizi stagionali sono soggetti a SCIA al SUAP. Esistono anche forme particolari di vendita, come sedi di partiti, editori, strutture ricettive o pubbliche/ private riservate a categorie specifiche, tutte soggette a comunicazione.

I Comuni vigilano e sanzionano le violazioni con multe da 2.000 a 10.000 euro per ciascuna violazione.

Somministrazione di alimenti e bevande: disciplina generale

La somministrazione è definita come vendita per il consumo sul posto, in locali o aree attrezzate al pubblico. La legge distingue anche home restaurant, catering, mense aziendali, degustazioni e somministrazioni non assistite, che restano fuori dal titolo.

L’apertura o il trasferimento degli esercizi è soggetta a SCIA, salvo le zone assoggettate a programmazione ai sensi del d.lgs. 59/2010, dove serve autorizzazione. L’esercizio richiede requisiti di onorabilità e professionali, disponibilità dei locali, notifica sanitaria e conformità dei locali alla sorvegliabilità e alle norme edilizie, urbanistiche, di sicurezza e antincendio. La SCIA vale solo per i locali e l’area indicati.

Gli esercizi possono vendere per asporto e installare apparecchi radiotelevisivi, impianti sonori e giochi, nel rispetto della normativa di settore.

Home restaurant, catering e somministrazioni particolari

L’home restaurant è riconosciuto come attività esercitata nella propria abitazione da persone fisiche in possesso dei requisiti. È soggetto a SCIA e non può effettuare vendita per asporto o a domicilio.

Le somministrazioni temporanee in occasione di fiere, feste, mercati, riunioni o eventi straordinari richiedono comunicazione al SUAP, hanno durata limitata al periodo della manifestazione e comunque non oltre 30 giorni, e non sono soggette alla disciplina sulla destinazione d’uso dei locali.

Sono soggette a SCIA anche le somministrazioni in autostrade, stazioni, musei, teatri, librerie, mense, spacci, esercizi polifunzionali, centri commerciali, impianti stradali, rifugi alpini e attività prevalenti di spettacolo o svago.

Somministrazione: limiti, prezzi, orari, subingresso e sanzioni

I Comuni possono vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche per motivi di interesse pubblico, anche in fasce orarie determinate o in relazione a eventi specifici.

Il subingresso avviene mediante comunicazione al SUAP entro 90 giorni nel trasferimento tra vivi; per successione mortis causa la comunicazione va fatta entro un anno, con possibilità di prosecuzione e successiva cessione. La mancata ripresa dell’attività, la perdita dei requisiti, il venir meno della disponibilità dei locali o la mancata attivazione nei termini determinano decadenza/revoca.

I prezzi devono essere esposti secondo regole distinte per bevande, alimenti e consumo al tavolo; nei menu a prezzo fisso non sono ammessi costi aggiuntivi per servizio e coperto, salvo indicazione dei prezzi delle bevande non incluse.

I Comuni vigilano e applicano sanzioni da 2.500 a 15.000 euro con chiusura per esercizio senza titolo o senza requisiti, e da 250 a 1.500 euro per le altre violazioni.

Distribuzione carburanti: principi, tipologie e pianificazione

La legge stabilisce i principi per l’ammodernamento della rete di distribuzione carburanti, includendo benzine, gasoli, GPL, metano, biometano, elettricità, idrogeno e altri combustibili alternativi, nonché le colonnine per la ricarica elettrica.

I Comuni esercitano le funzioni amministrative sulla rete ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali, rilasciando autorizzazioni, concessioni, atti di modifica, sospensione, revoca e sanzione. L’installazione deve rispettare le norme urbanistiche, ambientali, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, fiscale, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

Nuovi impianti e requisiti tecnici

I nuovi impianti devono, in linea generale, prevedere benzina e gasolio, gas naturale, e infrastrutture di ricarica elettrica veloce. Sono previste deroghe tecniche o per comuni montani; in alcuni casi deve essere erogato GPL in luogo del gas naturale.

I nuovi impianti devono essere dotati di dispositivi self-service, adeguata capacità di compressione, impianto fotovoltaico o cogenerazione, pensiline, servizi igienici, aree di sosta se vi sono servizi integrativi e sistemi di raccolta/trattamento delle acque di prima pioggia. Devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.

Esercizio, collaudo, incompatibilità e sanzioni carburanti

Sono disciplinati:

  • impianti con gestore e senza gestore;
  • impianti mono-prodotto a gas naturale con ricarica elettrica;
  • impianti ad uso privato, anche per trasporto pubblico locale;
  • contenitori-distributori mobili per uso agricolo o agromeccanico;
  • impianti per natanti e avio;
  • prelievi in recipienti mobili;
  • collaudo degli impianti prima dell’esercizio.

Sono incompatibili, tra gli altri, gli impianti senza sede propria che riforniscono dalla carreggiata, quelli in aree pedonali, quelli in determinate posizioni stradali pericolose e quelli privi di servizi igienici, salvo self-service H24 senza gestore. L’impianto incompatibile è chiuso e l’autorizzazione decade. Esiste una deroga per gli impianti di pubblica utilità, quando rappresentano l’unico punto di rifornimento nel comune o si trovano oltre 15 km da altro impianto.

Le sanzioni arrivano fino a 15.000 euro per impianti senza autorizzazione o con modifiche abusive, con ulteriori sanzioni per omessa comunicazione, mancata esposizione prezzi, violazioni di orari e pubblicità ingannevole.

Mercati all’ingrosso e centri agroalimentari

La legge disciplina l’istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, includendo mercati alla produzione, di distribuzione, al consumo e misti. La Regione deve adottare entro due anni un piano di sviluppo dei mercati all’ingrosso.

L’iniziativa può essere assunta da enti locali, Camera di Commercio, consorzi, società consortili, cooperative e operatori del settore. I Comuni autorizzano i mercati, mentre la Giunta regionale autorizza i centri agroalimentari.

La gestione avviene tramite soggetti istitutori o gestori convenzionati. Il regolamento del mercato disciplina canoni, accessi, calendario, servizi, commissioni, qualità, pulizia, sanzioni e ogni aspetto operativo. È prevista una commissione di mercato, un direttore e, facoltativamente, una cassa di mercato. La vigilanza è comunale e sanitaria secondo le rispettive competenze.

Sistema fieristico regionale

L’attività fieristica è libera e assoggettata a concorrenza, parità di trattamento, norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di lavoro. Le manifestazioni fieristiche comprendono fiere generali, specializzate, mostre mercato ed esposizioni, con esclusioni specifiche per esposizioni universali, esposizioni permanenti, attività collegate a convegni entro la soglia di superficie, vendite in sede fissa o aree pubbliche e feste/sagre tradizionali.

Le manifestazioni possono essere qualificate come internazionali, nazionali, regionali o locali. La qualifica è attribuita dalla Regione o dal Comune secondo i rispettivi livelli. Gli organizzatori devono inviare una comunicazione agli enti competenti con i dati della manifestazione e il regolamento; la Regione pubblica il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

È istituito l’elenco regionale degli enti fieristici e quello degli organizzatori. La Regione programma annualmente le attività promozionali e può concedere contributi agli organizzatori iscritti nel calendario, con benefici particolari per chi certifica i dati relativi a espositori e visitatori.

Le sanzioni comprendono importi parametrati alla superficie o al fatturato, revoca della qualifica ed esclusione dal calendario regionale per più anni in caso di violazioni, abuso di qualifica o informazioni scorrette.

Interventi finanziari

La Regione promuove interventi economici a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali per riqualificazione, innovazione, formazione, accesso al credito, contrasto all’usura, sostegno a reti, centri commerciali naturali, commercio elettronico, commercio equo e solidale, rimozione barriere architettoniche, negozi sfusi e tutela dei locali storici, nonché per il piccolo commercio nei borghi e nei centri storici.

Sono previsti contributi anche ai Comuni per fondi di ristoro dei danni da lavori pubblici e un fondo regionale per studi e sperimentazioni sul commercio urbano.

Possono accedere ai contributi Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, imprese commerciali e di somministrazione, cooperative, consorzi fidi e CAT. La Giunta approva un programma annuale di utilizzo delle risorse e riferisce annualmente all’Assemblea legislativa.

Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Le disposizioni della legge prevalgono sugli strumenti urbanistici provinciali e comunali difformi fino all’adeguamento degli enti. Fino all’adozione dei regolamenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti; ai procedimenti in corso si applica la normativa precedente.

La legge abroga la l.r. 10 novembre 2009, n. 27 e successive modificazioni. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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