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Legge

L.R. Marche 23/2021

Istituzione del Servizio di psicologia scolastica

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nelle Marche il Servizio di psicologia scolastica per promuovere benessere e salute psicofisica nella scuola, con attività di ascolto, orientamento, supporto a docenti e famiglie. Prevede organizzazione tramite regolamento attuativo, convenzioni con psicologi esperti, comitato tecnico-scientifico e una fase di sperimentazione triennale. Stanziati 50.000 euro per il 2021, poi secondo le leggi di bilancio.

Istituzione del Servizio di psicologia scolastica nelle scuole marchigiane

Istituzione del Servizio di psicologia scolastica

La legge regionale istituisce nelle Marche il Servizio di psicologia scolastica come insieme coordinato di attività psicologiche rivolte al mondo della scuola. Il servizio è pensato per operare in raccordo con le altre risorse territoriali e con i servizi specialistici, nel rispetto delle rispettive competenze, e può essere attivato nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, d’intesa con le istituzioni scolastiche.

Finalità e ambito di intervento

Il Servizio ha una funzione di promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo. Le finalità principali sono:

  • migliorare la vita scolastica;
  • rafforzare la qualità dei percorsi formativi, sia sul piano istruttivo sia su quello educativo;
  • supportare scuole e famiglie nelle rispettive funzioni educative;
  • programmare attività formative per le diverse componenti del sistema scolastico.

Il servizio si coordina con protocolli e progetti già attivi, con gli interventi di altri professionisti e con i CIC previsti dalla normativa sugli stupefacenti, oltre che con i servizi territoriali e specialistici, prevedendo se necessario l’invio ai servizi pubblici competenti.

Attività previste

Le attività del servizio, svolte d’intesa con le istituzioni scolastiche, sono articolate per destinatari.

Per gli allievi comprendono:

  • sportello di ascolto;
  • sostegno all’orientamento;
  • sviluppo di competenze sociali e civiche;
  • supporto allo sviluppo cognitivo, affettivo ed emotivo;
  • rafforzamento di autostima e autoefficacia;
  • contrasto a bullismo, cyberbullismo e dipendenze;
  • prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica;
  • iniziative per affrontare eventuali situazioni di emergenza.

Per insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo prevedono:

  • promozione e valorizzazione del ruolo professionale;
  • supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali;
  • sostegno nell’esercizio delle diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe;
  • collaborazione nella gestione del dialogo tra culture.

Per le famiglie comprendono:

  • promozione delle competenze genitoriali;
  • incentivazione della partecipazione delle famiglie nella corresponsabilità educativa;
  • sviluppo della collaborazione scuola-famiglia.

La consulenza individuale agli alunni è ammessa solo se i genitori sono preventivamente informati e rilasciano il consenso informato.

Organizzazione del servizio e convenzioni

La struttura regionale competente in materia di istruzione organizza il servizio d’intesa con l’ASUR e con le istituzioni scolastiche, con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato tecnico scientifico e dell’Ordine degli psicologi della Regione Marche.

Il regolamento attuativo, da adottare dalla Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve disciplinare l’organizzazione del servizio tenendo conto in particolare di:

  • organizzazione territoriale del servizio;
  • realizzazione tramite convenzioni tra psicologi esperti in psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale, e reti di scuole richiedenti.

La durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all’anno scolastico. Gli psicologi sono scelti tra quelli inseriti in un elenco predisposto dalla Giunta regionale a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle già convenzionate e programmate dal servizio regionale, ma i relativi costi aggiuntivi restano a loro carico.

Comitato tecnico scientifico

Presso la struttura regionale competente in materia di istruzione è istituito un Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal dirigente della struttura o da un suo delegato.

Il Comitato è composto da rappresentanti di istituzioni e categorie del mondo scolastico e professionale, tra cui ASUR, studenti, insegnanti, dirigenza scolastica, personale tecnico-amministrativo e ATA, educatori professionali, tre psicologi esperti in psicologia scolastica e un dipendente regionale con funzioni di segreteria.

Le designazioni devono avvenire entro 30 giorni dalla richiesta; se il termine decorre inutilmente, il Comitato si costituisce con almeno la metà dei componenti designati. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti, si riunisce almeno due volte l’anno e quando necessario. La partecipazione è gratuita e la durata in carica è di tre anni.

Valutazione periodica e monitoraggio

Con cadenza triennale la Giunta regionale indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e alle associazioni interessate e trasmette all’Assemblea legislativa la valutazione dei risultati conseguiti dal servizio, insieme alla proposta dei conseguenti provvedimenti, previa relazione del Comitato tecnico scientifico.

La relazione valutativa deve contenere almeno:

  • il numero degli istituti scolastici che hanno attivato il servizio, distinti per tipologia;
  • il numero complessivo degli utenti, distinto per tipologia di intervento;
  • le risorse stanziate nel periodo di riferimento, con indicazione di somme impegnate, liquidate ed erogate;
  • le criticità emerse e le eventuali proposte di intervento.

La Giunta rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per la valutazione; il Consiglio-Assemblea legislativa rende pubblici i documenti conclusivi dell’esame unitamente alla relazione esaminata.

Fase di sperimentazione

Nel triennio di prima sperimentazione del servizio, il Comitato tecnico scientifico valuta e seleziona annualmente alcuni dei progetti presentati dagli istituti scolastici. La disciplina ha quindi una fase iniziale sperimentale di tre anni, durante la quale il servizio viene monitorato e selezionato anche in base ai progetti proposti dalle scuole.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata per il solo anno 2021 la spesa complessiva di 50.000 euro. Per gli anni successivi la spesa è rinviata alle rispettive leggi di bilancio.

La copertura è assicurata mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 01, Programma 05, e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 12, Programma 01. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni necessarie per la gestione.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge è del 2021 e contiene una disciplina di istituzione e avvio del servizio, con regolamento attuativo da adottare entro 120 giorni e una fase di prima sperimentazione triennale. La previsione finanziaria specifica del comma iniziale riguarda l’anno 2021, mentre gli anni successivi sono rimessi alle leggi di bilancio. La disciplina, in quanto istitutiva e organizzativa del servizio, non risulta superata da elementi testuali di abrogazione nel testo fornito.

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