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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9371/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, dopo il deposito della proposta, del piano e della documentazione per il concordato, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Siena ai sensi degli artt. 27 e 28 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). La ricorrente ha contestato (i) l'interpretazione formale e rigida dell'art. 28 CCII sul trasferimento della sede/COMI, sostenendo che il trasferimento della sede legale (e del centro degli interessi) debba prevalere anche se avvenuto nell'anno antecedente la domanda; (ii) l'applicabilità dell'art. 38 c.p.c. e la preclusione per sollevare l'eccezione di incompetenza, deducendo che il Tribunale di Roma era già in possesso degli elementi necessari al momento dei primi provvedimenti cautelari e pertanto non poteva ritrattare la propria valutazione di competenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la competenza territoriale per i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi si radica sul centro degli interessi principali (COMI) del debitore alla data del deposito dell'atto introduttivo rilevante (in materia di concordato, il momento decisivo è il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 39 CCII). Il Tribunale di Roma ha correttamente rilevato d'ufficio la propria incompetenza solo dopo aver acquisito la documentazione completa e, quindi, non è precluso dal fatto di avere precedentemente adottato decreti (anche di misure protettive) pronunciamenti assunti inaudita altera parte e in fase anteriore al deposito della proposta. La Corte ha inoltre affermato che l'eccezione di incompetenza può essere sollevata quando il giudice dispone di tutti gli elementi necessari per la valutazione; l'art. 38 c.p.c. non è applicabile nella sua forma rigida alla procedura preconcordataria/concordataria, dovendosi individuare invece il termine ultimo nella fase in cui il tribunale è chiamato a deliberare sull'ammissione al concordato (ossia con il deposito completo). La pronuncia ricorda la presunzione di coincidenza tra sede legale e COMI e l'efficacia della regola del trasferimento operato nell'anno antecedente per contrastare forum shopping. Il ricorso è respinto e non è stata pronunciata una diversa disposizione sulle spese; è stata richiamata la possibilità di un contributo unificato supplementare da verificare dall'amministrazione giudiziaria.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) - art. 27

    Stabilisce che la competenza territoriale è del tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI). La Corte conferma che la data rilevante per radicare la competenza è quella del deposito dell'atto introduttivo (concordato con la documentazione completa).

  • d.lgs. n. 14/2019 (CCII) - art. 28

    Regola il caso di trasferimento del centro degli interessi principali nell'anno antecedente la domanda: la norma tende a contrastare spostamenti strumentali del COMI. La Corte ritiene applicabile la presunzione e la rilevanza temporale dell'anno antecedente.

  • d.lgs. n. 14/2019 (CCII) - art. 2, comma 1, lett. m)

    "luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi"

    Definizione di COMI utilizzata per l'accertamento del centro degli interessi principali; la valutazione è complessiva e presuntiva in favore della sede legale, superabile con prove convincenti.

  • d.lgs. n. 14/2019 (CCII) - artt. 39, 40, 41, 44, 47

    Norme che disciplinano la documentazione richiesta per il concordato, la procedura di ammissione, l'udienza di comparizione e gli effetti dell'apertura: la Corte individua il deposito della proposta, del piano e della documentazione (art.39) quale momento decisivo per la verifica della competenza.

  • cod. proc. civ. - art. 38

    Norma sulle preclusioni per eccezione di incompetenza: la Corte ritiene che la sua applicazione non sia automatica nella procedura preconcordataria/concordataria; si richiede invece che il termine ultimo per rilevare l'incompetenza sia collegato al momento in cui il tribunale acquisisce tutti gli elementi necessari (deposito della proposta/piano).

  • cod. proc. civ. - art. 5

    Richiamato per sottolineare che il momento rilevante per la competenza è la data del deposito dell'atto introduttivo; conferma la centralità del momento iniziale per l'individuazione della giurisdizione.

  • r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) - art. 9 e artt. richiamati

    Richiamati in motivazione per confronto storico: la precedente disciplina radicava la competenza nella sede principale; tuttavia la Corte osserva che tali norme sono in gran parte superate dal CCII e che alcune disposizioni evocate sono inapplicabili ratione temporis.

  • cod. proc. civ. - art. 29 (CCII richiamato nella sentenza)

    Principio che l'ordinanza che declina la competenza deve essere motivata; la Corte ritiene ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso ordinanze di declinatoria anche nella materia del CCII.

  • d.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per l'eventuale obbligo di versamento di un contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso per regolamento di competenza.

Massime di principio

  • La competenza territoriale nei procedimenti di accesso a strumenti di regolazione della crisi (concordato) si determina in base al COMI del debitore alla data del deposito della domanda rilevante (ossia quando è depositata la proposta, il piano e la documentazione prevista).
  • Il trasferimento della sede legale/COMI nell'anno antecedente la domanda è presunto irrilevante ai fini di radicare la competenza nel nuovo foro: la normativa e la giurisprudenza mirano a prevenire il forum shopping, salvo prova convincente della natura effettiva del trasferimento.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale quando entra in possesso di tutti gli elementi necessari per valutarla (di norma con il deposito completo della proposta/piano); provvedimenti cautelari adottati anteriormente possono essere revocati o considerati provvisori.
  • L'art. 38 c.p.c. non si applica in modo automatico e rigido alle procedure preconcordatarie/concordatarie: il termine ultimo per sollevare l'eccezione di incompetenza deve essere collegato al momento in cui il tribunale è chiamato a valutare l'ammissione al concordato.
  • Per chi avvia un concordato, è importante documentare tempestivamente e con elementi probatori il luogo effettivo del centro degli interessi (attività amministrativa, libri contabili, luogo delle decisioni strategiche) se si vuole che un trasferimento di sede sia valutato come reale e non formale.
  • Le misure protettive concesse inaudita altera parte sono provvisorie e non impediscono successivi approfondimenti sul tema della competenza quando emergano elementi ulteriori al momento del deposito della documentazione completa.

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