Cassazione Penale, Sentenza n. 01444/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la correzione di un presunto errore materiale nel dispositivo della sentenza di appello del 11/03/2024, sostenendo che la decisione non avesse dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato e non avesse adottato la formula assolutoria prevista dall'art. 530 comma 2 c.p.p. I ricorrenti deducevano violazione degli artt. 130, 530 commi 1 e 2, 547 in riferimento all'art. 546 lett. f) c.p.p. e vizio di motivazione, rilevando che la Cassazione avrebbe ammesso la prescrizione e che quindi il dispositivo avrebbe dovuto essere emendato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la mancata menzione della prescrizione non fosse un errore materiale ma la conseguenza di una valutazione sul merito compiuta dal giudice d'appello: quest'ultimo, intervenuta la prescrizione nel corso del giudizio, ha valutato comunque la sussistenza dei presupposti per un'assoluzione nel merito (escludendo il nesso di causalità tra omissioni e evento). La Corte ha inoltre confermato la legittimità della declaratoria di inammissibilità resa de plano ai sensi degli artt. 130 e 127 c.p.p. e ha rilevato l'incompetenza funzionale del giudice che avrebbe tentato di correggere l'errore se il provvedimento fosse stato impugnato, rimettendo tali questioni al giudice dell'impugnazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
Regola la procedura di correzione di errori materiali; la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità resa de plano richiamando l'art.127
art. 127 c.p.p.
Comma 9 autorizza la dichiarazione di inammissibilità anche senza formalità; la Corte ha ritenuto lecita la pronuncia de plano senza contraddittorio integrale
art. 530 c.p.p. commi 1 e 2
Disciplina le formule dell'assoluzione; i ricorrenti sostenevano che dovesse essere adottata la formula del comma 2, ma la Corte ha ritenuto che l'assoluzione del giudice di merito fosse motivata sull'inesistenza del nesso causale e non riconducibile a mera prescrizione
art. 546 lett. f) c.p.p.
Norma richiamata in riferimento ai vizi di motivazione e impugnabilità; citata nel quadro delle doglianze dei ricorrenti
art. 547 c.p.p.
Richiamato tra le norme violate secondo i ricorrenti; la Corte ha valutato che le censure attengono al merito e non a errore materiale
Massime di principio
- La mancata annotazione di una causa estintiva (es. prescrizione intervenuta in corso di giudizio) non è automaticamente un "errore materiale": se il giudice d'appello valuta e decide sul merito (escludendo il nesso causale), l'omissione è spesso il riflesso di una scelta motivata e non correggibile come errore materiale
- La procedura ex art.130 c.p.p. di correzione di errori materiali può essere dichiarata inammissibile de plano ai sensi dell'art.127 c.p.p.; il giudice può rigettare l'istanza senza contraddittorio se la domanda è manifestamente infondata o proposta fuori dalle condizioni di legge
- Quando la censura implica una rivalutazione del merito o delle valutazioni discrezionali (esame della causalità nei reati colposi), la questione va sollevata con impugnazione ordinaria e non con richiesta di emendamento di errore materiale
- La competenza a correggere provvedimenti impugnati spetta al giudice dell'impugnazione: un atto di correzione adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è affetto da nullità per difetto di competenza funzionale
- Nel reato colposo omissivo improprio il nesso di causalità non si fonda su mera probabilità statistica ma su un giudizio di alta probabilità logica, che richiede analisi del caso concreto e può giustificare un'assoluzione indipendente dalla prescrizione
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