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Sentenza

Sentenza n. 11380/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II e III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n.258 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc.ti V e VI), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n.258 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonchè - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata alla posizione n. 257 (All. A) in luogo di essere ricompresa nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierna Ricorrente è stata collocata in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all’esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 26 ottobre 2023 (doc. 28), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - del verbale n. 28 del 9 maggio 2016 e allegata scheda punteggi (doc. 29), richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la III Sottocommissione non ha valutato i titoli presentati dalla Ricorrente; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 24), con cui è stato risolto il contratto individuale di lavoro con qualifica dirigenziale non generale e il conseguente rapporto di lavoro stipulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Dott.ssa Bressi, che ha determinato la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202413320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifiche della graduatoria finale della selezione per 175 dirigenti, nonché gli atti presupposti e consequenziali, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata alla posizione n. 258 anziché tra i vincitori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la graduatoria finale della procedura selettiva per l’assunzione di dirigenti, approvata dopo il rinnovo della valutazione dei titoli disposto in esecuzione di precedenti pronunce giurisdizionali. Nella graduatoria originaria era risultata vincitrice, mentre nella nuova graduatoria era stata collocata alla posizione n. 257, poi n. 258 a seguito delle successive rettifiche, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale già instaurato. L’unico motivo dedotto riguardava l’illegittimità del criterio utilizzato dalla nuova Commissione esaminatrice per attribuire i punteggi ai titoli, consistente nell’applicazione orizzontale di un unico moltiplicatore, pari a 8,50, ai valori stabiliti dalla precedente Commissione. La stessa censura era già stata proposta in un precedente giudizio contro la graduatoria dell’11 gennaio 2024, definito con sentenza di rigetto del TAR, successivamente appellata. Nel presente giudizio la ricorrente ha impugnato le due successive rettifiche della graduatoria, sostenendo di dover mantenere attuale il proprio interesse all’annullamento della graduatoria originaria nelle more dell’appello.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha preliminarmente chiarito che la lesione della posizione della ricorrente derivava direttamente dalla graduatoria originaria e non dalle successive rettifiche, le quali non costituivano un rinnovato esercizio del potere discrezionale, ma meri atti di rettifica e di adempimento di obblighi di correttezza, buon andamento o esecuzione di pronunce giudiziali. Pertanto, in presenza di una lesione originaria soltanto reiterata, non sussisteva un onere di autonoma impugnazione delle rettifiche. Il Collegio ha poi rilevato l’assenza di una concreta utilità derivante dall’accoglimento del ricorso: se l’appello contro la precedente sentenza fosse stato accolto, l’annullamento della graduatoria originaria avrebbe travolto automaticamente le rettifiche, quali atti consequenziali e dal contenuto dovuto; se l’appello fosse stato respinto, si sarebbe consolidata la legittimità della graduatoria originaria e non sarebbe stato possibile contestare nuovamente le rettifiche per invalidità derivata. Le spese sono state integralmente compensate, considerato il carattere processuale della pronuncia e la funzione cautelativa del ricorso.

Massime di principio

  • Le mere rettifiche di una graduatoria, adottate per correggere errori materiali o per dare esecuzione a pronunce giudiziali, non costituiscono un rinnovato esercizio del potere discrezionale e non reiterano autonomamente la lesione già prodotta dalla graduatoria originaria.
  • Quando la lesione dell’interesse del candidato deriva dalla graduatoria originaria e le successive rettifiche hanno natura meramente consequenziale e dovuta, il candidato non è tenuto a impugnare autonomamente tali rettifiche per conservare la possibilità di contestare la graduatoria originaria.
  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro atti meramente rettificativi quando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione della graduatoria originaria ne determinerebbe automaticamente la caducazione, mentre il rigetto di tale impugnazione ne consoliderebbe gli effetti e impedirebbe una nuova contestazione per invalidità derivata.
  • L’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità concreta e attuale: non sussiste quando la decisione sul ricorso contro atti consequenziali non può produrre alcun risultato ulteriore rispetto a quello derivante dalla decisione già o comunque autonomamente pendente sull’atto originario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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