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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10802/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato il proscioglimento per prescrizione di talune imputazioni e l'assoluzione per non aver commesso il fatto di altre; deducevano: (1) che avrebbe dovuto essere pronunciata l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché, secondo la difesa, mancavano i presupposti oggettivi della lottizzazione abusiva (dimensione non rilevante, finalità abitativa e non speculativa, particelle autonome, aree interdette ma urbanisticamente già urbanizzate) e mancava prova della partecipazione soggettiva di Roberto e Alessandra Gentile; (2) che la confisca urbanistica disposta sulla particella di proprietà di Roberto e Alessandra era illegittima perché estesa senza prova della loro partecipazione o della loro mala fede, si sarebbe dovuta valutare la buona fede e la proporzionalità dell'ablazione e, in subordine, limitare la confisca o adottare misure meno afflittive (demolizione o acquisizione gratuita soltanto dell'immobile di Di Fiore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato le conclusioni della Corte d'appello. Ha ritenuto che non sussistessero i requisiti per l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (richiede evidenza incontrovertibile dell'innocenza) perché dagli atti emergeva un processo progressivo di lottizzazione: frazionamento catastale, acquisti, edilizia abusiva e coordinamento familiare tra i soggetti coinvolti. Ha inoltre ritenuto legittima la confisca urbanistica estesa all'intera area e agli immobili, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e valutando che la misura fosse proporzionata e necessaria per ripristinare la conformità urbanistica dell'area, anche alla luce della destinazione a verde agricolo e del divieto d'uso edificatorio dal 2001. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento in favore della Cassazione di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 30

    Richiamato come norma di riferimento per gli illeciti edilizi; la Corte ha applicato i principi relativi alla configurabilità della lottizzazione abusiva

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44, comma 2 e lett. c)

    Articolo qualificato come fonte della confisca urbanistica per lottizzazione abusiva; la Corte ha interpretato la lottizzazione come reato a forma libera e progressivo nell'evento e ha ritenuto legittima la confisca dell'intera area ove la trasformazione urbanistica fosse complessivamente sfruttata

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    La Corte ha ribadito il criterio interpretativo delle Sezioni Unite: la pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, è possibile solo quando dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto o la prova dell'innocenza (standard di evidenza 'ictu oculi')

  • Codice di procedura penale, art. 578-bis

    Richiamato per il principio secondo cui, anche se il reato si estingue per prescrizione in sede di impugnazione, il giudice d'appello e la Cassazione devono decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca prevista dall'art. 44 TU edilizia

  • Codice di procedura penale, artt. 529 e 531

    Artt. processuali citati in riferimento ai criteri e limiti del ricorso per cassazione; utilizzati per inquadrare le censure mosse

  • Prot. n. 1 CEDU, art. 1 (protocollo addizionale alla CEDU)

    Riferimento al principio di tutela della proprietà e al parametro di proporzionalità della misura ablativa; la Corte ha valutato la confisca alla luce di tale principio e della giurisprudenza della Grande Camera (G.I.E.M. S.r.l. c. Italia)

Massime di principio

  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede prova 'ictu oculi' dell'assenza del fatto o dell'innocenza; mere incertezze o contraddizioni non consentono tale pronuncia.
  • La lottizzazione abusiva è reato di natura progressiva e può integrarsi mediante atti negoziali, frazionamenti catastali e opere successive realizzate da più soggetti in momenti diversi; la partecipazione può essere concorrente anche se le condotte sono intervenute in tempi differenti.
  • L'acquirente di un lotto frazionato non è automaticamente terzo estraneo: può essere ritenuto parte del disegno criminoso salvo che dimostri concretamente di aver agito in buona fede e di non aver contribuito causalmente all'illecito.
  • La confisca urbanistica prevista dall'art. 44 TU edilizia può essere disposta anche quando il reato sia estinto per prescrizione; in sede di impugnazione il giudice deve comunque decidere sugli effetti della confisca (art. 578-bis c.p.p.).
  • La proporzionalità della misura ablativa (confisca) va valutata concretamente: è richiesta motivazione specifica che dimostri che la confisca sia l'unica misura idonea a ripristinare la conformità urbanistica, tenendo conto degli interventi eseguiti dall'interessato.
  • Per contrastare una confisca in casi simili occorre fornire elementi probatori specifici sulla buona fede, sull'assenza di partecipazione all'iter lottizzatorio o proporre misure alternative e prove che rendano concreta la possibilità di rimedio non ablativo.

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