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Sentenza

Sentenza n. 3301/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3321/2025 depositata in data 10/07/2025

Giustizia amministrativa202504245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3321/2025, relativa al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente o altro equipollente per quattro anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Deduceva l'inadempimento del Ministero, che non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito né ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura esecutiva. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dalla sentenza civile, distratte in favore dei difensori. La ricorrente aveva inoltre formulato una domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., e una richiesta di rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di pagamenti, anche parziali, e di contestazioni dell'amministrazione sull'an e sul quantum del credito, ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La domanda risarcitoria è stata respinta perché generica e priva di concreti elementi di riscontro. È stata respinta anche la rivalutazione monetaria, qualificandosi il credito come debito di valuta. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza deve essere specificamente allegata e comprovata; una richiesta generica e priva di concreti elementi di riscontro non può essere accolta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute da una pubblica amministrazione in esecuzione di un titolo giudiziale è subordinato al decorso del termine dilatorio di 120 giorni; decorso tale termine senza adempimento può essere accertata l'inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l'amministrazione abbia eseguito il pagamento.
  • Quando l'amministrazione, costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'an né il quantum del credito e non documenta l'avvenuto pagamento, neppure parziale, il giudice può ordinare l'integrale adempimento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. non può essere accolta se formulata in termini generici e priva di allegazioni e concreti elementi di prova del danno.
  • La rivalutazione monetaria non spetta per un credito qualificato come debito di valuta, salva la diversa disciplina eventualmente applicabile agli accessori espressamente riconosciuti dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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