Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 388/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20.11.2023, pubblicata sul BUR il 2.1.2024, di variante parziale delle NTA del PRG OP, art. 1, nella parte in cui, recependo il Documento Unico di Programmazione delle attività commerciali e dichiarando l’immobile commerciale di proprietà della ricorrente “non idoneo”, di fatto impedisce sostanzialmente alla ricorrente l’utilizzo dell’immobile di sua proprietà sito in Terni, Piazzale Donegani, zona Polymer, svuotandone la fruibilità sotto il profilo economico; - della deliberazione di adozione della variante contestata n. 29 /2023, con cui si approva anche il Documento Unico di Programmazione commerciale sopra citato, della delibera di Giunta n. 329/2023 richiamata dalla deliberazione n. 78/2023, e delle relative NTA, negli stessi limiti, inclusi gli artt. 3 e 7 delle stesse NTA, nonché di qualsiasi altro atto adottato/approvato nel relativo procedimento, al momento non cognito, che abbia avuto l’effetto di introdurre la limitazione contestata, ivi inclusa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2019, per quanto occorrer possa; - degli atti approvati dalla Giunta regionale in materia di programmazione commerciale triennale, nella denegata ipotesi in cui contengano disposizioni atte a giustificare le decisioni comunali impugnate; nonché per il risarcimento del danno patito (richiesta avanzata nei soli confronti del Comune di Terni) per effetto della sostanziale impossibilità/limitazione del libero esercizio dell’attività commerciale da parte della ricorrente sull’immobile in questione.

Giustizia amministrativa202400101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Variante parziale alle NTA del PRG e Documento Unico di Programmazione delle Attività Commerciali, nella parte in cui qualificano come non idonea al commercio l’area in cui si trova l’immobile della ricorrente e ne limitano le utilizzazioni commerciali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione consiliare n. 78 del 20 novembre 2023, pubblicata il 2 gennaio 2024, di variante parziale alle NTA del PRG, nonché la deliberazione consiliare n. 29/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione delle Attività Commerciali, la deliberazione di Giunta n. 329/2023, le pertinenti NTA e gli atti regionali presupposti. La disciplina qualificava l’immobile di zona Polymer come area non idonea al commercio e, secondo la ricorrente, gli artt. 4 e 5 delle NTA consentivano soltanto attività di servizi alle attività esistenti e le attività indicate dall’art. 6, comma 3, l.r. Umbria 10/2014, mentre l’art. 7 salvaguardava le attività commerciali previste da titoli edilizi anteriori al Documento solo entro le superfici e la configurazione autorizzate. La società lamentava: (i) violazione degli artt. 9, 10 e 11 l.r. 10/2014 e degli artt. 2, 4 e 5 r.r. 1/2018, nonché contraddittorietà rispetto agli obiettivi comunali di prossimità, recupero degli insediamenti esistenti e qualità della vita; (ii) violazione dell’art. 1 l. 241/1990, dell’art. 4 del Trattato UE, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU e degli artt. 41 e 42 Cost., per avere la disciplina svuotato l’utilizzazione commerciale del bene senza definire i parametri per eventuali autorizzazioni future; (iii) violazione dell’art. 39 d.P.R. 327/2001 e sviamento, sostenendo che fosse stato imposto un vincolo sostanzialmente espropriativo, con richiesta di risarcimento quantificata in relazione al prezzo storico del bene e agli esborsi del 1987 e del 1999, rivalutati e maggiorati degli interessi. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di disposizioni pianificatorie non direttamente lesive, e comunque la legittimità della scelta discrezionale. Nel corso del giudizio la società ha chiesto chiarimenti sull’art. 7; due note comunali hanno affermato che la salvaguardia riguarda tutti i titoli anteriori, non soltanto l’ultimo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sulle censure di legittimità né sulla domanda risarcitoria. Ha ritenuto che le due risposte degli uffici comunali fossero concordanti: la salvaguardia dell’art. 7 comprende tutti i titoli autorizzatori anteriori alla variante, e non solo quello cronologicamente più recente, ma opera in concreto entro le superfici e la configurazione delle unità immobiliari autorizzate. Questa interpretazione soddisfa integralmente l’interesse azionato, perché la domanda della società era volta a poter riattivare una destinazione commerciale, i titoli pregressi riguardavano una pluralità di attività commerciali e la pianificazione impugnata non limitava il contenuto merceologico dell’attività. Anche la domanda risarcitoria era formulata in termini generici e ipotetici, senza individuare utilizzi alternativi concretamente preclusi. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Pertanto, il Collegio ritiene di dare atto che si è verificata la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la soddisfazione dell’interesse concretamente azionato rende non più necessaria una decisione sulla domanda.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione chiarisce in modo idoneo e satisfattivo la portata della disciplina contestata e tale chiarimento realizza integralmente l’interesse concretamente azionato, rendendo inutile la decisione sulle censure.
  • Quando una norma di salvaguardia riferisce la disciplina previgente ai titoli autorizzatori anteriori senza limitarsi espressamente all’ultimo in ordine cronologico, essa può essere interpretata come riferita a tutti i titoli pregressi; la tutela resta circoscritta alle superfici e alla configurazione delle unità immobiliari effettivamente autorizzate.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiCommercio e grandi strutture di venditaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.