L.R. FVG 16/2010
Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia disciplina, soprattutto per il periodo 2010-2012, misure urgenti su personale regionale, vice dirigenza, formazione, valutazione e alcuni riordini organizzativi, con diverse modifiche a leggi regionali di settore. Contiene inoltre regole per l’installazione e l’adeguamento degli impianti TV digitali terrestri. Alcune previsioni sono temporanee e legate a scadenze specifiche del 2010-2011.
Norme urgenti su personale, organizzazione regionale e passaggio al digitale terrestre
Norme urgenti su personale, organizzazione regionale e passaggio al digitale terrestre
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia introduce misure urgenti in materia di personale e organizzazione dell’amministrazione regionale e del comparto unico, oltre a norme specifiche per accompagnare il passaggio alla televisione digitale terrestre nel territorio regionale. Diverse disposizioni hanno carattere temporaneo e sono riferite a scadenze puntuali tra il 2010 e il 2011.
Personale regionale, trattamento economico e mobilità
La legge interviene sul personale assunto ai sensi della legge regionale n. 22/1972 con contratto da dirigente d’azienda industriale, prevedendo l’equiparazione al dirigente di staff ai fini della graduazione delle posizioni dirigenziali quando non sia preposto a una struttura direzionale. Se la retribuzione risultante è inferiore a quella in godimento, spetta un assegno personale riassorbibile. Per la retribuzione di risultato si applica la disciplina del personale dirigenziale regionale; i relativi oneri gravano sul bilancio regionale. Il servizio competente in materia di sistemi informativi delega funzioni dirigenziali al personale assegnato.
È inoltre previsto che il personale dipendente del ruolo unico regionale temporaneamente impiegato presso istituzioni o agenzie europee, GECT, organismi internazionali o Stati esteri sia collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo svolto con contratto a tempo determinato vale interamente ai fini dell’anzianità di servizio e, se non diversamente previsto dal contratto, anche ai fini di quiescenza e previdenza.
Assenze per malattia, disciplina disciplinare e rilevazione della presenza
Per il personale regionale si applica la disciplina statale sulle fasce orarie di reperibilità per visite fiscali e sulla trasmissione degli attestati di malattia. Si applica anche la disciplina statale sulle forme e i termini del procedimento disciplinare, ferma la definizione contrattuale della tipologia delle infrazioni e delle sanzioni nei limiti della normativa statale. Le funzioni attribuite dalla disciplina statale all’ufficio procedimenti disciplinari sono assegnate al Direttore centrale competente in materia di personale.
La rilevazione della presenza resta, in via generale, automatica; tuttavia, per specifici uffici di segreteria a supporto degli organi politici, per le segreterie consiliari, per le segreterie dei gruppi consiliari e per le stazioni forestali, il personale può continuare a registrare la presenza mediante sottoscrizione di un apposito registro validato dall’amministratore o dal responsabile della struttura.
Messa a disposizione di personale per CONI e Federazioni sportive
La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con il CONI e con singole Federazioni sportive nazionali per mettere a disposizione personale regionale non dirigente con qualificazione tecnica nel settore sportivo, anche per valorizzare l’immagine regionale. La messa a disposizione è a carico della Regione, entro il limite massimo di due unità e per i periodi stabiliti nelle convenzioni.
Sistema premiale, incentivi e aspettativa per attività presso organismi internazionali
A partire dal 2010 le risorse destinate al sistema premiale del personale non dirigente possono essere incrementate annualmente, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio, solo se gli obiettivi complessivamente assegnati alle strutture direzionali raggiungono almeno l’80% secondo la verifica del nucleo di valutazione.
La legge autorizza inoltre la corresponsione del premio del sistema incentivante per il personale interessato anche per l’anno 2008 e per le annualità successive, secondo gli accordi di attuazione richiamati. Per tali finalità sono stanziate specifiche somme per il 2010, 2011 e 2012.
Vice dirigenza e razionalizzazione organizzativa
La Giunta regionale deve definire entro il 16 ottobre 2010 un nuovo assetto delle strutture direzionali, con un numero complessivo di servizi non superiore a 85. In connessione con questo riordino, dal 1° gennaio 2011 può essere conferito l’incarico di vice dirigente.
Il vice dirigente può avere funzioni vicarie o funzioni di supporto specialistico; gli incarichi sono conferiti a personale in possesso dei requisiti di legge, con durata da uno a cinque anni, revocabili e rinnovabili. Il trattamento economico è definito dalla contrattazione collettiva; in via provvisoria sono fissate percentuali della retribuzione tabellare dirigenziale e una retribuzione di risultato nei limiti indicati. La disciplina è sperimentale per un periodo massimo di cinque anni e, per tale periodo, non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di posizione organizzativa presso la Regione. La disciplina può essere applicata anche da altre amministrazioni del comparto unico.
Formazione del personale
La Regione è chiamata a organizzare un sistema di formazione di base, avanzata, di aggiornamento e riqualificazione per il personale del comparto unico e per gli enti del servizio sanitario regionale, anche in funzione della mobilità, della ristrutturazione amministrativa e dell’innovazione organizzativa. Le iniziative possono essere svolte direttamente o tramite le amministrazioni interessate, con trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori.
Dal 2011 il finanziamento corrente avviene tramite una quota percentuale della dotazione che le amministrazioni e gli enti destinano contrattualmente alla formazione; la percentuale è definita dalla Giunta regionale. Le disposizioni non si applicano alla formazione della polizia locale, per la quale vale la disciplina speciale, pur concorrendo la quota regionale al relativo programma formativo. Il Consiglio regionale provvede autonomamente per le proprie esigenze formative.
Valutazione della prestazione e organismi indipendenti di valutazione
La legge introduce per amministrazioni del comparto unico ed enti del servizio sanitario un sistema di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale, articolato in un documento programmatico o piano della prestazione, in una relazione consuntiva e in sistemi di accessibilità e trasparenza dei dati.
Ogni amministrazione o ente deve dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione. L’organismo è nominato per tre anni, rinnovabile una sola volta, può essere monocratico o collegiale, e nei Comuni fino a 15.000 abitanti è monocratico; nei Comuni fino a 5.000 abitanti le competenze possono essere attribuite all’organo di revisione. L’organismo monitora il sistema di valutazione, valida la relazione sulla prestazione, garantisce correttezza e trasparenza dei processi, propone la valutazione dei dirigenti di vertice e promuove gli adempimenti in materia di integrità e trasparenza.
Per la Regione sono previsti indennità o gettone e rimborso spese. Il nucleo di valutazione già in carica continua fino alla scadenza e comunque non oltre la nomina del nuovo organismo. Sono inoltre abrogati due commi della legge regionale n. 21/2003. Il Consiglio regionale disciplina la materia per il proprio ambito autonomo.
Modifiche agli incarichi dirigenziali e ad altre leggi regionali
Vengono modificate le regole sugli incarichi dirigenziali della legge regionale n. 18/1996: gli incarichi di direttore di staff e di direttore di servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato hanno natura fiduciaria; i soggetti esterni non possono superare il 20% del totale dei posti previsti per tali incarichi. È disciplinato anche l’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, conferito dalla Giunta su designazione del Presidente. Sono definiti i requisiti per dirigenti regionali e soggetti esterni, nonché il rapporto gerarchico tra direttore di servizio e direttore di staff quando quest’ultimo sia collocato presso un servizio.
La legge interviene anche su altre norme regionali con soppressioni, abrogazioni o sostituzioni di denominazioni di strutture competenti, soprattutto in materia di commercio, cooperazione, turismo, consumatori, attività estrattive e pianificazione territoriale. Tra le modifiche più rilevanti, è prevista l’abrogazione, dal 16 ottobre 2010, dell’articolo 5 della legge regionale n. 21/1997. È inoltre istituito a Bruxelles un Ufficio di collegamento della Regione, alle dirette dipendenze della direzione competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie, con regole specifiche su organico, durata delle assegnazioni, indennità e rimborsi. Il personale già in servizio resta assegnato fino al 31 dicembre 2010 e può essere riconfermato.
Passaggio al digitale terrestre
Per facilitare il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dall’analogico al digitale nel territorio regionale, la legge disciplina le autorizzazioni per i nuovi impianti digitali e per l’adeguamento di impianti esistenti.
I nuovi impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze sono soggetti ad autorizzazione unica del Comune, rilasciata all’esito di un procedimento unificato e secondo le regole della conferenza di servizi. L’autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, restando fermi i vincoli in materia di salute, territorio, ambiente, paesaggio e beni culturali, e previo parere favorevole dell’ARPA sul rispetto dei limiti elettromagnetici.
Per gli impianti esistenti, se l’adeguamento non comporta aumento dei livelli di campo elettromagnetico, è sufficiente una comunicazione ad ARPA e Comune con autocertificazione e relazione tecnica. Se invece vi è aumento dei livelli o modifiche ai volumi edilizi o alla sagoma dell’impianto, si applica il procedimento ordinario di autorizzazione unica.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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