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Legge

L.R. FVG 14/2010

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

Normativa regionaleL.R. FVG 14/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce, in Friuli Venezia Giulia, contributi sui rifornimenti di benzina e gasolio tramite tessera elettronica, con regole per autorizzazioni, controlli, rimborsi e sanzioni. Prevede anche incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici, per la ricerca su propulsioni a emissioni zero/ibride e per distributori a basso impatto ambientale. Il capo II si applica dal 15 ottobre 2010, salvo eventuale differimento fino a 60 giorni.

Sostegno ai carburanti e alla mobilità ecologica in Friuli Venezia Giulia

Sostegno ai carburanti e alla mobilità ecologica in Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina misure straordinarie della Regione Friuli Venezia Giulia per sostenere la mobilità su strada e ridurre l’inquinamento ambientale. Interviene sia sui contributi ai privati per l’acquisto di carburanti, sia su incentivi per veicoli ecologici, ricerca e sviluppo e rete di distribuzione di carburanti a basso impatto ambientale.

Finalità e ambito applicativo

Il provvedimento nasce per fronteggiare una grave crisi congiunturale e per favorire una mobilità individuale meno inquinante. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale e riguarda:

  • il contributo sui rifornimenti di carburante per autotrazione dei soggetti residenti in Regione e delle ONLUS ammesse;
  • gli incentivi per veicoli a emissioni zero o ibride;
  • i contributi per ricerca e sviluppo di tecnologie di propulsione ecologica;
  • gli incentivi per la realizzazione di distributori di carburante a basso impatto ambientale.

Soggetti beneficiari e definizioni rilevanti

Sono beneficiari, ai fini dei contributi sui carburanti:

  • le persone fisiche residenti in Regione che siano intestatarie, cointestatarie, usufruttuarie o locatarie in leasing dei mezzi ammessi;
  • i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati a ONLUS.

Sono considerati mezzi ammessi gli autoveicoli e motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, inclusi quelli in leasing, purché appartenenti ai beneficiari. La legge definisce inoltre identificativi, autorizzazioni, variazioni di autorizzazione e POS come strumenti tecnici uniformati agli allegati.

Contributi sui carburanti per autotrazione

La Regione è autorizzata a concedere contributi sui singoli rifornimenti, calcolati sulla quantità acquistata. La misura ordinaria è pari a:

  • 8 centesimi al litro per la benzina;
  • 6 centesimi al litro per il gasolio.

Sono previste maggiorazioni per residenti e ONLUS aventi sede in comuni montani o parzialmente montani svantaggiati o in comuni individuati da specifici atti comunitari e regionali. La Giunta regionale può modificare la misura entro uno scostamento massimo di 5 centesimi al litro, per motivazioni congiunturali o esigenze di bilancio, previo parere della Commissione consiliare competente.

Il contributo:

  • spetta per i rifornimenti effettuati con modalità elettroniche nei punti vendita situati in Regione;
  • non è concesso se il beneficio complessivo del singolo rifornimento è inferiore a 1 euro;
  • è aumentato di 5 centesimi al litro se il veicolo ha almeno un motore a emissioni zero abbinato o coordinato a un motore a benzina o gasolio.

Dal 1° gennaio 2015 i contributi sono ridotti del 50% per gli autoveicoli diversi da quelli con motore a emissioni zero e con omologazione Euro 4 o inferiore. Sempre dal 1° gennaio 2015 il contributo non spetta per autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente a tale data se rientrano nella medesima categoria di veicoli.

Autorizzazione, identificativi e obblighi di comunicazione

L’autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata dalla Camera di commercio della provincia di residenza del richiedente o della provincia in cui ha sede la ONLUS. Un regolamento regionale, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplina:

  • criteri di rilascio e variazione dell’autorizzazione;
  • caratteristiche tecniche e visive dell’identificativo;
  • modalità di determinazione degli importi dovuti per autorizzazioni e variazioni.

L’identificativo può essere usato solo per il mezzo autorizzato e solo dal beneficiario o da un soggetto formalmente autorizzato all’uso del mezzo. Per le ONLUS l’autorizzazione all’uso del mezzo deve essere in carta semplice e deve essere esibita dall’utilizzatore al rifornimento.

Il beneficiario deve comunicare alla Camera di commercio, entro 15 giorni:

  • la perdita dell’intestazione, dell’usufrutto o del leasing;
  • lo smarrimento, furto o distruzione dell’identificativo o del mezzo;
  • il cambio di residenza o sede che incida sulla misura del contributo o comporti il passaggio ad altra provincia;
  • in ogni caso, la perdita della residenza in Regione.

Modalità elettronica di erogazione e controlli sui rifornimenti

Per ottenere il contributo, il beneficiario presenta l’identificativo al gestore dell’impianto dotato di POS. Il gestore deve verificare la corrispondenza tra il mezzo rifornito e quello indicato nella tessera, anche con strumenti visivi o elettronici.

Dopo il rifornimento il gestore deve:

  • rilevare immediatamente, tramite POS, i litri erogati e memorizzarli elettronicamente;
  • rilasciare la documentazione prevista dall’allegato B;
  • esporre in modo chiaro i prezzi praticati.

La Regione rileva i prezzi alla pompa e ne diffonde periodicamente i risultati; le Camere di commercio trasmettono ogni giorno i dati sui prezzi e sui quantitativi venduti. Se non è esposto il prezzo o se viene praticato un prezzo diverso da quello esposto si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Modalità non elettronica per rifornimenti fuori Regione

La Giunta regionale può attivare una modalità non elettronica per i contributi relativi a rifornimenti effettuati fuori dal territorio del Friuli Venezia Giulia. L’istanza è presentata alla Camera di commercio competente per il comune di residenza. I dettagli attuativi sono demandati a regolamento regionale.

Banca dati e delega di funzioni alle Camere di commercio

La Regione può istituire una banca dati informatica per:

  • l’anagrafe dei beneficiari;
  • la rilevazione dei consumi di carburante;
  • la rilevazione delle sanzioni amministrative.

Le Camere di commercio sono delegate a svolgere funzioni essenziali, tra cui:

  • rilascio di identificativi, autorizzazioni e relative variazioni, sospensioni e revoche;
  • controlli sui consumi;
  • applicazione delle sanzioni amministrative del capo III;
  • recupero delle somme indebitamente fruite;
  • aggiornamento della banca dati.

Le Camere di commercio comunicano giornalmente alla Regione i dati delle vendite del giorno precedente e forniscono attestazioni mensili sulla regolarità dei consumi e sulle anomalie rilevate. La Regione impartisce direttive per garantire uniformità di trattamento. Le Camere coprono i relativi oneri con gli introiti da autorizzazioni, variazioni e sanzioni.

Rimborsi ai gestori e gestione contabile

Le Camere di commercio rimborsano ai gestori i contributi erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale, sulla base dei dati della banca dati informatica. La disciplina contabile prevede apertures di credito a favore dei funzionari delegati e specifiche regole di imputazione e utilizzo delle somme non rimborsate o non utilizzate entro l’esercizio.

L’Amministrazione regionale effettua verifiche a campione presso i gestori e la documentazione delle transazioni va conservata per almeno due anni dalla richiesta di rimborso.

Vigilanza, sanzioni e recuperi

La vigilanza compete alle Camere di commercio e alla Regione. Le amministrazioni finanziarie e comunali segnalano le violazioni di cui vengano a conoscenza.

Per i privati e le ONLUS sono previste, tra le altre, sanzioni per:

  • mancata comunicazione delle variazioni dovute;
  • uso dell’identificativo senza titolo;
  • rifornimento di un mezzo diverso;
  • cessione dell’identificativo ad altri;
  • mancata comunicazione delle variazioni dei presupposti per le ONLUS.

Per i gestori sono previste sanzioni per:

  • rifornimento di mezzo diverso da quello risultante dall’identificativo;
  • mancata rilevazione o documentazione del rifornimento;
  • mancata memorizzazione o trasmissione dei dati;
  • richiesta di rimborsi per contributi non effettivamente praticati.

Sono inoltre previste la sospensione dell’autorizzazione fino a tre mesi in caso di reiterate violazioni e il recupero delle somme indebitamente percepite, anche mediante compensazione. Le Camere di commercio aggiornano l’archivio sanzionatorio e notificano gli atti nei termini stabiliti.

Incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici

La Regione sostiene l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati per uso individuale:

  • con uno o più motori a emissioni zero abbinati o coordinati a motore benzina o gasolio con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO2;
  • oppure dotati esclusivamente di motori a emissioni zero.

È previsto un contributo di 1.500 euro, una sola volta per anno solare, per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2012 e con costo complessivo superiore a 6.000 euro. Il beneficio è riservato ai privati con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 25.000 euro annui moltiplicati per ciascun componente. Le modalità attuative sono demandate a regolamento regionale. La disciplina si applica solo dopo l’entrata in vigore del regolamento e per acquisti successivi all’entrata in vigore della legge.

Sostegno alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie di propulsione ecologica

La Regione può finanziare ricerca e sviluppo di veicoli, sistemi di accumulo di energia e motori per la mobilità individuale che non impieghino carburanti da combustione e non producano emissioni di gas combusti, nonché di sistemi equivalenti da abbinare a motori benzina o gasolio per ridurne consumi ed emissioni.

I contributi sono destinati a Università del Friuli Venezia Giulia e ad altri soggetti pubblici e privati per progetti, impianti, prototipi e altre attività di ideazione, realizzazione e sviluppo. In via generale, il contributo non può superare il 70% della spesa e comunque 200.000 euro per singolo beneficiario, salvo quanto previsto per specifiche categorie di imprese. I criteri e le modalità sono demandati a regolamento regionale.

Incentivi per la rete di distributori a basso impatto ambientale

La Regione favorisce la realizzazione, nel proprio territorio, di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale da parte di piccole e medie imprese commerciali del settore. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ammissibile, al netto IVA, nel rispetto del regime de minimis e con priorità alle aree prive di servizio o territorialmente svantaggiate.

Sono ammesse solo le attrezzature e i macchinari indispensabili per l’erogazione del carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza dell’impianto, incluse le spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento. Un regolamento regionale deve fissare tipologie di servizio, condizioni, criteri e modalità di accesso. La copertura finanziaria è demandata alla legge finanziaria regionale 2011.

Clausola valutativa e monitoraggio

Entro il mese di giugno di ogni anno la Giunta regionale deve presentare al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge e sugli effetti prodotti nell’anno precedente. La relazione deve riguardare, tra l’altro, consumi di carburante, ammontare dei contributi, soddisfacimento delle domande per veicoli ecologici, criteri adottati e criticità emerse.

Disposizioni finanziarie e copertura

La legge reca autorizzazioni di spesa per:

  • banca dati e convenzioni con Camere di commercio;
  • rimborsi ai gestori dei contributi sui carburanti;
  • contributi per veicoli a emissioni zero;
  • sostegno alla ricerca e sviluppo;
  • incentivi per la rete di distributori a basso impatto ambientale.

Sono inoltre previsti i relativi capitoli di bilancio e la copertura mediante storno di risorse da altri capitoli.

Allegati, entrata in vigore e transitorio

Gli allegati tecnici A e B possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Le principali decorrenze sono le seguenti:

  • capo II: applicazione dal 15 ottobre 2010, con possibile differimento fino a 60 giorni disposto dalla Giunta;
  • articolo 15: applicazione dopo il regolamento attuativo e per acquisti successivi all’entrata in vigore della legge;
  • i procedimenti già di competenza dell’Amministrazione regionale proseguono secondo la normativa previgente.

Obsolescenza pratica

La legge è oggi in larga parte superata perché costruita su misure straordinarie, molte delle quali erano collegate a finestre temporali già concluse, a esercizi finanziari 2010-2012 e a termini scaduti (ad esempio il contributo per l’acquisto di veicoli entro il 31 dicembre 2012). Restano solo profili storici o regolatori non più utilmente applicabili nella pratica corrente.

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