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Legge

L.R. FVG 15/2010

dal 11/06/2026

Normativa regionaleL.R. FVG 15/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organica la tenuta, l’impianto, il ripristino e la modifica dei libri fondiari nel Friuli Venezia Giulia, definendo struttura del libro maestro, consultazione, accesso telematico, procedimento tavolare, informatizzazione e completamento dei libri fondiari. Contiene norme transitorie e abroga la precedente disciplina regionale. Molte previsioni organizzative e finanziarie sono riferite al 2010 e ai regolamenti attuativi.

Disciplina regionale del libro fondiario in Friuli Venezia Giulia

Disciplina regionale del libro fondiario in Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina in modo organico, per il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l’impianto e la tenuta dei libri fondiari nel rispetto della legge tavolare e delle norme di attuazione dello Statuto speciale. Definisce struttura, consultazione, procedimento tavolare, informatizzazione e completamento del libro fondiario, demandando a regolamenti di esecuzione numerosi aspetti operativi.

Ambito di applicazione e competenze regionali

La Regione esercita le potestà amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari e provvede anche mediante procedure informatizzate. Gli uffici tavolari indicati dalla legge conservano i libri fondiari dei comuni catastali esistenti all’entrata in vigore della norma nei circondari dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine e Tolmezzo.

Struttura del libro fondiario

Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale, con esclusione di quelli che devono formare oggetto di libro ferroviario o montanistico e dei beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi presso ciascun ufficio tavolare. Il bene pubblico è iscritto nel libro fondiario, se necessario secondo l’atto autorizzativo o concessorio, tramite la procedura di completamento.

La partita tavolare è articolata in:

  • foglio di consistenza (foglio A);
  • foglio della proprietà (foglio B);
  • foglio degli aggravi (foglio C). Ogni partita comprende almeno un corpo tavolare.

Concordanza con il catasto e sistemazione di alcune realtà locali

La concordanza tra libro fondiario e atti del catasto è regolata dalla normativa storica richiamata dalla legge e dalle relative norme regolamentari. È prevista la graduale soppressione di alcuni comuni catastali di Trieste, con iscrizione dei relativi immobili nel libro fondiario di Trieste.

Collezione dei documenti e conservazione

La collezione dei documenti raccoglie copie autentiche e originali degli atti che hanno dato luogo a iscrizioni tavolari. Presso ogni ufficio tavolare è unica per tutti i libri maestri e si coordina con le raccolte del libro ferroviario e montanistico. Gli atti sono conservati secondo l’ordine del numero attribuito alla domanda tavolare.

Domande, decreti tavolari e collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d’archivio; le modalità di conservazione sono rinviate a un regolamento sulla conservazione degli archivi regionali.

Tenuta del libro fondiario e banca dati informatica

La Regione cura la tenuta, l’impianto, il ripristino e la modificazione dei libri fondiari, coordinando e controllando l’attività degli uffici tavolari per assicurare regolarità e uniformità delle iscrizioni. La legge prevede una banca dati informatica del libro fondiario, costituita dal giornale per atti tavolari, dagli indici di ricerca, dall’archivio informatico della collezione dei documenti e dal libro maestro informatizzato.

Il giornale per atti tavolari è il registro cronologico che riporta gli elementi essenziali della domanda tavolare e le fasi del procedimento. Gli indici di ricerca derivano dall’elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni. L’archivio informatico contiene documenti, domande e decreti riprodotti fotograficamente o informaticamente o acquisiti come documenti informatici.

Consultazione, copie, accesso telematico e tariffe

Il libro fondiario è pubblico e consultabile presso gli uffici tavolari, in presenza del personale, anche tramite banca dati informatica e terminali video, con facoltà di estrarre copie. La consultazione e il rilascio di copie della banca dati sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.

È ammesso l’accesso telematico alla banca dati, con modalità, utenti abilitati, tipologia dei dati accessibili e condizioni stabilite dai regolamenti di esecuzione. La consultazione è gratuita; la Giunta regionale determina le tariffe per domande di iscrizione, estratti, copie, altre certificazioni e accesso telematico. Sono esenti i richiesti dallo Stato, Regione, Province e Comuni del Friuli Venezia Giulia, nonché quelli richiesti nel loro interesse.

Procedimento tavolare

Le domande tavolari possono essere presentate agli uffici competenti, anche per posta o per via telematica, salvo diverse disposizioni di legge. Ogni domanda riceve un numero progressivo annuale e si considera presentata al momento dell’attribuzione del numero; viene inoltre contrassegnata con numero, anno, ufficio, data, ora e minuto di presentazione.

Le domande pervenute contemporaneamente sono trattate come presentate alla stessa ora e minuto. Quelle inviate per posta si considerano presentate contemporaneamente il giorno successivo, come prime domande della giornata. In caso di interruzione del sistema, le domande sono annotate su registro e poi immesse nel sistema secondo l’ordine registrato. Per le domande telematiche le modalità operative sono demandate al regolamento. Dell’avvenuta presentazione viene rilasciata ricevuta.

La piombatura va eseguita nella stessa giornata di presentazione e diventa visibile all’utenza dal giorno successivo. È svolta dal personale con funzioni di conservatore, che verifica la corrispondenza con tutte le partite coinvolte e annota eventuali difformità. Esito del controllo e dell’esame dei documenti devono essere certificati con data e firma. Terminata l’istruttoria, si predispone la proposta di decreto tavolare, da trasmettere al giudice tavolare.

Le iscrizioni nel libro fondiario avvengono solo in base al decreto tavolare e nel rispetto del suo contenuto e delle disposizioni regolamentari. I decreti tavolari sono notificati secondo la legge tavolare, sia per posta sia per via telematica.

Informatizzazione del libro maestro

La Regione attua la progressiva sostituzione del supporto cartaceo con quello informatico tramite procedura di trasposizione. La trasposizione è disposta con decreto tavolare e consiste nell’estrazione ed elaborazione informatica del contenuto della partita cartacea, o di parte di essa, con incorporazione nella nuova partita informatizzata.

La Giunta regionale programma l’informatizzazione degli uffici tavolari e un regolamento disciplina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite informatizzate. Nella fase di sperimentazione, le partite informatizzate acquistano efficacia di iscrizioni tavolari e fanno parte del nuovo libro maestro informatizzato. I decreti di trasposizione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet regionale e all’albo dell’ufficio interessato; l’avviso indica partita di provenienza e corrispondente partita informatizzata.

Completamento del libro fondiario

Il completamento del libro fondiario avviene su domanda di chi vi abbia interesse, presentata all’ufficio tavolare competente e annotata su apposito registro. La domanda deve individuare con precisione l’immobile e indicare gli elementi utili per accertare proprietà e aggravi; a tal fine sono richiesti dati catastali e rappresentazione grafica.

Nel procedimento, il coordinatore dell’ufficio tavolare svolge le funzioni di commissario. Egli verifica anzitutto se il bene sia iscritto in un libro fondiario fuori uso; in tal caso assume come base lo stato tavolare risultante da quel libro. Se il bene non risulta iscritto, gli accertamenti riguardano consistenza dell’immobile, proprietà, limitazioni alla capacità e al potere di disposizione del proprietario, altri diritti iscrivibili e atti o fatti oggetto di annotazione. Il commissario richiede inoltre attestazioni di nulla osta all’iscrizione all’Agenzia del Demanio, alle amministrazioni regionale, provinciali e comunali competenti e al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.

Conclusi gli accertamenti, viene predisposto per ciascun immobile il progetto di partita tavolare. Il progetto e gli atti sono messi a disposizione degli interessati; la possibilità di visione è resa pubblica con avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo dell’ufficio tavolare e del Comune interessato. L’avviso indica sede di deposito, facoltà di presentare osservazioni scritte e termine, comunque non inferiore a trenta giorni. Il commissario convoca le parti interessate per esaminare le osservazioni e, se fondate, rettifica il progetto.

Per quanto non previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’ordinanza ministeriale del 9 gennaio 1889 richiamata dalla legge.

Regolamenti attuativi e norme transitorie

Numerosi aspetti sono demandati a regolamenti di esecuzione: tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, rilascio di estratti e certificazioni, fruizione dei servizi al pubblico, accesso telematico, attività degli agenti contabili e conto giudiziale, presentazione telematica delle domande e informatizzazione del libro maestro.

Fino all’adozione dei regolamenti continuano ad applicarsi quelli emanati in base alla precedente legislazione regionale richiamata. Se altre norme regionali rinviano a disposizioni legislative abrogate e sostanzialmente riprodotte dalla nuova legge, il rinvio si intende effettuato alle disposizioni corrispondenti della presente legge.

Abrogazioni e norme finanziarie

La legge abroga la previgente disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici tavolari, automatizzazione e tenuta del libro fondiario, nonché alcune disposizioni puntuali di altre leggi regionali. Le disposizioni finanziarie imputano gli oneri e le entrate ai capitoli di bilancio indicati per gli esercizi 2010-2012 e per l’anno 2010.

Valutazione di attualità

Il provvedimento è ancora la disciplina organica di riferimento sul libro fondiario nel Friuli Venezia Giulia e non risulta obsoleto in senso giuridico-pratico; alcune sue previsioni finanziarie originarie sono però riferite ai bilanci 2010-2012 e quindi esaurite.

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